A Cuneo targhe per le sepolture

Veniamo a conoscenza e pubblichiamo:

In base alla delibera del Consiglio Comunale di Cuneo n. 87 del 21/09/2010, con la quale è stata approvata un’integrazione ai criteri di concessione delle aree novantanovennali per la costruzione dei sepolcreti di famiglia nei cimiteri del Comune di Cuneo, le edicole funebri private devono essere individuate con numero assegnato dall’Ufficio Funebri comunale.

Questa modifica è stata inserita perché nel tempo si sono verificati molti problemi legati all’individuazione dei sepolcreti di famiglia, in quanto non sempre i cognomi riportati sugli stessi corrispondono ai cognomi delle persone che hanno firmato la concessione, o addirittura non sono riportati: dare una numerazione ai sepolcreti applicando un numero progressivo per le diverse aree potrà quindi consentire una più sollecita preparazione per la tumulazione delle salme.
Per quanto riguarda i sepolcreti privati esistenti in tutti i cimiteri comunali i numeri verranno applicati “d’ufficio”, come menzionato nelle premesse della sopracitata Delibera di Consiglio Comunale.

Il competente Ufficio Funebri comunale ha provveduto alla redazione dell’elenco delle numerazioni identificative delle edicole funebri nei cimiteri frazionali di Confreria, Madonna dell’Olmo e Spinetta; mentre i rimanenti otto cimiteri verranno esaminati nell’anno in corso e seguenti. A partire dal mese di marzo, il Settore Gestione del Territorio provvederà, quindi, ad applicare i numeri di identificazione dei sepolcreti privati nei cimiteri frazionali di Madonna dell’Olmo, Confreria e Spinetta.

La numerazione dei sepolcreti privati verrà realizzata mediante targhette in materiale plastico multistrato, resistente agli agenti atmosferici, di dimensioni cm 10 x 7,5 (base x altezza), posizionate sul lato sinistro dell’edicola ad un’altezza di circa 20 cm dalla base, con finitura a vista di colore bianco e codice di identificazione alfanumerico inciso di colore nero.

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  1. Il diritto di accesso di un cadavere o comunque di una qualsiasi spoglia mortale in un sepolcro deriva dal rapporto jure sanguinis con il titolare della concessione che si suppone ordinariamente familiare (salvo non sia disposto esplicitamente in modo diverso dall’originario atto di concessione, oppure i casi di convivenza o benemerenza).

    Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi.La concessione determina una sorta di comunione indivisa e solidale (vedrei come inammissibile o eccezionale, ma in tal caso deve essere previsto dal Regolamento comunale, una divisione della concessione; almeno tenendo conto di alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione).
    Il diritto alla sepoltura (= ad essere sepolti) ha comunque un limite, quello dell’art. 93, 1 parte finale DPR 285/1990.

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