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come dobbiamo comportarci nel caso di rinuncia di affido di urna cineraria, quando, non esistendo un testamento, gli affidatari o gli eredi di questi chiedono la dispersione in natura?
X Angela,
la dispersione d’ufficio, quella di default è è costituita cinerario comune, dove in caso di disinteresse o per espressa volontà sono conferite tutte le ceneri, per le quali non sia stata disposta altra sepoltura individuale. La dispersione in natura è autorizzata nel RISPETTO del volere del de cuius. Ora se manca la prova scritta in determinati ordinamenti locali (regionali) è previsto l’atto sostitutivo in atto di notorietà reso dai più stretti congiunti, con procedura amministrativa aggravata, a causa dei riflessi di natura penale che questa controversa materia inevitabilmente comporta sempre. Ora, stando nel vago se il famigliare prima dichiara l’affido come volontà effettiva del defunto, non può sconfessarsi spudoratamente optando, solo in modo tardivo per la dispersione in natura, Quindi o si rinviene una dichiarazione inoppugnabile de de cuius stesso, magari postuma, in favore della dispersione delle proprie ceneri o su semplice atto sostitutivo di atto di notorietà (i parenti del morto possono ormai dire tutto e l’esatto contrario!) io almeno rigetterei l’istanza, per inammissibilità della domanda stessa, causa vizio insanabile della volontà.
Buona sera, Funerali.org ha pubblicato sull’web la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 430377 del 24.04.92 che indica l’applicazione di una IVA agevolata al 4% per la costruzione di tombe e cappella. A vostra conoscenza, questa Risoluzione è oggi in forza ed efficace e quindi ho diritto di pretendere una IVA agevolata al 4% per la prestazione di servizi da me commissionate ad imprese edili per manufatti in cemento ed a marmisti per il manufatto in granito? Grazie
La risoluzione 430377 è del 1992. nel frattempo l’aliquota agevolata è stata portata dal 4% al 10% con provvedimenti di legge successivi. Ora il 4% come aliquota agevolata è diventato 10%.
E’ però opportuno conoscere che i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972). La cessione di lapidi a se stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all’imposta nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006). Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all’aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.
Buongiorno, scrivo dall’Emilia Romagna. Mia madre è mancata nel 2018 e per volontà sua espressa è stata cremata. L’urna è poi stata collocata assieme ai resti dei genitori e un anno fa di nuovo spostata in un loculo più piccolo. Tutti questi spostamenti li hanno effettuati i fratelli, senza chiedere a mio papà o a me. E il nuovo loculo, a distanza di un anno è ancora privo di nome e foto. Mio papà sta vivendo questa situazione di trascuratezza molto male dal punto di vista psicologico e avrebbe espresso la volontà di spostare a casa propria le ceneri di mia mamma. L’Ente che si è occupato della tumulazione gli ha risposto che doveva farne domanda subito, appena mia mamma è morta ma onestamente in un momento del genere non ci è venuto in mente. Ora, davvero non c’è nulla che possiamo fare per riavere le ceneri di mia mamma a casa? Grazie
X Eleonora,
tutti gli atti di disposizione sulle ceneri (specie quelli “estremi”, previsti dalla L. n. 130/2001, come appunto affido e dispersione) debbono necessariamente e per il possibile rispettare la volontà della persona defunta.
Si tratta di atti con procedura aggravata perchè solenni, irrevocabili posti in essere una volta sola (di norma…). Non si può in buon fede – s’intende – rimpallarsi un’urna funeraria, con scelte schizofreniche e confuse. Con la polizia mortuaria non si scherza, perchè i prefati atti di disposizione per il post mortem (proprio o altrui) attengono alla sfera dei diritti personalissimi e sono tutelati in sede civile e penale.
Ecco, in sintesi, il motivo per cui il Suo comune ha rigettato la richiesta di affido, anche se un po’ di comprensione non guasterebbe.
Data la delicatezza del momento e la generale instabilità emotiva dovuta all’evento luttuoso, si potrebbe *solo* ed unicamente in pre-determinati casi esser più elastici ammettendo un affido “Ora per Allora”, immaginiamo, ad esempio, il rinvenimento postumo rispetto magari,dopo l’apertura del testamento, di una volontà in tal senso del de cuius.
