Su Repubblica, cronaca di Palermo del 30 luglio 2008, è stato pubblicato l’articolo “Indagine sulle sepolture ai Rotoli sei tombe su dieci sono abusive” a firma di Arianna Rotolo, che di seguito si riporta:
Nei campi d´inumazione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli sei loculi su dieci sono abusivi. Le anomalie emerse da un controllo a campione effettuato dall´ufficio gestione impianti cimiteriali del Comune su richiesta del dirigente responsabile Gabriele Marchese, riguardano due diversi illeciti: in qualche caso, la mancata autorizzazione al seppellimento da parte dell´amministrazione comunale, in altri, la realizzazione irregolare di lapidi e ornamenti (sculture, vasi).
Un´indagine, quella avviata dall´ufficio coordinato da Marchese che ha portato allo scoperto l´ennesima vicenda legata al giro d´affari che ruota attorno alle strutture cimiteriali, provocando anche l´ispezione della polizia giudiziaria. In particolare, all´interno della sezione “262” che ospita un campo d´inumazione, si è scoperto che su 100 salme inumate nella nuda terra soltanto 24 sono state sepolte in spazi realizzati secondo quanto previsto dal regolamento cimiteriale. Le restanti 76, invece, in spazi realizzati in violazione della normativa.
Di ben 64 di queste sepolture, negli uffici comunali non c´è alcuna traccia. In altri 12 casi, invece, i proprietari dei loculi hanno ottenuto l´approvazione degli uffici comunali, ma successivamente hanno fatto eseguire lavori non concessi. «I controlli incrociati a campione saranno effettuati in tutta l´area cimiteriale – assicura Gabriele Marchese, responsabile dell´ufficio gestione impianti cimiteriali di via Lincoln – per contrastare il dilagare di episodi di abusivismo. La legge è uguale per tutti – afferma il dirigente comunale – e va rispettata. Abbiamo scelto d´iniziare dalla sezione 262 soltanto perché tra quelle inserite, era quella che conteneva più dati e informazioni utili al riscontro».
Dall´indagine avviata quindici giorni fa circa, dopo le ultime vicende giudiziarie – l´arresto di un dirigente comunale e dell´ex direttore dei lavori e la sospensione di due funzionari coinvolti nell´appalto per la messa in sicurezza del costone roccioso di monte Pellegrino – , è saltata fuori, dunque, un altro aspetto oscuro dell´emergenza cimiteriale di Palermo. Ma adesso, in quali rischi incorreranno le famiglie che hanno chiesto la realizzazione dei lavori abusivi con la ipotizzabile complicità di chi li ha eseguiti? «Innanzitutto sarò loro applicata una sanzione amministrativa che oscilla tra 20-25 euro – spiega ancora Marchese – e contestualmente, sarà richiesto un procedimento per la demolizione del manufatto».
La situazione si complica invece, quando negli spazi realizzati abusivamente è già stata inumata una salma. «In quel caso, purtroppo, qualsiasi procedimento burocratico si allunga». Il fenomeno dell´abusivismo all´interno della struttura cimiteriale di Vergine Maria, gestita dalla Gesip, svela un´altra anomalia. Negli ultimi mesi, in coincidenza con l´interdizione di un quarto del cimitero a seguito della frana, i marmisti che lavorano lungo via Papa Sergio, proprio di fronte agli ingressi del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, gli stessi autorizzati dal Comune, hanno lamentato difficoltà economiche.
Un disagio che, con la chiusura dell´area a ridosso del costone roccioso di Monte Pellegrino, si è accresciuto. «Non è da escludere che molti di questi lavori abusivi siano realizzati da ditte non abilitate e in possesso di licenza – spiega il titolare di una delle ditte autorizzate a eseguire i lavori che però preferisce restare anonimo -. La cosiddetta cavigghia che allarga il fenomeno dell´abusivismo e al tempo stesso, limita l´attività lavorativa di chi, con questi guadagni, garantisce un futuro alla propria famiglia. Chiediamo più controlli da parte dell´amministrazione comunale – conclude l´impresario edile – perché siamo stanchi dei continui soprusi». (30 luglio 2008)
Fonte: espresso.repubblica.it
X Armando,
chiedo scusa per il colpevole ritardo con cui rispondo, ma sono stato in altre faccende necroforiche affaccendato, guarda caso seguendo di persona l’iter amministrativo di alcune estumulazioni, e questa premessa non è certo casuale perché il cosiddetto “SPURGO” (dico ciò per i meno smaliziati) nella vulgata cimiteriale siciliana altro non è se non l’estumulazione di feretro, dopo almeno 20 anni di sepoltura in loculo, finalizzata alla ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, così da raccoglierne le ossa in apposita cassetta ossario e liberare spazio per future immissioni di feretri nel sacello sepolcrale.
