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Buon giorno, in provincia di Varese la grandinata del 24/07/2023 ha provocato la caduta di alcuni cipressi posti nel cimitero i quali, cadendo, hanno rotto alcuni monumenti funebri.
Abbiamo chiesto al Comune il risarcimento dei danni, ma l’assicurazione RCT risponde che il Comune non è assicurato sugli eventi atmosferici verso terzi.
Ma a chi compete in questo caso di eventi atmosferici? Il danno non è procurato dalla grandine, ma dall’albero caduto, di proprietà del Comune.
Bisogna distinguere concessioni perpetue da quelle con scadenza?
Ringrazio per la risposta e saluto.
X Paola,
Il rito contenzioso contro il Comune in sede civile, sembra allora l’unica soluzione realmente esperibile. Vi Conviene? Pensate attentamente a questa possibilità se il danno cagionato è di notevole entità economica.
Avevo un parente Caduto nella Grande Guerra sepolto al cimitero di Ca di boschetti, La Spezia. Mi hanno detto che è stato esumato e trasferito nella fossa comune. Non mi sembra corretto che i resti di un Soldato caduto in guerra non venga unito ai compagni magari in un sacrario o comunque riceva un trattamento adeguato. Posso avere un vostro parere?
Grazie
X Susanna,
I Reparti speciali a sistema di inumazione per i caduti di tutte le guerre sono esenti dal turno di rotazione, cioè, in altri termini, sono dispensati dall’esumazione ordinaria, divenendo pertanto quadre di terra a sepoltura perpetua. Così almeno recita il dato normativo del testo unico ordinamento militare. Muovendo da questa premessa, non è chiaro come le spoglie mortali del Suo parente siano state movimentate (chi ha autorizzato? in quale forma?) senza aver avvertito i famigliari, proprio per l’inviolabilità dei sepolcreti militari. Deve esserci stato per forza un atto di disposizione in tal senso (entro il limite della sepoltura privata e dedicata come la tumulazione) Di solito dovrebbe esser coinvolto anche il Ministero competente (difesa) attraverso il suo alto commissariato per le onoranze ai caduti. Avvertire le preposte Autorità non sarebbe una cattiva idea.
Grazie della risposta.
Il problema è che non so se fosse stato avvertito mio nonno, noi nipoti non sapevamo niente. Ma sicuramente pensavamo di trovare ugualmente la tomba in quanto Caduto. Ci hanno detto che in quel luogo sono state costruite le cappelle private. Ma almeno pensavamo ad una traslazione in altro luogo. È stato regolare? So che anche gli ignoti non vengono messi in fosse comuni…che tristezza.
Buongiorno,
espongo brevemente il problema:
Tomba di famiglia intestata al concessionario con atto rilasciato dal Comune (Veneto, provincia di Verona) nel febbraio 1989; a luglio dello stesso anno il concessionario viene a mancare e ad oggi nessuno dei tre fratelli eredi si ricorda di eleggere il concessionario, tantomeno il Comune stesso. Sulla concessione, il titolare della stessa precisa: ” sepoltura riservata ai membri della propria famiglia, coniugi dei figli”.
Dicembre 2022, viene a mancare la pronipote del concessionario deceduto nel 1989 e viene sepolta nella tomba succitata.
Il comune, in mancanza della figura del concessionario, poteva autorizzare la sepoltura ? (dei tre fratelli eredi, due non erano d’accordo ad autorizzare tale sepoltura ma non sono stati nemmeno avvisati.
Cosa si intende per “membri della propria famiglia” ? Secondo il comune tale dizione autorizza a seppellire sino alla sesta generazione, come da regolamento. Non credo proprio che il titolare avesse pensato anche ai pronipoti, all’epoca nemmeno nati.
Vi ringrazio, gradirei risposta in privato se vi e’ possibile e chiedo che tale domanda non venga pubblicata.
