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La sig.ra MARIA è concessionaria di un loculo individuale comunale a concessione trentennale in cui è tumulata la salma di suo marito.
La sig.ra MARIA unitamente ai suoi fratelli e sorelle cremano la salma della defunta madre e TUTTI acconsentono alla tumulazione delle ceneri nel loculo ove è tumulato il marito della sig.ra MARIA (di cui lei è la concessionaria).
Poniamo le seguenti riflessioni:
a) Nel tempo tutti i fratelli e le sorelle della sig.ra MARIA avrebbero diritto, se cremati e se lo spazio nel loculo lo consente, essere tumulati nel loculo in oggetto per diritto sanguigno, e così per lo stesso principio i rispettivi consorti dei fratelli e sorelle di MARIA per diritto di coniugio (posto la precedente tumulazione del consorte) e così ancora per i figli/e dei fratelli e sorelle di MARIA per ricongiungimento con i propri genitori e via discorrendo.
Considerando anche tutte le altre possibilità qualora il concessionario (sig.ra MARIA) muore e subentrano in eredità i figli del concessionario stesso.
b) Rispetto a quanto abbiamo letto sulla vasta e articolata materia cimiteriale sull’uso dei loculi individuali comunali (non cappelle private) abbiamo sempre inteso che il loculo a concessione individuale potesse si consentire la tumulazione di resti mortali e ceneri fino a capienza ma solo quando il rapporto sanguineo o di coniugio fosse attinente ai defunti che sono tumulati all’interno. Per spiegarci meglio, in merito al caso esposto, nel loculo della sig.ra Maria entrerebbe sua madre solo e soltanto se lei fosse figlia unica tale da risultare lei l’unica avente diritto sui defunti: madre e marito, diversamente, come il caso in oggetto dove si amplia la platea degli aventi diritto sulle ceneri della madre l’operazione non può essere consentita perché manca del legame consanguineo o coniugio tra i due defunti (genero-suocera).
c) La riflessione va anche sulle operazioni di estumulazione ordinaria volte a recupero dei loculi arrivati a scadenza concessione. Tale prassi diventerebbe complicata se applicato il caso esposto nel punto a) dove gli aventi diritto su ogni defunto (salma, mummia, ossa, ceneri) non corrisponderebbe al concessionario al quale viene inviata una raccomandata di avviso scadenza. Il concessionario, con concessione ormai estinta, potrebbe decidere di voler rinnovare la concessione ma solo per una parte dei defunti ivi tumulati, in tal caso sarebbe complicato dover decidere quali defunti andare ad estumulare soprattutto se si presentassero anche gli altri aventi diritto sui defunti presenti nel loculo.
d) Allargando il diritto di sepoltura seguendo la linea del concessionario, ci si troverebbe di fronte ad una mini-tomba ed in tal modo si avrebbero le regole di diritto di sepoltura stabilite dal sepolcro privato (cappella) pur avendo la gestione del tumulo individuale e comunale quindi rientrando nella prassi di estumulazione ordinaria. In questo modo diventerebbe una gestione mista ampliando la difficoltà di gestione da parte degli uffici cimiteriali che si troverebbero a dover dirimere eventuali litigiosità tra i parenti di ogni defunto.
Se invece il diritto di sepoltura segue principalmente la linea di parentela del defunto (sanguinea e coniugio) esulando tale linea solo qualora nel concessionario si concentrassero tutti i diritti: quello assoluto a disporre del defunto + il diritto d’uso del sepolcro (es. figlia unica concessionaria di un loculo ove è tumulato il feretro del marito, tumula le ceneri di sua madre)
Nel nostro regolamento cimiteriale del 2002 (comune di Guidonia Montecelio) è presente nel titolo IX la regolamentazione dei sepolcri PRIVATI, in cui vi è un articolo che specifica che il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e alla sua famiglia, specificando che gli ascendenti/discendenti entrano di diritto mentre collaterali e affini devono essere singolarmente autorizzati.
Mentre il titolo X dedicato alle concessioni dei manufatti comunali racchiude solo la dicitura di “loculi individuali” indicando gli anni di concessione ed i presupposti per richiedere una concessione.
IN DEFINITIVA: il concessionario di un loculo o gli eredi concessionari avendo già una salma o resto mummificato tumulato quali altri defunti (mummia e/o ossa e/o ceneri) ha il diritto di tumulare? Quali linea di sangue/coniugio bisogna seguire?
x Roberta Rinaldi,
quella da Lei prospettata è una richiesta di consulenza posta da un operatore economico (Comune).
Per la risposta occorre porre il quesito nei modi stabiliti e cioè a pagamento.