Consiglio, sempre, un accurato preventivo presso un’impresa funebre perché tutte queste operazioni, trattandosi di sepolcri privati (tale, appunto, è una cappella gentilizia) sono sempre a titolo oneroso per il richiedente e, di solito, proprio per la loro laboriosità presentano costi di intervento molto alti.
Non conosco a memoria la declaratoria del comune di Palermo sul tariffario dei servizi cimiteriali, tuttavia posso tranquillamente indicare alcune voci e capitoli di spesa.
Occorrono infatti, sotto il profilo procedimentale:
1) Istanza (anche in forma cumulativa???), soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, degli aventi diritto, rivolta al comune, di “SPURGO” da quella determinata tomba con conseguente rilascio delle relative autorizzazioni. A tutta questa documentazione si applicano anche i diritti di segreteria e gli eventuali diritti fissi d’istruttoria fissati dal Consiglio Comunale.
2) calendarizzazione dell’operazione cimiteriale, rimozione delle lapidi, abbattimento della tamponatura muraria, estrazione dei feretri da parte del personale gestore del cimitero, smaltimento dei rifiuti prodotti all’atto dell’estumulazione.
3) Se si rinvengono solo ossa si procede alla loro raccolta, altrimenti se i cadaveri non sono completamenti decomposti si provvederà alla loro inumazione in campo di terra o alla cremazione (non avrebbe, infatti senso, ritumularli, perché non si guadagnerebbero nuovi posti salma)
4) La cremazione di resto mortale, anche se con procedura semplificata, è pur sempre soggetta a particolare autorizzazione comunale, (vedasi il punto 1), in più bisogna organizzare il trasporto degli indecomposti presso il più vicino impianto di cremazione, e quindi saranno necessari anche i corrispondenti decreti di trasporto. Ricordo come la cremazione sia servizio pubblico locale a titolo oneroso per l’utenza ed il tariffario, seppur modulabile in rapporto alla diverse realtà territoriali, ha un tetto massimo definito a livello nazionale.
5) Le ceneri o le ossa dovranno poi esser nuovamente tumulate nella tomba in oggetto ed anche qui il comune potrà esigere il pagamento di un diritto fisso (noi qui a Modena, io, infatti, sono modenese, lo chiamiamo diritto di sopratassa (e già il nome è abbastanza inquietante)
Si debbono, poi, considerare i costi:
a) della nuova muratura per i loculi dove verranno deposte ossa e ceneri
b) del marmista per riattare le lapidi
c) del servizio d’assistenza alle operazioni cimiteriali, di eventuale trasporto funebre e del disbrigo pratiche propri dell’impresa funebre.
Alla fine della fiera, come si dice dalle mie parti, qui a Modena, tanto per fare un esempio, uno “SPURGO” da tomba biposto (cremazione resti mortali, fornitura di bara in cartone per il trasporto alla volta del crematorio et coetera mirabilia…) costa un sacco di soldi, quasi come un secondo funerale, per di più di lusso!
vorrei sapere quanto verrebbe a costare uno spurgo di tomba di famiglia di 6 posti al cimitero dei rotoli di palermo. Grazie anticipatamente.
Vorrei sapere se kiù scuro di mezzanotte può fare =(.. mi accorgo ogni volta ke entro in questo luogo santo, che la situazione degenera sempre più.
Per camminare tra i vialetti bisogna fare lo slalom tra i sacchetti stracolmi di immondizia con il rischio di scivoloni, e ciò di conseguenza comporta anche una presenza massiccia di zanzare tigre. Ma questo non è l’unico problema di questo degrado, spesso capita di trovare le fontanelle a secco, più volte mi sono rivolta personalmente facendo reclamo agli impiegati, ma la loro risposta è sempre la stessa: , ma mi chiedo passeranno le calende greche prima che questo tubo verrà riparato?
In ultimo voglio stendere un velo pietoso sullo stato d’inciviltà di gente capace di atti di vandalismo sulle sepolture altrui e di furti persino di bidoncini di nessun valore, a parte il furto ormai quasi costante di fiori e di piante. Mi chiedo ma un sistema di vigilanza con telecamere è chiedere troppo?Grazie e spero che insieme possiamo rendere questo luogo sacro un pò meno degradato.