Lei ed i Suoi fratelli, con il consenso informato e predominante di Suo padre, che come coniuge superstite vanta titolo privilegiato a pronunciarsi, dovete concordare una stabile e sicura destinazione alle ceneri e poi formalizzare all’Ente Locale le Vostre intenzioni chiare ed univoche.
Una volta per tutte, nell’assoluto rispetto delle reali volontà di Vostra madre.
Regione Piemonte
Cremazione, affido e tumulazione
Buongiorno,
avrei bisogno di chiarire qualche dubbio e vi sarei enormemente grata se foste disponibili ad aiutarmi.
Mio padre è mancato a Rivoli (Piemonte).
Le sue volontà avevano varie opzioni.
Sicuramente essere cremato.
Avrebbe voluto come prima scelta essere sparso nella Dora, ma ci hanno detto che non era possibile.
In alternativa avrebbe voluto o essere affidato a uno di noi figli oppure essere tumulato con sua madre.
Posto che non si poteva dare seguito alla sua prima scelta, nel momento di confusione e concitazione che è seguito alla sua morte, ho acconsentito a decidere per l’affido.
Già il giorno successivo però mi sono resa conto che per me sarebbe stato troppo doloroso.
Ho chiesto di rinunciare e procedere alla tumulazione con la nonna.
Io risiedo in altro comune, distante un centinaio di km da Torino.
Il giorno di consegna delle ceneri, convinti di poterlo portare al cimitero di competenza a Collegno, ci mettiamo in viaggio, ma sulla strada per il cimitero, la signora delle onoranze ci comunica che il nostro comune pretende di vedere le ceneri entrare nel suo territorio e che non possiamo in alcun modo evitarlo.
Addolorati e sconvolti, torniamo nel nostro comune.
Qui, dopo averci fatto pagare più di 300 euro per l’entrata nel comune che in realtà non volevamo che avvenisse e nel quale è compresa una targa obbligatoria anche se l’urna non viene messa al cimitero, ci dicono che nei giorni seguenti potremo fare la rinuncia.
Solo a fine settimana possiamo tornare nel comune di residenza di mio padre per poter tumulare le ceneri.
Frustrati, arrabbiati, stanchi e addolorati, chiediamo come mai è successo tutto questo.
Da una parte il comune in cui è mancato ci dice che bastava che il nostro comune si mettesse in contatto con quello di residenza per evitare questo viaggio assurdo avanti e indietro, con tutto quello che ha comportato sia a livello emotivo che economico.
Dall’altro il mio comune sostiene che dovevano essere le onoranze a far avere una comunicazione del comune di residenza di mio padre nel quale ci fosse scritto che le ceneri non sarebbe più arrivate nel nostro.
Sono molto confusa.
E spero di essermi spiegata perché la situazione è stata piuttosto complicata.
La prima domanda è: qual è l’iter in un caso come questo?
È vero che non si poteva evitare il viaggio nel nostro comune e il conseguente pagamento dei diritti?
E chi è che avrebbe dovuto attivarsi per evitare questa odissea?
Grazie
Forse il precedente l’ho messo nel posto sbagliato.
Scusatemi se ho fatto qualche pasticcio.
Buongiorno, scrivo dalla Lombardia. Volevo chiedere se esiste una norma di riferimento (nazionale o regionale) che stabilisce il tempo di “riposo” del terreno tornato libero a seguito di un esumazione prima di poterlo riutilizzare per una nuova inumazione.
Immagino dipenda dal tipo di terreno ma non ho trovato nessuna indicazione.
vi ringrazio in anticipo
No. Non c’è alcuna norma nazionale o regionale che stabilisca il periodo minimo da lasciare a riposo il campo comune di inumazione a seguito di esumazioni puntuali o massive.
è possibile aprire un loculo prima della fine della concessione per porre dentro un urna? Chi deve dare autorizzazione?