Le condizioni Le trova al link http://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Buonasera. La vostra Redazione ha pubblicato la “Risoluzione Ministero Finanze n. 430377 del 24/04/1992 – IVA. Aliquote. Costruzione di tombe e cappelle”. In tale Risoluzione il Ministero Finanze ha statuito che:
“Pertanto, con riferimento allo specifico quesito posto dal Sig. C., si ritiene che il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione di una cappella per sepoltura rientri nella previsione oggettiva di cui alle richiamate disposizioni con l’effetto che ad esso si renda applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento.”
Il mio caso coincide nella totalità con quello del signor “C”, ossia il Comune mi ha rilasciato una Concessione Cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia quattro posti da realizzare con un manufatto in cemento armato interrato e con un manufatto in granito fuori terra.
Ho commissionato la realizzazione del manufatto in cemento armato ad una impresa edile la cui commercialista ritiene che la suddetta Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 che prevede l’applicazione dell’IVA agevolata del 4%, è superata ed assorbita dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 111 del 09-10-2006 che ha come oggetto la “Cessione di lapidi”.
Nei passi in cui questo interpello cita tombe e cappelle recita “Pertanto, i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, possono rientrare tra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento…”.
A mio modo di vedere la Risoluzione n. 111 del 2006 riguarda manufatti per sepoltura costruiti da una ditta e poi venduti a soggetti privati mentre il mio caso rientra nella totalità nella Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 poiché sono io che chiedo prestazioni di servizi ad una impresa edile e ad un marmista per la costruzione della cappella di famiglia alla luce della Concessione Cimiteriale che mi ha rilasciato il Comune.
A parere della Redazione la Risoluzione
n. 430377 del 24/04/1992 è in forza ed è pienamente efficace (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all’ impresa edile va applicata un’aliquota IVA agevolata al 4%), oppure è stata è stata superata ed assorbita dalla Risoluzione n. 111 del 09-10-2006 (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all’ impresa edile va applicata un’aliquota IVA agevolata al 10%)?
Se la Redazione riterrà che la Risoluzione del 1992 di cui sopra è pienamente in forza ed efficace, sempre a parere della Redazione l’IVA agevolata al 4% è applicabile anche alla prestazione di servizi da me richiesti al marmista?
Ringrazio sin da ora per le vostre risposte.
x Delio Goustini
La risoluzione da lei citata prevedeva l’applicazione dell’IVA agevolata, al momento della emanazione della risoluzione del 4%, ma poi l’IVA agevolata è stata portata per le opere di urbanizzazione primaria al 10%, valore ancora attualmente valido, per cui ora si applica il 10%. La risoluzione vale ancora come principio, ma l’aliquota nel frattempo è cambiata dal 4% al 10%.
Buongiorno, il Comune autorizza la cremazione dei resti mortali di mia zia, sorella di mia mamma, deceduta da 28 anni ma richiede anche l’autorizzazione dei 2/3 degli aventi diritto. Io, ne conosco 5 ma so anche che potrebbero esserci altri aventi diritto che, però, non ho mai conosciuto e che non sanno neppure dell’avvenuto decesso di mia zia; come posso fare per non dichiarare il falso?
In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Rossetti Franca
X Franca,
L’applicazione ferrea e rigida della norma conduce all’impasse, cioè all’inapplicabilità sostanziale della stessa. Non si può escludere che vi siano altri aventi diritto?, Non si procede…a meno di studiare soluzioni più mediate e ragionevoli. Mi sovviene, ad esempio, ricerca anagrafica sugli altri potenziali aventi diritto ad esprimersi. Il rigore di forma potrebbe rappresentare il problema minore perchè la L.n.130/2001 introduce il concetto del “semplice assenso”, ossia atto volitivo di non contrarietà. Ad ogni modo, se non sono prima compiutamente definiti i legami con tutti i famigliari (Es. tutti i fratelli/sorelle superstiti, tutti i nipoti…) e quindi le relative legittimazioni a disporre dei resti mortali, non si può autorizzare, sotto il profilo amministrativo, poi se il Giudice dovesse accedere a tesi differente, sempre pronti noi, a modificare l’orientamento di questo servizio con l’utenza, anche in base ad una diversa giurisprudenza di settore.
La sig.ra Maria ha il proprio coniuge tumulato in un loculo, la signora ha cremato entrambi i suoi genitori e vorrebbe tumularli nello stesso loculo del marito (in questo caso andrebbero insieme a lui 2 persone non consanguinee ma affini) suoceri-genero.
