Altra denuncia per trattamento non conforme di rifiuti cimiteriali

Nel corso di attività per il contrasto all’inquinamento ambientale, il Commissariato della P.S. di Marcianise (Caserta) è intervenuto presso il locale cimitero, dove sono state scoperte bare (usate e svuotate) nonchè residui di esumazioni (stracci per la conservazione della salme ed abiti funerari) abbandonati ed accatastati vicino ai viali del cimitero in attesa di smaltimento, senza particolari cautele per i frequentatori dei luoghi. L’intervento, con l’ausilio del personale dell’Unità Operativa per la Prevenzione Collettiva di Marcianise e con gli addetti ai servizi cimiteriali, ha permesso, in breve, il ripristino e la messa in sicurezza dei luoghi.

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  1. Nota dell’autore: traggo alcuni appunti e considerazioni dalla Circolare SEFIT n. 5096 del 29.09.2003.

    Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti rispettivamente sanitari e cimiteriali.

    Si ritiene che il responsabile del cimitero sia la persona individuata all’interno del Comune, se la gestione è in economia diretta; è invece il responsabile del servizio esternalizzato, nel caso delle altre forme di gestione consentite dalla legge.

    Si veda in proposito l’art. 17 del DPR 254/03, che rimanda, tra l’altro, esplicitamente alle sanzioni e ai compiti di chi produce, raccoglie e smaltisce rifiuti.

    Altresì compete al responsabile dei cimiteri, e questa è una puntualizzazione del DPR 254/03 che necessita di maggiori chiarimenti, l’osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

    Art. 2 comma 1, lettera e) DPR 15 luglio 2003 n.254: Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nellecasse utilizzate per inumazione o tumulazione:1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

    Sono rifiuti urbani non pericolosi. È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97

    Nel luogo di produzione del rifiuto (campo di inumazione, tomba singola o plurima, per effetto di esumazione od estumulazione), dopo aver separato le spoglie mortali, si procede alla ulteriore separazione dei resti metallici di casse dai restanti rifiuti.Per favorire il recupero, è preferibile togliere anche le parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Assi, stracci, imbottiture e similari sono la terza frazione da trattare. Il trattamento di separazione può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di deposito, in apposita area cimiteriale confinata (recintata, anche a mezzo di siepe), da identificare dal Comune. L’eventuale trattamento di taglio o triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi. È d’obbligo l’introduzione di assi, stracci, ecc. in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”. Il mezzo del servizio di raccolta che esegue il trasporto all’impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già insaccati sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba), oppure dalla zona di deposito. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco, piombo). A tal fine, previa adeguata pulizia, conviene procedere ad un deposito dei resti metallici per il tempo necessario ad accumulare una quantità sufficiente a rendere economico il successivo recupero, pur sempre entro i limiti temporali e quantitativi previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.. Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che “la gestione favorisca il recupero”. Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato, pur conferendo in maniera separata lo zinco e il piombo dagli altri tali resti metallici.

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