Regione Puglia
X Cinzia,
sì è possibile ai sensi del paragrafo 13.2 sub. 1) della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24. E’ una buona prassi, poi recepita dalla stessa Circ.Min., massimizzare la capacità ricettiva di ogni singolo sepolcro, anche se solo apparentemente mono-posto. Quindi: sempre un solo feretro, ma in aggiunta anche più urne cinerarie o cassette ossario, sino alla saturazione della tomba. Esaurito lo spazio fisico disponibile spira anche il titolo di accoglimento che è principalmente dato dalla coniugio/parentela con il concessionario della porzione di edificio sepolcrale. Autorizza sempre il Comune tutte le operazioni. a tariffa vigente, pure l’autorizzazione all’immissione delle ceneri in un loculo compete al Comune, con annessi oneri per diritti d’istruttoria (invero spesso abbastanza effimeri, quindi affrontabili).
Buongiorno, sono un’operatore cimiteriale e volevo risolvere un dubbio sulle VOLTURE.
Avendo tanti utenti anziani, questi preferiscono rinunciare alla voltura concessione in favore dei figli (tutti, non escludendo nessuno). Nel nostro ufficio è nata una controversia su questo argomento: il nostro regolamento infatti prevede che vi siano “eredi discendenti e parenti di altro grado”. Naturalmente la prima linea di voltura è quella in ordine di discendenza, poi successivamente ai collaterali. Ma nel caso in cui un discendente anziano preferisse “rinunciare” alla sua voltura in favore degli altri eredi come possiamo comportarci? Accettare o Rifiutare? Vi ringrazio anticipatamente, il vostro sito è davvero interessante e ricco di spunti di riflessione. Grazie
X Lorenza,
A proposito perchè non Vi iscrivete al corso del 30 marzo 2023, qui il calendario della prima ondata di seminari già calendarizzati ed in programma (https://www.funerali.org/formazione/a-marzo-cominciano-i-corsi-euroact-web-per-il-settore-funerario-67644.html), che verterà – guarda caso – proprio sul regolamento municipale di polizia mortuaria, nel silenzio della Legge, infatti, solo a questa fonte del diritto è demandata la soluzione al problema posto, attraverso la disciplina del “SUBENTRO”, istituto assai eclettico e poliedrico.
La rinuncia può in effetti riguardare ora la mera proprietà del tumulo, la quale è teleologicamente strumentale all’esercizio pieno dei diritti di sepolcro: primario (dare e ricever sepoltura) e secondario (accesso alla tomba per compimento di atti votivi e di suffragio/potere di opporsi ad atti pregiudizievoli verso il culto dei propri morti), ora i doveri connessi sempre alla nuda proprietà del manufatto con, in aggiunta, il diritto primario, per sè, al momento della morte ed anche per i propri aventi causa, in un futuro remoto.
Rammento come lo jus sepulchri, quale diritto personalissimo, al pari del nome, dell’onore…, si acquisisca a titolo derivativo solo per vincolo coniugale o rapporto di consanguineità. Questi limiti sono le coordinate ermeneutiche minime, elaborate dalla massima giurisprudenza, cui attenersi nella normazione del SUBENTRO nella realtà locale di ogni Comune.
La rinuncia non può comportare una decisione libera su chi far subentrare… a piacimento, essa produce di default i propri risultati, poichè agisce in automatico. Non è, quindi, lecito designare il nuovo concessionario. E’la stessa retrocessione a provocare un accrescimento, in senso civilistico, delle quote paritarie in cui eventualmente potrebbe frazionarsi tutto il diritto di sepolcro, in un tempo lontano concentrato nelle sole mani del concessionario primo (= colui che è divenuto titolare di sepolcro e connessi diritti, principalmente di uso sul manufatto sepolcrale, a titolo originario, perchè parte contraente al pari del Comune del rapporto concessorio, sin dal suo momento genetico, ossia con la stipula del relativo atto concessorio).
Sono argomenti complessi, siccome dalla loro efficace padronanza dipende anche il buon governo del cimitero. Sempre su http://www.funerali.org , gentile Lorenza potrà reperire, con una semplice ricerca per parola chiave “SUBENTRO”, una ricca letteratura di settore, con molti esempi concreti e rimedi operativi subito spendibili a casi e situazioni davvero capitati e sottoposti come quesito all’attenzione di questo gruppo redazionale, nel corso dei tanti anni di servizio sul web.