E’ possibile tumularli insieme dentro alle stesso loculo? Oppure devono essere per forza parenti consanguinei?
x Edith.
chi è il concessionario del loculo? la sig.ra Maria o chi altri?
LA SIGNORA MARIA E’ LA CONCESSIONARIA, E H UNA SORELLA CON CUI HA AUTORIZZATO LA CREMAZIONE.
x Edith.
Non c’è nessun problema a collocare le ulteriori urne cinerarie, essendo concessionaria la signora Maria.
Hanno diritto di ingresso nel loculo sia i genitori della concessionaria maria, si ale spoglie mortali del marito.
Quindi il rapporto è col concessionario del manufatto, non tra i defunti.
Invece circa il potere di disporre delle spoglie mortali “comanda” il rapporto di sangue. E, quindi, non era la sorella del defunto ad esprimere la volontà della cremazione, ma la moglie. La autorizzazione è dell’ufficiale di stato civile. Usiamo i termini correttamente.
Ovviamente la collocazione delle urne è possibile se vi è posto fisico nel loculo e se nulla osti nel regolamento comunale, pagate le dovute tariffe.
Salve, la mia famiglia possiede tre loculi “di proprietà” (la concessione non ha scadenza), è possibile tumulare un’urna cineraria “vuota” (per cui è stata richiesta la dispersione)?
X Thanatos,
se fosse una piena proprietà non sarebbe una concessione, seppure rilasciata in regime di perpetuità. L’inquadramento giuridico varia e non poco, tra i due diversi istituti. Comunque non è tecnicamente possibile tumulare un’urna vuota che appunto, deprivata del suo contenuto (le ceneri) sarebbe solo un contenitore non più utilizzato per l’originario compito, il quale – spero si colga il paradosso – non può, in quanto tale, godere del diritto di sepoltura ovviamente riservato a spoglie mortali umane. Si tumulano le ceneri, non le urne vuote.
Spese funerarie di un anziano, possono essere eseguite da un conoscente intimo (con il rimborso irpef relativo), causa impossibilità dei parenti prossimi? Grazie.
x Angie
A che fine pone questa domanda?. Se fosse per il riconoscimento della detraibilità fiscale delle spese funebri, la risposta è SI, può farlo chiunque. Si anche per assumersene l’onere nei confronti dell’impresa funebre. In pratica vi è un obbligo da parte degli eredi se nessuno provvede, ma se qualcuno paga il funerale a loro posto, nessuna norma lo vieta.
Grazie. Lo scopo. Io sono il primo figlio legittimo erede che si addebita le spese funerarie della madre, ma sono incapiente e NON potrei detrarre nulla! Il secondo figlio legittimo NON gli frega nulla e sostiene che debbo pensarci io. Quindi vorrei intestare le spese funerarie alla mia “amica compagna” che potrebbe portare in detrazione. E’ possibile?
x Angie
Si è possibile. Da qualche anno la detrazione delle spese funebri è possibile farla anche da chi non ha un vincolo di sangue con il defunto, ma paga effettivamente le spse funebri. Occorre però pagare con sistemi di tracciamento che certifichino chi ha effettivamente pagato e l’intestazione della fattura a chi paga realmente.
Consegnata l’urna al destinatario/affidatario può tenerla un anno in casa ? Oppure esiste un tempo massimo tipo ? Grazie
X MaurizioMauro,
le imprese funebri soprattutto dovrebbero cominciare ad apprezzare quest’opportunità: abbonarsi al sito fruendo dei relativi servizi informativi a tutto tondo, o acquistare singolarmente la risposta personalizzata ad un quesito posto. E’, in fondo, un principio di sano mercato. Questa rubrica è sportello di…(impropriamente) gratuito patrocinio funerario, è appunto un “pronto soccorso” di primo indirizzo rivolto al cittadino comune. La direzione editoriale di questo magazine on line si riserva di offrire risposta gratuita e quindi pubblica solo a quei quesiti di ordine generale che, per il loro valore didattico, possano esser in qualche maniera di esempio per tutti, nella buona conduzione dell’attività funebre.
L’atto di affido ha durata illimitata, si estingue solo per rinuncia volontaria, morte dell’affidatario, o causa di “patologia amministrativa”. (es. grave inadempienza dell’affidatario) o ancora nell’evenienza del trasporto ceneri in altro luogo (fuori Comune!).