X Emanuele,
chi accede a questo servizio GRATUITO di “Sportello Funerario Unico” e di primo soccorso accetta implicitamente che il dialogo epistolare tra il cittadino e codesta Redazione abbia natura pubblica. In effetti si risponde solo eccezionalmente a quesiti così particolareggiati posti dalla cittadinanza, quando dovessimo ravvisare un qualche intendo didattico e di largo spettro, utile, magari a risolvere altre situazioni simili. Quindi la forma della risposta è scritta e pubblica: in modo tassativo e categorico.
O si accetta questa pre-condizione, entrando quindi nel pubblico dibattito, o – altrimenti – si potrà vantaggiosamente acquistare on demand la soluzione personalizzata alla complessa fattispecie rappresentata, in sede privata e, quindi, più riservata. Detta prestazione lavorativa , com’è ovvio, è a titolo oneroso per il richiedente. Conviene consultare il tariffario, ci sono prezzi vantaggiosi. Comprare un quesito significa fruire di un servizio completo che non si risolve certo un una banale replica elusiva. Bisogna – difatti – scrutinare attentamente molteplici istituti del diritto funerario, come “Concetto e definizione di famiglia nell’ambito di polizia mortuaria” “subentro”, lex sepulchri ed interpretazione dell’atto concessorio…prima di addivenire ad una facile conclusione solitamente auto-assolutoria. Converrebbe, quindi, osservare il fenomeno dei sepolcri privati e gentilizi (Capo XVIII D.P.R. n.285/1990) da diverse prospettive ed angolazioni. Se Lei dovesse rinvenire rimedi più economici dell’affidarsi ad esperti del settore, che magari non comportino spesa si senta pur libero di intraprendere questa direzione, nella Sua ricerca personale sui diritti di sepolcro.
buongiorno,
lavoro nell’ambito funerario nella regione lombardia,volevo sapere se posso iniare a lavorare come addetto alla trattazione degli affari non avendo ancora conseguito l’attestato,se si quanto tempo ho per conseguirlo?
Mi hanno detto anche che dopo un tot di anni che lavoro presso un’agenzia posso conseguirlo in automatico volevo sapere se era vero e dopo quanti anni?
X Davide,
Lei stesso si qualifica come lavoratore in ambito funerario lombardo, per giunta: chi operi professionalmente nel settore funerario, deve necessariamente (non fosse altro per un’equa solidarietà tra colleghi) considerare l’opzione della soluzione on demand al caso proposto, attraverso l’AQCUISTO di una risposta personalizzata, e cucita su misura. Non è, infatti, banale districarsi nei meandri e nelle gore dei percorsi formativi dettati dalla Giunta Regionale. L’unica parte in qualche modo di interesse pubblico della Sua richiesta di informazioni e quindi, proposta in questa sede, attiene ad un breve profilo storico di questi nuovi obblighi per l’esercizio dell’attività funebre, in Lombardia segnatamente. La Regione è intervenuta pesantemente sulla propria disciplina funeraria, introdotta nei primi anni del 2000 con la L.R. n. 22/2003, come riforma in senso federale della polizia mortuaria, realizzando un impianto normativo di ulteriore livello a quello vigente negli ultimi anni, già molto più evoluto dello stantio quadro statale. Con la nuova “griglia” delle competenze per le professioni funerarie emanata dalla Giunta Regionale la Regione tende a diversificare ulteriormente i percorsi di apprendimento delle mansioni fondamentali nel quotidiano lavoro presso un’azienda di servizi funerari. Insomma “avere un diplomino-attestato” è meglio, fosse anche solo per una questione di mera immagine. Si tende sempre più a professionalizzare gli operatori funebre, anche “ri-spedendoli” sui banchi di scuola, se ciò fosse davvero utile al raggiungimento di un obiettivo politico preciso: la massima soddisfazione (…possibile in questo funesto campo) del cittadino-consumatore, nonchè in subordine anche la crescita sociale della nostra vituperabilissima (ad oggi, almeno!) categoria.
Buonasera, come bisogna comportarsi per un funerale di una persona indigente qualora anche gli eredi non avessero disponibilità economica. Il comune di residenza Mugnano (NA) dice che loro non aiutano le persone con queste problematiche. Cosa fare in questo caso?
