Ad Acireale monta la protesta per il project financing cimiteriale

“Il Comune di Acireale (CT) riprenda la gestione diretta del Cimitero, senza intermediari di sorta”. Il Comitato per il Bene Comune torna a farsi sentire, sollevando i propri dubbi sulla gestione dei Servizi cimiteriali in Project Financing. “Chiediamo al sindaco e a tutti gli amministratori – scrive il portavoce del coordinamento Enzo Dato – di volere riprendere come Comune la gestione del Cimitero senza pensare a soluzioni impraticabili e abbandonando la scelta della privatizzazione che ha prodotto solo costi più alti peggiorando i servizi cimiteriali. Basta infatti recarsi al Cimitero per accorgersi come nel tempo è stato depauperato il decoro dell’ultima dimora comune. Colpa della gestione in regime di proroga della ditta uscente che, trovandosi a lavorare nell’incertezza e senza un domani, ha gestito la cosa pubblica con la pigrizia di chi ritiene di dover essere esautorato da un momento all’altro”.
I servizi cimiteriali, sono svolti dal 1/9/2012 ad una ditta di Bagheria che, in questi giorni, sta lavorando fianco a fianco con l’impresa che si è aggiudicata il Project Financing per la gestione del Cimitero comunale. Nel giro di un paio di mesi, la ditta di Bagheria dovrebbe chiudere la propria attività, per lasciare spazio alla nuova aggiudicataria.
“Chiediamo un referendum cittadino – prosegue Enzo Dato – che possa stabilire i modi di gestione del Cimitero. Una democrazia partecipata è indice di progresso, e l’arroganza dei numeri, da sola, non giustifica le cattive amministrazioni”.
Una soluzione che non viene però vista con favore dal sindaco di Acireale Nino Garozzo: “I cittadini dal project non avranno alcun costo in più, né costi in più saranno a carico della pubblica amministrazione – ribadisce il primo cittadino – Di contro, verranno realizzati loculi e saranno svolti importanti interventi all’interno dell’area cimiteriale e delle strutture ad essa annesse. Benefici, quindi, e nessun onere. Quanto al referendum, non credo si possa indire: si finirebbe per spendere, probabilmente, più di quanto verrebbe a costare il servizio stesso. La proposta mi sembra un po’ troppo demagogica, magari alimentata dal momento politico. Inoltre, oggigiorno tutte le città si orientano verso i project”.

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  1. Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26. Da quasi 14 anni, quindi, l’onere delle inumazioni, intese come “processo” graduale fino all’esumazione ordinaria compresa (quella a seguito della quale i resti ossei sono collocati nell’ossario comune in forma anonima, massiva e per adesso, almeno, ancora gratuita), debba essere tale, attraverso il raggiungimento del cosiddetto break even point (ossia punto di pareggio di bilancio) da assicurare la sostenibilità delle uscite e l’autofinanziamento della funzione cimiteriale stessa, comunque necessaria ai termini del combinato disposto tra gli Artt. 337, 343, 394 R.D. 1265/1934 e il Capo IX D.P.R 285/90 (si vedano anche, tra l’altro, il D.M. 28 maggio 1993, L’Art. 3 comma 1 lett. a) n. 6 D.Lgs n.216 del 26 novembre 2010, l’Art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42) per ogni comune, quest’ultima, altrimenti, per sostentarsi dovrebbe pur sempre attingere all’erario comunale, agendo sulle leve della fiscalità generale. L’inumazione è, dunque, definita quale servizio, in quanto non comprende solo lo scavo della fossa, il collocamento in essa del feretro, la ricopertura della stessa e la fornitura del cippo identificativo, ma altresì la sua conservazione per il turno ordinario di rotazione ed ogni altra attività manutentiva cimiteriale (custodia, mantenimento dei viali, sfalcio del verde, la dotazione di acqua ed ogni altro onere connesso e conseguente). Per i sepolcri privati nei cimiteri di cui al Capo XVIII D.P.R. 285/90, cioè per tutte le sepolture (tecnicamente leggasi: allocazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato intermedie) diverse dall’inumazione in campo comune, va considerato come le relative tariffe già, e da sempre, dovrebbero essere state modulate così da assicurare la copertura delle spese “complessive”. Si veda anche l’art. 4 comma 2 D.M. 1/7/2002, adottato ai sensi dell’Art. 5 comma 2 L. n. 130/2001, con cui, dettando i principi computistici nella sfera della conduzione cimiteriale, L’Esecutivo Centrale (Min. Interno di concerto con quello della Salute) vuole che i canoni di concessione degli spazi sepolcrali (aree, edifici funerari o porzioni degli stessi) siano annuali, anche se ricossi in un’unica soluzione (ossia contabilizzabili nel titolo III e non nel titolo IV del bilancio!), e constino di due componenti: a) il canone d’uso e b) il canone di recupero delle spese gestionali cimiteriali. Qualora, per altro, le tariffe del passato fossero state fissate in modo diverso e quando dovessero sussistere ancora, ad oggi, regolari atti di concessione pre-esistenti, perfettamente validi e produttivi di tutti i loro effetti giuridici, in quanto formatisi sotto il dominio di una diversa disciplina, per gli ovvi e logicissimi principi dell’affidamento e del tempus regit actum non potrebbero, in alcuna maniera, essere introdotte modifiche unilaterali, men che meno, d’imperio, da parte del comune in veste di autorità amministrativa (e parte pubblica contraente nel rapporto concessorio), e, così, i relativi oneri verrebbero a concorrere con quelli generali, comunque da recuperare (ma a carico delle “nuove” concessioni di sepolcri privati e delle inumazioni ed esumazioni ordinarie).

  2. mi è arrivata la richiesta della ditta S. S[….] per i pagamento, oltre della lampada, anche della pulizia delle parti comuni per € 25.62 compresa IVA.
    mi domando se chi non ha la lampada paga detta pulizia;
    mi domando anche con che criterio vengono pulite e manutentate le parti comune dal momento che si assiste a un taglio indiscriminato delle piante che, curate con amore, specialmente nel periodo estivo, tra una visita e l’altra si trovano tagliate fino alla radice se non estirpate.
    il nuovo Sindaco che dice?

  3. Vale pur sempre il principio del tempus regit actum.

    L’istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non è possibile per le tombe precedentemente concesse. Lo è, invece, per le nuove concessioni, per le quali si può prevedere un canone composto di due voci di calcolo (una tantum + canone periodico). è comunque preferibile seguire la strada della determinazione di un congruo “diritto di tumulazione”, anche differenziato, ogni volta che si tumula in loculo, ossario, nicchia cineraria, tomba concessa in passato o al momento.

  4. non è vero che i costi non saranno aumentati, io ho tre contratti di loculi per i quali devo pagare, per contratto stipulato nel 2006, € 17,00 per spese di pulizia e manutenzione ciascuno, adesso mi vengono richieste € 21,00 ciascuno oltre ad eventuali spese straordinarie, somma che può essere maggiorata ogni anno, ma tutto ciò nel mio contratto non è previsto; un nuovo regolamento può modificare un contratto già firmato? Io voglio pagare la somma per cui mi sono impegnata senza rivalutazioni che non erano stati considerati.

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