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Buonasera, il 16 dicembre del 2019 i resti mortali di mio fratello sono stati messi nell’ossario comune per discutibile scelta e volontà della moglie la quale impose inoltre al comune di togliere la foto in ceramica che noi sorelle avevamo posto in un angolino dell’area ossario.
Allora, a gennaio 2020, sul colombaro di nostro papà avevamo legato, attorno al lumino votivo, a scopo informativo per parenti, amici e conoscenti, un biglietto plastificato con specificato dove si trovavano le spoglie di nostro fratello, e inoltre avevamo anche fatto mettere, tramite l’agenzia funebre che aveva curato il funerale del papà, una piccola foto in ceramica di fianco alla foto del papà , inoltrando le eventuali richieste necessarie al comune.
Non si doveva fare nessuna richiesta perché le spoglie di nostro fratello non venivano messe nel colombaro e non c’era da pagare nulla al comune.
Stamattina, 29 giugno, il biglietto non c’era più, e il custode del cimitero mi ha informato di aver ricevuto l’ordine da parte del comune di rimuoverlo perché una persona si era lamentata della presenza del biglietto.
L’ ufficio cimiteriale del comune, al quale mi sono rivolta subito per avere chiarimenti, mi ha detto che la moglie l’avrebbe chiamato in modo molto alterato chiedendone la rimozione.
A questo punto mi sono arrabbiata moltissimo anche io e l’ho, mio malgrado, minacciato di denuncia qualora intendesse far rimuovere anche la ceramica, in quanto il colombaro è una sepoltura privata e lui non può agire così.
L’impiegato comunale mi ha detto che non è una sepoltura privata ma di proprietà del comune e si rivolgerà all’avvocatura del comune per saperne di più e poi mi farà sapere, e che per mettere la ceramica dovevamo inoltrare richiesta specifica al comune e versare una quota richiesta.
Dice che c’è una regola regionale che regolamenta il cimitero.
Noi ci eravamo informate anche da un avvocato il quale ci aveva detto che si poteva fare, senza alcuna richiesta e senza alcun pagamento.
Ci siamo rese disponibili a fare richiesta e a pagare ciò che serve, ma l’impiegato mi ha risposto, sbeffeggiandomi, che se ce la fanno togliere non ci permetteranno più di rimetterla.
Gentile redazione vi chiedo: ha ragione il comune? Che cosa dobbiamo fare? Potete chiarirmi un po’ le idee? Ci sembra di arrampicarci sui vetri… Non ci hanno permesso di fare niente sull’ossario comune, e non ci permettono di fare niente sul loculo privato…
Il cimitero è a Treviglio (bg).
Vi ringrazio per la risposta che mi vorrete dare e chiedo scusa per il disturbo che vi arreco.
Luisella
X Luisella,
l’impiegato comunale in parte straparla, annebbiando con alcune pesanti inesattezze diversi concetti giuridici sacrosanti e condivisibili (Sul modus di espressione ed il garbo: beh, omissis…!).
I concessionari possono senz’altro apporre arredi votivi supplementari e suppellettili funerarie funzionali al ricordo dei defunti, ma, per sempre, entro il quadro normativo formato dal reg. comunale di polizia mortuaria e gli strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale.
Si inoltra la relativa istanza, purtroppo in bollo, ed il Comune rilascia l’autorizzazione necessaria, dopo aver valutato, con prudente discrezione, l’eventuale impatto estetico (ma ciò vale soprattutto per le tombe di pregio!). E’materia meramente comunale, il reg. regionale non c’entra niente, avendo tutt’altro ambito di applicazione. Meglio lasciar perdere causidici e legulei e richiedere un parere se non pro veritate, almeno tecnico, prima di avventurarsi su strade impervie e inutilmente costose. Si tratta di un peccato veniale, queste procedure sono sconosciute ai più, anche agli operatori del diritto, per professione forense. Qui il problema si sostanzia in termini di opportunità: è legittimo commemorare su una lastra tombale un defunto altrove sepolto o disperso, pur chiarendo sempre non corpore praesenti, ossia in assenza delle spoglie mortali? Alla fine è il Comune, nel bene o nel male ad autorizzare. Le spoglie umane non sono di nessuna proprietà, certo se ne può disporre, nei limiti della Legge, in gradi e gerarchie diversi correlati alla vicinanza affettiva verso il de cuius. Probabilmente il Comune ritiene che l’avvio all’ossario comune si configuri come una volontà positiva, non un mero silenzio di disinteresse. Ma il de cuius avrebbe davvero esser ricordato con un cenotafio o avrebbe- forse – preferito l’umile anonimato dell’ossario comune? Lei dice qua! Sua cognata dice La! IO non mi muovo!!!.