X Cristina,
se non c’è stata la presa in carico da parte del relativo servizio sociale per – appunto – indigenza, provvede di default il Comune di decesso , titolare naturale di tutto il procedimento autorizzativo di polizia mortuaria. Il servizio istituzionale del “funerale sociale” rientra tra quelli necroscopici, necessari ed indifferibili per ciascun Comune, che quindi è obbligato a provvedere, con assunzione diretta delle spese funebri strettamente indispensabili, come ad esempio la fornitura della cassa (cofano semplice e decoroso, ma nulla di più) il trasporto stesso e della sola inumazione in campo comune. Attenzione solo a queste condizioni di massima sobrietà il funerale è gratuito, o meglio a carico dell’erario comunale. Qualsiasi ulteriore richiesta di prestazioni aggiuntive o extra farebbe decadere quest’ipotesi, tuttavia praticabile, nei casi veramente seri ed accertati di vita sola, stato di bisogno o disinteresse. Il Comune di decesso, allora, in ultima analisi verserà al gestore del Cimitero la tariffa della semplice inumazione, la quale è considerata dalla Legge la forma normale di degna sepoltura per i defunti. (no, quindi alla tumulazione, poichè essa si configura pur sempre quale sepoltura privata e dedicata, unicamente facoltativa e mai obbligatoria).
buonasera, scrivo dalla Lombardia. La scorsa settimana è mancata nstra madre, abbiamo affidato il servizio funebre ad un’impresa del paese e per tumulare nostra madre è stato necessario rivolgersi ad un marmista per la sola prestazione di rimozione del piano in marmo, lavori di muratura e riposizionamento dello stesso.
tengo a specificare: senza nessun servizio o cessione aggiuntiva di un qualsiasi bene. E’ corretto applicare l’IVA? noi pensavamo fosse esente perchè prestazione accessoria al servzio delle pompe funebri (esente da IVA) e indispensabile per la tumulazione.
grazie
x Massimo Fusetti
Una risposta al quesito da Lei formulato può rinvenirsi nella risposta ad Istanza di interpello – Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali. Risoluzione Agenzia Entrate n. 376 del 29.11.2002, dove è indicata la serie di prestazioni proprie delle pompe funebri, riportata in estratto sotto, in cui non è compresa la serie di operazioni da lei indicate e svolte dal marmista :
Il testo delle risoluzioni richiamate è reperibile dagli abbonati PREMIUM nell’area specifica di norme statali (circolari e risoluzioni)
Salve. Accidentalmente durante il trasloco, in seguito a una brusca manovra, entrambe le urne dei miei genitori si sono rotte. Come mi devo comportare?
X Giulia-Claudia,
attenzione: il fatto, seppur involontario, potrebbe astrattamente avere anche rilevanza penale. Violare un’urna o disperderne il contenuto senza preventiva AUTORIZZAZIONE integra pur sempre fattispecie di reato.
Quindi: astrattamente bisognerebbe – ad ogni modo – avvisare le preposte autorità competenti. Autodenunciarsi ad es. ai Carabinieri non è, però, simpatico anche per le possibili conseguenze di cui sopra. Serve comunque un formale avviso “d’INDIFFERIBILE URGENZA” che inoltrerà Lei stessa o tramite l’impresa funebre di fiducia, al locale ufficio della polizia mortuaria, in Comune. Quindi Lei in primis, ma chiunque abbia avuto notizia del malcapitato evento, è obbligata a questo punto, avendone tutto l’interesse, per non incorrere in guai maggiori, ad avviare questa procedura di emergenza, per porre a conoscenza dell’accaduto almeno i servizi di polizia mortuaria comunale, i quali potranno, così, attivarsi per risolvere il problema, in via amministrativa auspicabilmente, senza dover per forza coinvolgere gli organi di polizia giudiziaria e la magistratura. Eviti, nel frattempo, di muovere bruscamente o scuotere le urne per non disperdere le ceneri, e peggiorare la situazione. L’urna cineraria, per legge deve esser un contenitore RIGIDO, INFRANGIBILE, e SIGILLATO (addirittura con suggello di garanzia impresso al momento in cui la stessa è confezionata con le ceneri al proprio interno). Ad ulteriore protezione dentro l’urna vi dovrebbe esser un “sistema di raccolta ceneri” ossia un secondo contenitore, questa volta flessibile (sacchetto termosaldato) in cui le ceneri, dopo la cremazione completa del feretro sono chiuse e sigillate. Ma Lei com’è riuscita a rompere un’urna cineraria?
