Avviata la procedura di estumulazione ordinaria, per scadenza delle concessioni ventennali, delle salme tumulate in 92 loculi del cimitero comunale. L’elenco è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.trapani.it.
I familiari dei defunti possono provvedere al rinnovo della concessione del loculo effettuando il relativo pagamento, entro la data fissata per l’esecuzione delle operazioni di estumulazione.
I resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno depositati nell’ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano la sistemazione in cassetta di zinco per la collocazione in celletta per ossario, loculo comunale occupato dalla salma di un congiunto o in tomba familiare, previo accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei relativi diritti comunali.
X Tommaso:
io, oltre al danno erariale per la mancata corresponsione degli oneri relativi all’operazione cimiteriale (esumazione, trasporto fuori del recinto cimiteriale e re-inumazione in campo indecomposti con necessaria fornitura di nuovo feretro in materiale facilmente biogedradabile) ravviserei gli estremi, oltre che per l’abuso/omissione in atti d’ufficio anche per il danno esistenziale patito da madre e congiunti del de cuius per aver visto ingiustamente leso e compresso, dall’inerazia degli aventi titolo e dalla rigidità dell’ufficio cimiteri il proprio jus sepulchri (nella fattispecie assieme ad diritto primario consistente nel dar sepoltura in una determinat tomba mi parrebbe intaccato anche il cosidetto diritto secondario di sepolcro, ossia il potere di un diretto ed effettivo accesso alla tomba, data la lontanza fisica del cimitero di nuova destinazione della spoglia mortale, anzi “rectius” del resto mortale ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254.
Ora il danno esistenziale ricorre quando vi sia un pregiudizio verso i diritti della personalità, e lo Jus Sepulcri è propriamente un diritto civile della personalità, anzi, secondo alcuni giuristi trattasi di diritto personalissimo ed, in quanto tale, imprescrittibile.
Ovviamente tale diritto è tutelabile in sede civile.
Io farei così: in primis inoltrerei all’ufficio comunale della polizia mortuaria apposita e formale istanza volta ad affermare nel dimostrato disinteresse degli aventi titolo in via primaria (coniuge soprattutto), individuati da giurisprudenza costante e con norma positiva, secondo creterio di poziorità, ex Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, il proprio jus sepulchri, ovvero il diritto/dovere di “prendersi cura” delle mortales exuviae della persona scomparsa da parte dei suoi parenti, ovviamente ai sensi della Legge 241/1990 la pubblica amministrazione dovrà rispondere, pure in caso di rifiuto, in forma scritta e motivata, indicando anche (Art. 3) l’autorità di garanzia cui presentare eventuale ricorso per l’impugnazione dell’atto.
Questo è il passaggio fondamentale (= avere in mano, come appoggio, il famoso pezzo di carta) anche per esperire possibili azioni in sede giurisdizionale.
Secondo consiglio: bisogna spulciare per bene il regolamento municipale di polizia mortuaria e l’ordinanza sindacale con cui si disciplinano le esumazioni/estumulazioni. Queste due fonti normative dovrebbe contenere un articolo così rubricato: atti di disposizione su salme, cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali, in cui si detta anche la tempistica ed il modo in cui i soggetti legittimati jure sanguinis possano esprimere la loro volontà in merito alla sepoltura di una Salma.
Da qui, sulla base della legge locale si potrebbe muovere per una controargomentazione, anche per vincere l’opposizione ottusa e francamente incomprensibile dell’ufficio cimiteriale.
A parziale Tua consolazione dico che gli atti di disposizione per il post mortem non si esauriscono dopo la sepoltura “d’ufficio” attuata dal comune, sarà, quindi possibile, previo il versamento delle tariffe vigenti a Roma, una volta ristabilito il Tuo JUs SEpulchri e quello della madre procedere ad una nuova esumazione (momento, ahimè doloroso, ma pur sempre necessario) al fine di conferire al resto mortale una consona e degna sistemazione.
Per carlo grazie alla tua risposta ho provato a far sentire le mie ragioni e quelle di mia madre ai dirigenti dei cimiteri del Comune di Roma. Purtroppo nonostante una nostra richiesta scritta e il pagamento da parte nostra dei costi di esumazione ordinaria , la direzione dei cimiteri ha inviato d’ufficio la salma del mio povero fratello nel cimitero del Flaminio nell’area dei defunti abbandonati dai parenti. Non ti descrivo il dramma di mia madre considerata l’enorme distanza che solo chi abita a Roma può capire, ti chiedo che tipo di azione legale posso intraprendere per far valere i nostri diritti visto il disinteresse mostrato dalla moglie e dalla figlia di mio fratello. Io ravviso un abuso d’ufficio , e un danno erariale .
Ancora oggi i responsabili del cimitero mi riferiscono che da parte loro non è pervenuto nulla per iscritto per manifestare qualche volontà ne effettuati pagamenti. Ti ringrazio ancora per la tua gentilezza e disponibilità. Da Regione Lazio
Carlo non so chi tu sia ma volevo farti i complimenti per la tua disponibilità e umanità nel dare una risposta al mio quesito, come scorrendo questo sito a tante altre persone. Persone come te sono rare in questo mondo che si offrono di aiutare anche a persone sconosciute. tommaso dalla regione Lazio
X Tommaso:
Le operazioni cimiteriali consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all’interno di un cimitero.
La gratuità della inumazione in campo comune, conseguentemente della esumazione ordinaria da campo comune, venne confermata, in via generalizzata, dal comma 4 dell’articolo 12 della legge 440/1987 (12), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 359/1987.