Grazie della risposta e vi ho inviato un altra domanda,spero di ricevere vostra risposta a breve. Per la risposta che mi date sopra,ora devo dire che l’affidamento in casa prevede delle norme di locazione definitiva,ed in una locazione sicura.Mentre,mi ha inviato le foto dell’urna (l’affidatario) e l’URNA era sopra uno sgabello in bilico,non credo sia stata controllata dal comune detta locazione.Poi un anno dopo esegue (dicono) la dispersione ?..Mi sembra di capire che l’affidamento e’ una cosa e le dispersioni sono un’altra cosa sono due discipline diverse.Sarebbe possibile un eventuale ripensamento dell’affidatario,qual’ora non volesse tenere piu`le ceneri,leggo,ma al telefono mi viene detta questa frase” mi chiamera’ il cimitero e poi andrò a ritirare l’urna che quando avrò tempo andrò a dispergere ?? A me non risulta ”quando avrò tempo”,ma la data deve essere documentata nell’atto della CREMAZIONE, mi sembra strana detta frase, visto che il tempo mi pare sia di 30 giorni per concludere la pratica dipsresioni ceneri in mare,dal momento della consegna all’affidatario ..Quindi credo che non sia di durata limitata la dispersione, forse ad avere una durata illimitata e’ l’affidamento,ma una frase del tipo ”quando ho tempo vado a disperdere le ceneri” mi pare senza rispetto se non criminale..Correggietemi e volentieri se sbaglio.
Ho pagato la fattura a me intestata per il funerale del papà, eredi oltre il sottoscritto due fratelli e la mamma. Ora mi rendo conto che, non avendo reddito, non potrò l’anno prossimo usufruire della detrazione fiscale del 19%.
Esiste la possibilità di far detrarre un altro erede? Es. cessione del credito, autocertificazione di pagamento effettuato da più eredi anche se la fattura é intestata solo ad uno, o altre possibilità?
x Claudio,
Non vediamo possibilità di detrazione da parte dei suoi familiari, visto che lei avrà pagato in maniera tracciabile (bonifico, assegno, carta credito o altri sistemi ammessi)
Salve, scrivo dalla Sicilia, provincia di Palermo, sono in possesso di una concessione perpetua di un loculo cimiteriale del 1924, con relativa ricevuta vidimata dal Comune allora. Ad oggi mi viene detto dal Comune che l’anno prossimo scadrà la concessione perché secondo il dPR 285/90 le concessioni perpetue sono state trasferite tutte a 99 anni e loro ne hanno tenuto conto nel loro nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune. Questo dPR è realmente retroattivo? (Parliamo di una concessione del 1924) Ha davvero modificato la durata delle concessioni a 99 anni? Se no cosa posso fare per oppormi alla decisione del comune? Addurre sentenze Tar o qualche riscontro a supporto dell’argomento? Grazie in anticipo
X Daniele,
Solito vecchio problema, in realtà alcuni errori tecnici della comunicazione tra P.A. ed il privato cittadino possono riuscire invero alquanto fuorvianti. Per Il D.P.R. n. 285/1990 le concessioni perpetue rimangono tali (= intangibili!) cioè eterne, solo in caso di soppressione del cimitero esse si trasformano di default in 99ennali.
Sbagliano ad invocare, quindi, il regolamento naz. di polizia mortuaria approvato, appunto, con D.P.R. n. 285/1990.
Piuttosto: sulla scorta di alcune pronunce di svariati T.A.R. emesse proprio a causa di contenziosi sulla “durata” delle concessioni perpetue, si sta diffondendo la tendenza ad inserire, in sede di novella al reg. comunale di polizia mortuaria, una norma che sostanzialmente così dovrebbe disporre: “Tutte le concessioni cimiteriali perpetue sono d’imperio tramutate il concessioni 99ennali”. Il ragionamento è semplice: se i sepolcri privati dati in concessione appartengono, per attrazione, al demanio cimiteriale, (= suolo in cui sorgono), la perpetuità è incompatibile con il regime cui sono sottoposti i beni demaniali (inalienabili e non usucapibili) perchè essa costituirebbe un occulto diritto di proprietà di un privato su un’utilitate pubblica (= lo spazio cimiteriale) posta dal legislatore a servizio della comunità locale tutta. Personalmente si ritiene che questa decisione, discutibile nella forma juris di un semplice regolamento municipale di polizia mortuaria, sia alquanto opinabile, in quanto solo una Legge dello Stato potrebbe modificare unilateralmente un rapporto giuridico già in essere, regolarmente contrattualizzato nell’atto concessorio, soprattutto se riguardante la concessione di sepolcro privato a tempo indeterminato.