Un consiglio: mi pare d’intuire rapporti poco idilliaci tra di Voi; bene, ma non litigate sui morti… Vi prego!
Il 23 maggio sono stati esumati (esumazione ordinaria) i resti mortali di mio padre dal cimitero di Rocca Priora RM). Io e mio fratello abbiamo deciso di farne eseguire la cremazione, per poter poi trasferire l’urna contenente le ceneri al cimitero di Asiago (VI) e tumularla nella tomba in terra ove riposa nostra madre. Il cimitero di Asiago ha concesso la prevista autorizzazione ed è stata eseguita la cremazione dei resti mortali di nostro padre, solo che mio fratello, per motivi di lavoro, ora non può assentarsi per portare l’urna fino ad Asiago e dovrà aspettare le ferie di fine agosto per potersi spostare. Vorrei sapere se l’urna cineraria di mio padre può rimanere a casa di mio fratello fino a fine agosto oppure se debba essere conferita in cimitero a Rocca Priora e se debba essere versata una tassa al Comune di Rocca Priora per i due mesi nei quali l’urna rimarrebbe a casa di mio fratello.
Grazie
Cordialità
X Anna,
benissimo: avete tutti i titoli di trasporto e tumulazione urna. L’autorizzazione al trasporto non ha un termine scritto di eseguibilità, tuttavia è , quasi, diritto non scritto…(tuttavia vigente!) che il trasporto autorizzato con apposito decreto comunale sia immediatamente eseguito, o comunque, nel più breve tempo possibile. I più pignoli (tra noi burocrati del post mortem) chiedono addirittura di specificare l’ora di partenza e di presunto arrivo al cimitero di destinazione ultima. E’molto più semplice (marche da bollo a parte!) richiedere sempre per le medesime ceneri una nuova autorizzazione di trasporto urna cineraria, magari variando avvedutamente il titolare ultimo di questo decreto comunale, ossia l’incaricato del trasporto stesso. Detto diversamente: sarà bene individuare nel decreto di trasporto qualche famigliare (un corriere? Un’impresa funebre all’uopo incaricata?) non impossibilitato, da cause di forza maggiore, a dal luogo AL TRASFERIMENTO effettivo delle ceneri. L’uso della camera mortuaria cimiteriale, non per fini istituzionali (= defunti, quale ne siano le trasformazioni di stato, in “TRANSITO”, per ragioni tecniche), specie se dipende da un ritardo, ancorchè involontario, è e dovrebbe esser a titolo oneroso, altri, forse più RETTAMENTE vedono nella struttura della: “camera mortuaria cimiteriale”, un servizio necroscopico-cimiteriale minimo e quindi assicurato in forma gratuita dalla Legge, la cui funzione edittale è proprio l’accoglimento, (purchè temporaneo) di quei defunti per cui non si sia ancora potuto provvedere ad una stabile sistemazione, grazie ad una definitiva sepoltura.
Salve, volevo sapere se il DIRETTORE TECNICO di un’impresa funebre potesse svolgere esumazioni e traslazioni ed essere quindi assunto in un’impresa che si occupa di queste mansioni.
Grazie Anticipatamente
X Nick,
il dir. tecnico abilitato all’esercizio di questa funzione all’interno dell’impresa funebre è preposto a determinati compiti di natura dispositiva sul personale subordinato. Coordina, impartisce ordini e organizza il lavoro all’interno del ciclo produttivo dell’impresa funebre (sostanzialmente potrebbe nelle piccole aziende coincidere anche con la stessa figura storica dell’impresario di pompe funebri, quindi con responsabilità manageriali e gestionali). Ripeto: tutto ciò nell’attività funebre (= allestimento dei funerali).