Salvo i casi di indigenza del defunto o della sua famiglia, di disinteresse dei familiari, la inumazione per effetto, dell’Art. 1 comma 7bis L. n.26/2001, è ora in via generalizzata a titolo oneroso, non solo l’operazione di interro e fornitura del cippo tombale, ma anche l’uso ed il mantenimento nel tempo della sepoltura sono servizi cimiteriali sottoposti a tariffazione.
Conseguentemente è a titolo oneroso la esumazione ordinaria.
Nulla si innova per la tumulazione, la estumulazione, la esumazione straordinaria che già erano a titolo oneroso.
Se i familiari non provvedono “d’ufficio”, non sorgono ostacoli aall’assunzione degli oneri, anche in termini di liberalità, da parte terzi e non sono rari i casi in cui ciò avvenga, ma un conto è che sia provveduto in termini di liberalità o di pietas, altre che sussista un vero e proprio obbligo giuridico, il quale consenta l’iscrizione a ruolo nell’eventualità, non remota, della riscossione forzosa.
Il DISINTERESSE si qualifica come un atteggiamento, un animus inequivoco protratto per un tempo sufficientemente lungo e certo o quale mancanza di soggetti titolati a decidere sulla destinazione alternativa di ossa e resti mortali. Per capirci meglio il DISINTERESSE si configura come la volontà pervicace di “fregarsene altamente” e non sostenere le spese per l’esumazione ed il conseguente “smaltimento” mediante nuova inumazione in campo indecomposti del resto mortale.
Qualora, però, il familiare adotti comportamenti contrastanti con il disinteresse, viene a mutare il quadro di riferimento, consentendo di qualificare l’intervento come gestione di affari altrui (art. 2028 e ss. CC) e quindi sorge la legittimazione (dovere? ex art. 93 D. Lgs. 267/2000) della ripetizione delle somme. Ma il mero reperimento di un familiare, senza alcun comportamento ‘attivo’ (cioe’ contrastante con il disinteresse), non sussiste la possibilita’ di ripetere le somme erogate/anticipate.
Quindi, nella fattispecie, moglie e figlia del de cuius non possono esercitare un atto di disposizione ancorchè in negativo, inibendo agli altri parenti del defunto di accollarsi gli oneri per la reinumazione presso l’originario cimitero di prima sepoltura e poi non affrontare le spese connesse, appellandosi al loro presunto diritto di disinteressarsi della spoglia mortale del de cuius; in buona sostanza chi ha titolo per decidere ha anche l’onere di pagare.
mio fratello era sepolto nel cimitero di ostiantica . Giorni fa è stata effettutata l’esumazione d’ufficio in quanto sia la moglie che la figlia se ne sono disinteressate, e considerato che il corpo non è ancora mineralizzato è stato parcheggiato nella camera mortuaria per poi essere inviato al cimitero flaminio nell’area dei defunti abbandonati dai parenti.Io e mia madre vorremmo lasciarlo ad ostiantica per altri 5 anni come previsto dalla legge facendoci carico delle spese e dell’iter burocratico. Ci viene chiesto l’assenso della moglie e della figlia del defunto che da una parte non vogliono interessarsi della vicenda non pagando le relative spese, dall’altra parte non dandoci l’assenso per preoccuparci della nuova inumazione nel cimitero di ostiantica vicino alle nostre abitazioni. Vi chiedo vista l’inerzia della moglie e della figlia non possiamo intervenire noi evitando anche che fosse il comune a pagare le spese e che mio fratello vada insieme a tutti i defunti di cui i parenti se ne disinteressano? Noi vorremmo solo evitare che vista l’inerzia della moglie e della figlia mio fratello successivamente nell’ossario comune. Non si ravvisa da parte del dirigente del comune di Roma un danno erariale non dandoci la possibilità di espletare noi i pagamenti per l’esumazione e nuova inumazione al Cimitero di Ostiantica? Vi prego di rispondere perchè ho mia madre di 74 anni che è disperata non avendo più il corpo di mio fratello vicino per andare a portagli un fiore.abitiamo nella Regione Lazio
Quindi, se ho ben capito, secondo il codice civile se c’è da pagare 1000 euro per estumulazione , le spese da corrispondere al Comune devono ripartirsi tra gli eredi di pari grado (tutti i figli), e che la presenza dei figli escludono obblighi in capo a quelli di grado più basso (nipoti). grazie ancora
Gli oneri delle operazioni cimiteriali (estumulazioni etc.) sono sempre a carico di tutti gli eredi di pari grado secondo il codice civile, essi, infatti, spettano in primis al concessionario e poi, in caso di inadempienza di quest’ultimo agli eredi, in termini di solidarietà (nel senso che l’adempimento (eventuale) di uno assolve gli obblighi di tutti). A volte, in tali situazioni di eventuale cootitolarità della concessione potrebbero porsi questioni di “riparto” degli oneri, aspetti che attengono ai rapporti “interni” tra i diversi eredi, fermo restando che al comune, o al gestore del cimitero, deve essere corrisposta la somma nella sua interessa (in altre parole, se essi si ripartiscano o meno la somma relativa, è affare loro …).
Domanda!!!!! Salve, mio nonno, di prossima estumulazione, aveva/ha 3 figli di cui uno deceduto. I figli in vita hanno chiesto ai nipoti (eredi) la parte di spesa del figlio deceduto. Io credo non sia giusto, voi che ne pensate. saluti