X Livio:
Piccola premessa: Il cosiddetto “spurgo” nella vulgata necroforese del Centro-Sud altro non è se non l’estumulazione volta alla riduzione dei resti ossei in cassetta ossario (sempre se ciò sia possibile ex Art. 87 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285) al fine di recuperar spazio per immettere nuove sepolture in un sepolcro privato a sistema di tumulazione, sia essa epigea o ipogea, tutte le tumulazioni, infatti, si caratterizzano per esser sepolcri privati di cui al Capo XVIII del DPR n.285/1990, quando per “sepolcro privato” dato in concessione si deve intendere qualunque allocazione di un cadavere (o di quanto ne rimanga) diversa dall’inumazione in campo di terra.
Non e’ il concessionario a stabilire / individuare chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell’appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine e’ data dal regolamento comunale di polizia mortuaria). Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell’atto di concessione (e solo in questo momento).
Va distinto tra la titolarità della concessione e la legittimazione a disporre della salma.
La seconda pone su di un piano di parità i parenti nel grado più prossimo, che devono, comunque, agire di comune accordo; la prima è elemento determinante per l’individuazione delle persone a cui e’ riservata la sepoltura in un dato sepolcro in concessione, ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285.
E’importantissimo rimarcare questo concetto: l’uso del sepolcro, ex Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n.285/1990, è consentito alle persone aventi, titolo, quando erano ancora vive, alla sepoltura sino al completamento della capacità fisica e ricettiva della tomba stessa: se materialmente non ci sono più posti salma, perchè tutti già occupati da altri feretri inestumulabili lo jus sepulchri (= il diritto di sepolcro) si comprime naturalmente sino ad estinguersi.
Il titolo a disporre della salma già tumulata, o dei resti, e’ individuato dalla giurisprudenza secondo ordini di priorità (e tale da escludere chi si trovi in grado successivo) in relazione alla “vicinanza di sangue” con il defunto, criteri sintetizzabili nei seguenti: 1) coniuge, 2) (se non vi sia il coniuge) i parenti nel grado piu’ prossimo e in caso di pluralita’ tutti questi. I parenti del grado piu’ prossimo escludono quelli dei gradi successivi.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione sul sepolcro, esse conpetono al concessionario o, se defunto, a chi ne sia subentrato per discendenza diretta, sulla base del Regolamento comunale.
Si evidenzia, quindi, che resta esclusa la possibilità di estumulare i feretri già tumulati in mancanza del consenso degli aventi titolo i quali, poi, sono tutti i parenti più prossimi (e non gli eredi).
L’uso della camera mortuaria, dove “parcheggiare” temporaneamente la bara, in caso di lite tra i titolari dello Jus Sepulchri è, ormai, ordinariamente a titolo oneroso, salvo diverse disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in attesa che si ricomponga, magari anche in via extragiudiziale, la vertenza tra i famigliari del de cuius
lo scorso 9 agosto c.m. è morta mia mamma e a tutt’oggi si trova al deposito del cimitero S.Orsola per via di un diniego da parte di un parente per fare lo spurgo nella tomba gentilizia di famiglia.Mi chiedo è possibile essendo la tomba appartenente a mio nonno e mia madre avente diritto come erede debbano esserci queste limitazioni?? e poi vorrei sapere sè il deposito al giorno si paga o meno.
Grazie anticipatamente a chi potrà darmi le risposte dovute.
Livio
La “riserva” alla sepolture per il concessionario e persone appartenenti alla sua famiglia e’ un dato costante, gia’ previsto fin dal R.D. 11/1/1891, n. 42.
ogni tumulazione deve essere autorizzata, quanto meno per accertare se vi sia il diritto di accoglimento in quel dato sepolcro privato (dal momento che se non sussistesse si sarebbe in presenza di un abuso tale da determinare situazione di decadenza, per inadempimento/violazione del fine della concessione), quanto sussistano le condizioni per la tumulazione di terzi, e’ necessaria la richiesta del concessionario (o, in caso di pluralita’, dei concessionari).
Ciò riporta alla questione di dover verificare quali siano le disposizioni del Regolamento comunale che regolano la posizione delle diverse persone, quando il concessionario (fondatore del sepolcro) sia deceduto, ossia il subentro (o altro), verificando se vi sia subentro nella qualità di concessionario.
Il concessionario non può successivamente modificare i soggetti destinatari della “riserva”, ma, qualora voglia , può rinunciare alla concessione ottenuta, rimettere l’oggetto della concessione nella piena e libera disponibilità del comune e, successivamente, richiedere una nuova concessione.
