In data odierna la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha adottato la circolare n. 818/2021 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021”, che va a sostituire integralmente i contenuti delle circolari del Ministero della salute emanate nei mesi precedenti (11285 del 1/4/2020, 12302 dell’8/4/2020, 15280 del 2/5/2020, 18457 del 28/5/2020).
Si tratta di un aggiornamento e sistematizzazione delle indicazioni e delle cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19, già espresse dalle precedenti circolari del Ministero della salute e da ordinanze di Protezione Civile.
I vari capitoli ed allegati della circolare sono di seguito richiamati, con già alcune prime note di segnalazione:
A. Cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti
(la novità principale è che ora il confezionamento per COVID si fa solo in caso di conclamato o sospetto COVID-19. Non è più obbligatorio il confezionamento COVID quando nei casi in cui “non si possa escludere la presenza di COVID-19”.
Il Ministero si riserva però di reintrodurre tale obbligo se lo riterrà necessario.)B. Semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte
C. Accesso al cimitero e partecipazione ai riti di commiato.
D. Potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri
(si segnala che il gestore del crematorio è obbligato a garantire per almeno il periodo emergenziale, la dotazione di posti refrigerati o condizionati, con capienza non inferiore a 5 volte la capacità di cremazione giornaliera massima dell’impianto, se previsto da ordinanza del sindaco, vista al situazione di mortalità locale)
(il Sindaco adotta ordinanza che preveda, in situazioni di carenza di sepolture o difficoltà crematorie una serie di misure espressamente indicate in circolare per aumentare la capacità ricettiva)E. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale 1
F. Procedure di monitoraggio della mortalità
(dati necessari per valutare l’incremento di mortalità sono messi a disposizione degli interessati nella forma di open data)
G. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
(Le indicazioni e le cautele stabilite dalla circolare vanno applicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai vigenti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Le indicazioni contenute in Allegato 1 e 2 della circolare costituiscono misure speciali ed integrative di quelle già previste in ambito statale dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva.Allegato 1 – Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettivo diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata
A. Osservazione dei cadaveri e cautele antecedenti il trasporto funebre
B. Precauzioni nella manipolazione del defunto e per l’incassamento
C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio
(ogni trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva Covid-19 è svolto con feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all’Allegato 2)
(Nessun feretro di defunto può essere trasportato senza autorizzazione comunale come previsto dall’art. 339 R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all’Allegato 2.)
(Il corretto confezionamento del feretro è svolto dall’impresa funebre prescelta dai familiari o altri aventi titolo a disporre il trasporto funebre. L’incaricato del trasporto funebre attesta la tipologia di confezionamento utilizzata in relazione alle previsioni regolamentari in funzione di destinazione e tragitto del trasporto, secondo modulistica uniforme per il territorio nazionale, in Allegato 3, inoltrata al Comune autorizzante e alla struttura di destinazione.)D. Esami autoptici e riscontri diagnostici
Allegato 2 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento
A) Inumazione, cremazione e tumulazione
B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro la settimana
C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione
D) Feretri destinati a tumulazione stagnaAllegato 3 – Modello di confezionamento feretro per trasporto in Italia di cadavere con sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva COVID-19
Il testo della circolare è reperibile anche nell’area Circolari del sito www.funerali.org o ancora cliccando VEDI CIRCOLARE 818/2021
Ritengo che l’allegato 2 (che dovrebbe consentire una corretta compilazione dell’allegato 3 del Ministero della Salute), sia alquanto pasticciato in riferimento ai sostitutivi dello zinco. Qui ci troviamo nel caso di malattia infettiva diffusiva e non si capisce (per quanto indica il punto C.) se sia possibile utilizzare sostitutivi dello zinco indipendentemente dalla loro compatibilità con le malattie infettive diffusive o meno. Cosa ne pensate?
Esiste già quesito a cui ha dato risposta il ministero della salute. Si possono usare sostitutivi dello zinco in caso di inumazione solo se appositamente autorizzati in caso di malattia infettivo diffusiva e poiché non ce ne sono ci vuole lo zinco. Se invece il feretro va cremato è possibile usare il sostitutivo dello zinco.
vorrei sapere se attualmente il corteo funebre è consentito e se si in base a quale norma
Dipende da cosa intende per corteo funebre.
Se intende soggetti diversi che con auto seguono un carro funebre dal luogo di svolgimento della cerimonia funebre al luogo di sepoltura, il corteo non è vietato purché si svolga nei modi stabiliti dai DPCM e DL in vigore. E cioè il distanziamento anche interno all’auto e uso della mascherina – se non conviventi. Sia durante la cerimonia funebre, sia al cimitero, devono osservarsi le regole usuali di distanziamento e cautela previste dalle norme e più recentemente dalla circolare 818/2021 dell’11/1/2021 lettera C.
Se per corteo funebre intende un assembramento di persone che seguono il carro funebre verso il cimitero, questo è vietato per effetto dei DPCM e DL che vietano appunto gli assembramenti.
Circa lo spostamento tra Comuni, all’interno di un stesso Comune, rtra regioni per partecipare a rito funebre, intervengono poi i divieti usuali a seconda della colorazione delle zone.
In genere questo significa che la partecipazione al funerale è consentita solo a parenti stretti del defunto.
Buongiorno
i punti 7 e 8 lettera B contenuti nell’allegato 1 della suddetta circolare del Ministero, mostrano una apparente contradizione a mio parere.
Voi cosa ne pensate?
grazie per l’attenzione
x Manuel
Vi sono due interpretazioni:
UNO) Il comma 7 – per come è scritto – si applica solo ai casi in cui si abbia decesso al di fuori delle strutture sanitarie. Il comma 8 si applica nei casi restanti (decessi dentro strutture sanitarie, che si ritiene siano attrezzate adeguatamente.
DUE) il comma 7 si applica per l’incassamento per decessi fuori strutture sanitarie. Si rammenta che il feretro viene disinfettato esternamente. Giunti in luogo specificatamente attrezzato e con personale formato e dotato di specifici DPI si può (non è d’obbligo) provvedere a quanto permesso (finché sia permesso e cioé in assenza di ordinanza sindacale di divieto per focolaio) e cioé vestizione, tanatocosmesi, lavaggio, taglio unghie, interventi su capelli e barba.
Propendiamo per la seconda interpretazione che è di salvaguardia immediata di chi effettua il primo trasporto e poi permette interventi in ambiente controllato sul cadavere. Ricordiamo in particolare il B.3 della stessa circolare che deve essere letto congiuntamente ai punti 4 e 5 iniziali (cioé la classificazione di pericolo ALTA, a fini della sicurezza dei lavoratori) e che sono diverse le circolari in materia emanate dal Ministero.
Leggendo la circolare da voi proposta, all’interno dell’allegato 1 lettera B comma 8 mi pare di comprendere che il defunto possa essere vestito, a meno chè non sia presente apposita ordinanza sindacale, al contrario di quanto si legge al comma precedente dello stesso allegato (comma 7).
volevo sapere cosa ne pensate e come puo essere interpretato
Per Manuel
La circolare 818/2021 è del Ministero della salute. La redazione informa circa la sua uscita e, se riesce, propri commenti applicativi, ma è i Ministero della salute che scrive le circolari e risolve quesiti interpretativi validi per l’intero territorio nazionale.