Salve, a dicembre è morto mio fratello che conviveva con la fidanzata da pochi mesi. Entrambi erano intestatari di un conto postale con firma disgiunta. Alla morte di mio fratello la fidanzata, senza avvisare noi eredi ritira tutti i soldi e dopo ci dice che li ha usati per pagare le spese funebri. La fattura è stata intestata al padre di quest’ultima senza che noi eredi fossimo messi prima al corrente della cosa. Risulta pagata con un bonifico fatto dalla ditta di servizi di proprietà di questo signore. La mia curiosità è sapere se una ditta si può intestare una fattura per un funerale. La spesa, solo per il baule, è stata di 3000 euro, quanto eventualmente potrà detrarre? Grazie
x Giovanna
procedura alquanto strana. In ogni caso da qualche anno non è più necessario per la detrazione delle spese funebri un rapporto di parentela col defunto. Ha titolo alla detrazione chi prova di aver effettuato il pagamento sulla base della propria dichiarazione dei redditi personale.
Ora è corretto che la fattura possa essere intestata al padre della fidanzata, ma questi avrebbe dovuto pagarla dal proprio conto corrente bancario. Solo in quella maniera poteva detrarre spese funebri fino ad un massimo di 1550 euro e limitate al 19% di queste.
se la situazione è quella da lei illustrata il padre non ha possibilità di detrazione nel proprio 740 delle spese funebri. Aggiungiamo che potrebbe anche essere contestata dalla Agenzia delle Entrate l’inerenza del pagamento del funerale a carico della ditta. Ma questo potrebbe emergere solo in sede di verifica dei bilanci della ditta in questione.
Buonasera, corrisponde al vero che attualmente le salme devono essere preparate (lavate e vestite) dall’Agenzia Funebre e che le varie fasi (preparazione, incassamento e chiusura) si svolgano senza i parenti?
Recentemente sono stato coinvolto in un lutto avvenuto in abitazione e aver lasciato preparare la salma agli addetti anziché dai parenti e non essermi stata data la possibilità di vedere l’incassamento e la chiusura (avvenuti a porte chiuse con solo gli addetti) mi ha lasciato un forte senso di smarrimento e rancore, come se avessi subito un furto o come se avessi abbandonato la persona cara nel mani di estranei e ciò mi sta complicando l’elaborazione del lutto, come invece non é avvenuto in altri casi passati.
X Fab,
La presenza e, se si vuole, la compartecipazione dei famigliari più stretti alla pia pratica della vestizione mortuaria, sarebbe per certi versi anche auspicabile, fatti salvi i casi di morte in seguito a malattia infettivo-diffusiva.
In molte comunità straniere professanti culti non cattolico-romani (Ortodossi, Musulmani, Ebrei…) è tradizione, dovere religioso e uso comune almeno assistere alle operazioni di composizione della salma. Se le autorità sanitarie, pertanto, non hanno nulla da obiettare…nulla osta e si proceda pure. E’possibile, anzi forse serve anche dopo i primi momenti di sgomento e sacro orrore verso la morte a sciogliere la tensione, a capire meglio l’ineluttabile realtà del decesso di una persona, vista e sentita in tutta la sua fragile materialità di corpo vuoto, ormai esanime. Certo…ci vuole anche stomaco perchè i fenomeni post mortali – in se naturalissimi – per i non addetti ai lavori possono riuscire, a volte, molto duri da accettare.
Lo scolorar del sembiante come direbbe il Leopardi, rappresenterebbe in sè il problema minore (un poco di maquillage e si risolve tutto) però, oggettivamente certe scene (e non mi dilungo oltre) sono un po’crude e rudi, soprattutto su soggetti psicologicamente deboli ed affranti da un lutto appena consumatosi. Sfatiamo un mito negativo: non c’è nessun bisogno di slogare articolazione o spezzare ossa affinchè il defunto sia abbigliato, ci sono modalità molto soft e delicate per manipolare gli arti, quindi la questione proprio non si pone.
Tutto ciò da un punto di vista squisitamente neutro e di osservatore esterno, in realtà giuocano principalmente due altri fattori:
a) il tempo (spiegare prima al dolente ogni singola operazione, dalla tolettatura alla deposizione nella cassa, per coinvolgerlo maggiormente, comporta un dispendio enorme di energie e risorse e la tempistica è sempre più compressa nella vita di un’impresa funebre.
b) l’incapacità congenita (come vizio professionale!) di saper comunicare tipica di noi becchini old style. Della serie lasciateci lavorare e non disturbate il manovratore! Atteggiamento sì spocchioso, ma che – di fondo – tradisce una pesante paura di parlare apertamente della morte e dei suoi risvolti medico-legali. E Se la gente, poi, non ci capisce? Se ci prende per matti, anzi per…monatti fuggiti dalla pagine de: “I Promessi Sposi” dedicate alla peste e riproposti in chiave high tech post moderna?