Salve,
vorrei avere un vostro gentile parere in merito alla seguente situazione. Il concessionario originario di un’area per la costruzione di una cappella cimiteriale muore prima di dare avvio all’iter burocratico per la realizzazione del manufatto. Gli eredi (3 figli) non sono tutti d’accordo alla presentazione dell’istanza di permesso di costruire al Comune (per la precisione, solo due dei tre eredi vogliono presentare la richiesta di permesso di costruire). In assenza di specifica disposizione regolamentare comunale, è possibile presentare la richiesta di permesso di costruire solo da parte di due legittimari? E’ legittimo il rifiuto/opposizione del terzo? E’ possibile, quindi, rilasciare, il permesso di costruire della cappella cimiteriale solo a nome dei due eredi( che si accollerebbero comunque tutti gli oneri economici) o è necessario prima adottare specifica norma a livello di regolamento comunale?
Grazie, Chiara
La concessione di area cimiteriale venne data esplicitamente per la realizzazione di una sepoltura.anzi, dovrebbe esserci un termine entro il quale provvedere alla realizzazione della sepoltura, penala decadenza della concessione (si veda art. 92 DPR 285/1990). Gli eredi, o subentrano integralmente negli obblighi di realizzazione della sepoltura o parte di essi rinuncia al subentro nella intestazione della concessione di area.
Sostanzialmente se uno dei 3 figli non è interessato, rinuncia alla intestazione della concessione di area e l’area viene intestata ai soli 2 figli che intendono proseguire nella realizzazione della sepoltura. Non occorre alcuna modifica regolamentare. Pertanto la situazione è da definire ancora prima della presentazione del permesso di costruire.
Salve, scrivo dalla Toscana. Considerata la differenza tra cadavere e resti mortali, chiedo se è corretto il rilascio della concessione di un loculo per la tumulazione in esso di resti mortali. Grazie.
X Mascia,
sì, in linea astratta è perfettamente legittimo, visti il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 sotto il profilo dell’autorizzazione amministrativa e la circ. min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per gli aspetti più tecnici ed operativi. In buona sostanza la “RI-tumulazione” di un resto mortale già prima tumulato o inumato per il periodo di sepoltura legale è pratica ammessa dal combinato disposto tra questi due atti, il primo di carattere regolamentare e, quindi, prevalente; la seconda, invece, agisce sul piano della mera prassi, perchè una semplice circ. è solo atto istruttivo promanante da un’autorità amministrativa sovraordinata. Vi sono tuttavia circ. min. che nel diritto veramente vissuto dagli operatori del post mortem, assumono particolari importanza e rilievo, come accade appunto per quest’ultima, la n. 10 del anno 1998.
Salve! I miei antenati erano oriundi di Carrara in Toscana. Il mio padre è deceduto in Spagna in 2015. Vorrei sappere se posso procedere ad una dispersione delle sue ceneri nel cimitero di Carrara.
X Damian,
sì, la risposta è positiva. Sulla base di certa e documentabile volontà del de cuius (è di rigore la forma scritta in molte Leggi Regionali che disciplinano questo istituto) il Comune di Carrara, tramite lo stato civile autorizza la dispersione nel proprio territorio, sulla scorta di questo titolo di “accoglimento” in un cimitero d’Italia, le competenti autorità locali della Spagna formeranno e rilasceranno il decreto di trasporto internazionale. All’arrivo i servizi di custodia del cimitero di Carrara, verificheranno solamente i titoli di “sepoltura” e di viaggio, dopo, fissato l’appuntamento con il gestore, si potrà procedere tranquillamente alla dispersione delle ceneri alternativamente in:
1) cinerario comune
2) apposito giardino delle rimembranze