Questa casella di primo soccorso funerario non si presta più di tanto ad analisi approfondite, le quali chiederebbero l’apertura di un apposito fascicolo personalizzato, ma a titolo oneroso per il richiedente, specie se la domanda così tecnica e specifica è posta o formulata da una pubblica amministrazione, da un gestore cimiteriale o da altri soggetti professionali (addetti di vario genere, impresari funebri, necrofori…) coinvolti nel circuito della polizia mortuaria.
Scrivo sempre da Campobasso, vi ringrazio della risposta in merito alla mancanza di terreno da parte del Comune, preciso che operando come impresa da oltre 45 anni sappiamo che per le tumulazioni occorre la cassa di zinco, ma chiedevo un’altra cosa, siccome la famiglia chiede di inumare i propri cari e non chiede la tumulazione, siccome è una pratica prevista per legge ed il Comune è inadempiente in questa situazione, può lo stesso Ente, inadempiente, chiedere che le spese per il cassone di zinco esterno per le tumulazioni da loro imposte, contro la volontà della famiglia, siano a carico della famiglia stessa?
Ahi ahi ahi Filomeno, come impresa funebre non avresti diritto ad avere una risposta gratis ad un quesito, essendo tu un operatore professionale!
Comunque, contando che tu poi ti abboni al sito ti diciamo che NO. La famiglia se chiede l’inumazione chiede una cosa che non si riesce a dare. Per cui o la famiglia si impunta e pretende l’inumazione e al diniego del Comune per mancanza di posto avanza denuncia e poi sarà un giudice a stabilire se vi siano o meno gli estremi per un danno al cittadino, o – e lo si consiglia – si segnala all’ASL competente per territorio la violazione da parte del Comune circa la carenza di fosse in campo comune. Ma non vediamo altre soluzioni.
salve
visto il cambio di governo, che fine farà la proposta di legge del settore funebre, che dal 2018 stava proseguendo il suo iter?
Tutte le proposte presentate nella precedente legislatura e non ancora approvate sono decadute e occorre siano presentati nuovi testi e seguire la stessa trafila per poter vedere un passaggio da progetto di legge a legge.
Questo vale anche per i progetti di legge riguardanti il settore funerario.
Fate pressione sulla istat perché pubblichi i dati sulla mortalità 2022, sono fermi ad ottobre pur avendoli. Tutti gli stati europei hanno pubblicato da tempo il 2022
Ci fa un pò troppo importanti per poter influire sull’ISTAT!!!!
onestamente le cose sono molto migliorate a seguito del Covid che ha reso fondamentale la trasmissione accelerata di informazioni sui decessi da parte dei comuni. Però da quando venne deciso di ridurre l’attenzione sul Covid pure i dati sulla mortalità stanno ritardando.
Attualmente c’è una pagina ISTAT (aggiornata al 29/12/2022) che rimanda a link con dati a tutto ottobre 2022. E’ in quella pagina che normalmente escono dati un paio di settimane prima dei dati ufficiali mensili. E il nostro sito visita spesso quella pagina per aggiornare gli abbonati Premium a funerali.org. Perché non si abbona anche Lei? Tutti questi servizi hanno un costo non indifferente di personale e specialisti. ci pensi. Ci farebbe piacere.
Circa la pubblicazione dei dati di altri Paesi europei ha ragione: sono un pò più veloci, ma non così come detto da lei.
Buonasera, pongo un quesito, se un Comune che non ha più terreno dove poter effettuare le inumazioni, diritto riconosciuto dallo Stato, obbliga le imprese funebri a fasciare la cassa di legno con cassone esterno di zinco, può obbligare la famiglia ad assumersi le spese del cassone? Io credo di non poichè è il Comune inadempiente a garantire il diritto alla inumazione, io glielo ho detto che cmq le spese sono al carico del Comune, loro dicono di no, se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio in anticipo
Non c’è un diritto alla inumazione, ma vi è un obbligo da parte del Comune di prevedere almeno un cimitero nel suo territorio con presente un campo di inumazione (salvo il poterne disporre anche in via consorziale tra più comuni). Lo prevede il Testo Unico delle leggi sanitarie, ma non è stabilita la dimensione minima del campo di inumazione, che è invece prevista dal regolamento attuativo statale e cioé dall’articolo 58 del DPR 285/1990, che di seguito si riporta:
ART. 58
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Poiché nel Sud la sepoltura di inumazione è ordinariamente bassa, è possibile che il suo comune avesse calcolato un numero di fosse in base all’articolo 58 e che poi con la pandemia quel numero di fosse non sia stato sufficiente.