In caso di rinuncia, eventuali rimborso possono essere (eccezionalmente) ammessi solo se previsti e regolati dal regolamento comunale. Se il Regolamento comunale contempla la restituzione degli anni non utilizzati, si tenga conto che questi vanno calcolati in relazione alla tariffa di concessione a suo tempo versata senza rivalutazioni o attualizzazioni (art. 1277 CC).
Dato che la persona che intende rinunciare e’ Il concessionario, può sempre retrocedere la concessione (e lo potrebbe fare anche nell’ipotesi che il Regolamento comunale nulla dicesse).
Il fatto che con tale rinuncia si determinino effetti nei confronti di altre persone, pure appartenenti alla famiglia del concessionario, non ha rilevanza, spettando al concessionario un potere pieno (ai fini delle rinuncia).
Tra l’altro, eventuali altre persone che si trovino nelle condizioni di avere un diritto di sepoltura, non possono non tenere conto di come questo diritto di sepoltura non sia proprio un diritto, non solo perche’ sorge quando cessano i diritti (con la morte), non solo perchè è, comunque, condizionato alla capienza (se non c’e posto, non ci stanno …), ma anche per questa ragione: la qualità di apaprtenente alla famiglia del concessionario deve sussistere al momento della (loro) morte, che, nel caso di rinuncia, sarebbe già venuta meno.
Ovviamente, il rinunciante deve provvedere, a proprie totali spese e tendenzialmente prima dell’atto di rinuncia, a dare diversa sistemazione ai feretri tumulati nella sepoltura, nonche’ alle opere ed interventi necessari al pieno ripristino del manufatto sepolcrale. Ove non provveda, dovrebbero applicarsi le disposizioni degli Artt. 2028-2032 CC.
mia madre ci ha lasciato a marzo 2011 aveva la sepoltura di famiglia ma purtroppo essendo intestatario uno zio se cosi si puo dire ha deciso di cambiare il contratto escludendo tutti gli aventi diritto al contratto fatto inizialmente dentro ce mio padre morto a febbraio del 1995 e mia sorella morta nel 1962 e il posto che aveva pagato mia madre e vuoto adesso siamo in una brutta situazione perche mia madre e a deposito nel famoso cimitero dei rotoli e io sono a milano dove vivo per lavoro sto cercando una sistemazione a tutto questo il mio dolore mi sta facendo deprimere ho anche una famiglia che ha bisogno della mia presenza aiutatemi cimitero rotoli palermo sicilia
Purtroppo la situazione al cimitero dei Rotoli penso che non sia di facile soluzione.Sono passati ben cinque anni,e niente e nessuno ancora ha cercato di trovare un benchè barlume di speranza per noi comuni “mortali”.Finchè in questa città ci saranno persone come i nostri amministratori locali,che non hanno nessuna intenzione di essere veramente delle persone serie,e soprattutto capaci di interessarsi seriamente alle questioni gravi di questa città,i problemi non si risolveranno mai.Badate bene, no faccio politica e non me ne interesso neanche, i palermitani desiderano avere delle persone”veramente capaci” ,se di destra di sinistra di centro ,non ha nessuna importanza per noi….persone che vengono a chiedere voti,euna volta che mettono il loro sedere sulla poltrona se ne fregano delle persone.Ma forse questa è la nostra cultura…e non soltanto quella siciliana…..Distinti saluti a tutti…e che Dio ci aiuti tutti!
>>>Natale scrive: “[…] se è possibile che questo mio cugino poichè ha speso una grossa cifra per fare i lavori si è intestato la tomba.
Tratto da un quesito del 29/03/2005 pubblicato su “I Servizi Funerari”: “Nel merito del quesito posto occorre distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto ad essere sepolto nella tomba è iure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto col fondatore del sepolcro ed indipendente dalla quota ereditata. In sostanza chi prima muore viene tumulato. È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto. Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi”.
Situazione completamente diversa è rappresentata dagli stituti del subentro e dell’accrescimento “di fatto” delle quote di Jus SEpulchri
Si è, innanzi tutto in presenza di una concessione di area cimiteriale o edificio sepolcrale, regolata dall’articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, destinata alla realizzazione di una cappella di famiglia.
In relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90, si rappresenta, preliminarmente, come la riserva consista nella posizione di chi, trovandosi in una data condizione soggettiva, si trovi ad avere i requisiti di cui sopra, la quale, contemporaneamente, esclude che se ne possano avvalere le persone che non si trovino in tale condizione soggettiva (rapporto di consanguineità con il concessionario).
In via primaria il diritto d’uso di una sepoltura è regolato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (norme quadro) e da quello comunale (norme di dettaglio). Indi da eventuali deliberazioni generali e/o particolari del Comune.