Ma potrebbe anche essere il caso che non si sia provveduto per tempo ad effettuare esumazioni ordinarie decennali, per liberare spazio in campo comune. O ancora che non si sia provveduto a garantire il fabbisogno minimo legale di fosse, calcolato ai sensi dell’art. 58 DPR 285/1990, sopra citato.
Solo nel caso si provi che sussiste una violazione del DPR 285/1990 allora il Comune ha una responsabilità, che però viene sanzionata con la violazione del corrispondente articolo violato, come previsto dall’art. 107 del DPR 285/1990. E politicamnete con prese di posizione in Consiglio comunale da parte dell’opposizione …
Chiarito questo, se non si può effettuare la inumazione di un defunto, non resta che provvedere alla cremazione o alla tumulazione.
Nel caso della tumulazione vi è l’obbligo di bara confezionata come previsto dall’articolo 30 del DPR 285/1990 e cioé con la duplice cassa di legno e di zinco.
Pertanto non si può chiedere alcun rimborso al Comune per l’imposizione della cassa di zinco, visto che legittimamente il Comune chiede il rispetto della norma prevista per tumulazione. Cosa che una impresa funebre dovrebbe sapere.
Questo è quanto capiamo dal suo scritto.
Buona sera, volevo chiedervi come e’ stato possibile, che mio fratello deceduto il 12/11/2021 ad Arco / Trento .Poi siano state disperse le sue ceneri un anno dopo ossia il 23/12/2021 a Gabicce Mare (Pesaro/urbino) ?? Le meteo del 23/12/2021 (meteo contrarie: vento forza 4/ mare mosso/ temperatura 5 gradi quel giorno). Devo rivolgermi ad un avvocato?..Abito all’estero da 40 anni e causa malattia non sono potuto essere presente all’epoca dei fatti e ancora ora non posso muovermi,anche se nei miei progetti c’e’ una visita al comune della dispersione (Gabicce Mare),gia’ contattato,ma usano fare gli gnorri in proposito ,chiudendomi la bocca con la legge 130,ma a me non basta e nemmeno la fotocopia della dispersione,fatta male in fotocopia e poco seria, visto che non riporta chi ha partecipato alla cerimonia..Grazie della vostra attenzione alla presente e grazie anticipate delle vostre spiegazioni ve ne fossero.M.M.M.
X MaurizioMauro,
La dispersione è di per sè atto irreversibile, Rimaniamo sempre nel campo dell’intelligibile, per favore… Adesso sinceramente andare a sindacare sulla natura perversa che ha traviato l’intima volontà del dispersore malandrino è tema da operatori dell’occulto, non delle onoranze funebri. Può logicamente sussistere una certa contestualità, quanto meno temporale nel rilascio delle diverse autorizzazioni necessarie, ma non è obbligatorio. Le ceneri possono anche esser tumulate, ad esempio, per un certo numero di anni e solo successivamente disperse., magari perchè si è rinvenuta postuma una volontà in tal senso della persona scomparsa, o è stata approvata una normativa ad hoc. Non è compito della polizia mortuaria indagare il mistero della volontà in ordine al – condivido la Sua analisi – controverso istituto della dispersione ceneri.. Pertanto l’ufficio competente di stato civile verificati i titoli prodotti nell’apposita istruttoria (= manifestazione di volontà) procede d’ufficio al perfezionamento dell’autorizzazione alla dispersione, altrimenti sarebbe la paralisi nella quotidiana attività della polizia mortuaria. La prefata autorizzazione è strettamente nominativa e personale, ed eseguibile, entro un ragionevole tempo in essa indicato.