Chi intende subentrare nella intestazione della concessione, attraverso la voltura della stessa, deve provare di averne titolo, esibendo l’atto di concessione (compravendita, donazione o altro titolo finché ciò è stato possibile) e le certificazioni (o autocertificazioni) attestanti i rapporti di parentela. 2. E’ interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito, favorendo il completamento della capienza dei sepolcri.
Si ha l'”ACCRESCIMENTO” delle quote di jus sepulchri quando rinunzia di un avente diritto in fase di subentro ereditario a favore della massa degli altri soggetti, che invece accettano, non fa che accrescere il diritto di chi, acconsentendo, diventa titolare dello JUs Sepulcri.
>>>Natale scrive: “[…] Vorrei gentilmente sapere se la procedura che ha usato questo mio cugino è regolare…omissis…”
La procedura seguita dal cugino è altamente irregolare siccome, in ambito funerario, per gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri si segue il principio di poziorità (potere + priorità) enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990. Prevale il coniuge superstite, poi tutti i congiunti di pari grado individuati dagli Artt. 74 e seguenti Codice Civile, sino al sesto grado di parentela, oltre al quale si configura la situazione di disinteresse.
Per provvedere all’estumulazione occorre il consenso non tanto degli eredi (in senso patrimoniale) quanto dei discendenti jure sanguinis, cioè da coloro che sono legati al defunto da vincoli di sangue…di DNA!
Chi ha patito un danno morale, in termini di affetti e memorie dovrebbe adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento al torto subito.
L’Amministrazione comunale, laddove intervenga una vertenza fra familiari, ne resterà estranea, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Circa le responsabilità per il familiare che non ha titolo a richiedere una operazione cimiteriale si è del parere che, tranne non rilevino fatti penali come la violazione di sepolcro, non è sanzionabile un comportamento se questo non viola precise disposizioni di legge (ad es. dichiarazione falsa in atto sostitutivo di notorietà), regolamento o norme locali. In altri termini se il Comune ha dato corso ad una istanza di uno o più familiari, poi rivelatisi non titolati a fare detta richiesta per effetto di norme locali , si ha una violazione per il familiare del regolamento locale, depenalizzata, ex Legge n.689/1981, ma pur sempre soggetta a sanzione amministrativa ai sensi o dell’Art.16 Legge 16 gennaio 2003 (trasgressione al regolamento comunale di polizia mortuaria) o dell’art. 107 del DPR 285/90 (contravvenzione al regolamento nazionale di polizia mortuaria), il quale rimanda, in via residuale all’Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934, così come modificato dall’Art.6 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 (sanzione amministrativa pecuniaria dai 3 ai 18 milioni delle Vecchie Lire, ovviamente da convertire in Euro, oblabile entro 60 giorni nella maniera più favorevole, ossia £ 6.000000 ex Legge n.689/1981)
È però da annotare che di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, sono state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime. In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si fa sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell’articolo 92 che 93 del DPR 285/90.
Le ossa, se sono state già sversate nell’ossario comune non sono più nè recuperabili, nè tanto meno rintracciabili.
>>>Natale scrive: “[…]…se è vero che mio padre, erede diretto, non essendo stato sepolto lì ha fatto perdere a noi figli il diritto di successione,
Lo Jus Sepulchri è inalienabile ed imprescrittibile, in quanto diritto PERSONALISSIMO: Esso sorge, al momento della nascita, per il solo fatto di esser in rapporto di consanguineità con il concessionario del sepolcro stesso, il padre, comunque era non erede, ai fini del diritto di sepolcro, ma consanguineo e diretto discendente del nonno fondatore del sepolcro gentilizio. Lo Jus Eligendi Sepulchrum (diritto a scegliersi la tomba per il periodo succesivo alla propria morte) appartiene pur sempre agli Jura Sepulchri (= il complesso dei diritti sepolcrali). Se il padre ha pronunciato formale rinuncia per sè e per i suoi aventi causa jure sanguinis il diritto di sepolcro primario (diritto ad esser sepolti e dar sepoltura) è inibito e decaduto, mentre permangono il diritto secondario di sepolcro (= accedere alla tomba per la ritualità funeraria e per compiere gesti di devozione) ed il diritto patrimoniale sulla “res”, ossia sul sepolcro stesso, inteso in senso materiale. Altrimenti i nipoti del nonno, fondatore del sepolcro, mantengono intatto il loro diritto che si esercita sino alla naturale capienza del sacello (Art. 93 comma 1 DPR n.285/1990), quindi, ci sia consentito un po’ di cinismo funerario: chi tra gli aventi titolo prima muore….MEGLIO ALLOGGIA!