L’attività cimiteriale, invece, non è così strutturata e disciplinata da criteri così stringenti (ed è un grave errore di sistema, in tutte le mille sfaccettature di cui consta l’azione di polizia mortuaria. Le competenze di direttore tecnico di impresa funebre non sono automaticamente trasferibili nella sfera dei servizi cimiteriali, anzi dovrebbero esser percorsi formativi del tutto separati. Poi…ad esser “demansionati” si fa sempre in tempo.
Gentilissima redazione, la mia famiglia è in possesso fin dai primi del 1900 di una tomba in un piccolo cimitero del veneto.
Qualche anno fa, in previsione di effettuare alcune riduzioni, il mio papà si è recato in Comune per chiedere i moduli e ricevere informazioni a riguardo. La responsabile ha congelato qualsiasi intervento in quanto nella nostra posizione mancava il titolo concessorio; purtroppo pure noi ne siamo sprovvisti!!!
Dopo varie ricerche, il Comune ha trovato un registro riportante i dati della nostra tomba: anno di acquisto, la metratura, l’intestazione della tomba ed il richiedente.
Intorno al 1995 sono stati eseguiti lavori di ripristino di tutto il marmo; Quando si richiedono lavori di ristrutturazione non si dovrebbe far riferimento alla concessione?
Passati gli anni e dopo vari colloqui animati, il Segretario Comunale ci offre una transazione (pagare il 50% del costo attuale del terreno – prezzo intero 800 mq) per sanare la mancanza dl titolo che non sarà più perpetuo ma di 99 anni. Da parte mia dopo aver letto gran parte dei vs consigli ai lettori, ho verificato senza nulla trovare sia all’archivio di Stato che in Conservatoria ( mi consigliano di mettere in mora il Comune perchè tenuto a conservare tutti gli atti).
Proverò a chiedere la delibera comunale del tempo, dal momento che ho la data certa dell’assegnazione, ma la vedo dura!
Vi chiedo un consiglio su come proseguire – anche perchè il segretario si rifiuta di eseguire ulteriori indagini negli archivi comunali – e se mi convenga un’istruttoria. Posso appellarmi all’Istituto dell’immemoriale? Il prefetto può intervenire e/o obbligare il Comune a riprendere le ricerche? Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali consigli.
X Annalisa,
mi piace quel “è in POSSESSO”, poichè veramente lo jus sepulchri primario concreta possesso, come spesso ci ricorda la Cassazione.
La soluzione davvero sicura da seguire, a questo punto, sarebbe il costoso accertamento giudiziale della sussistenza della concessione amministrativa da cui sorge, poi, lo stesso diritto di sepolcro, anche senza la presenza agli atti di un regolare atto concessorio.
Il Comune, stante la Sua descrizione dei fatti, non pare collaborare più di tanto.
O si ricompone la questione, che rischia di sfociare in lite giudiziale, in via “politica” con una transazione capace di accontentare tutti e nessuno al tempo stesso (= ragionevole compromesso!) o si deve ricorrere ad altri strumenti dimostrativi, solamente quando e se si sia davvero sicuri sulla fondatezza delle proprie buone ragioni di diritto.
Sia si voglia adire il giudice (via maestra!) o spericolarsi con l’istituto dell’immemoriale (da ponderare attentamente, perchè non è solo un escamotage, un trucco interno alla P.A., ma un mezzo potentissimo di “sanatoria” intra moenia, in carenza di titolo nominale) le prove da produrre agli atti delle rispettive istruttorie saranno di fatto sempre le stesse, tra cui appunto il possesso continuato e l’usus sepulchri nec vi nec clam. Provi anche a rovistare nei registri cimiteriali, in cui sono (o…dovrebbero) esser annotati l’accoglimento del feretro e la sua destinazione ultima, in camposanto. Non dimentichiamo mai l’art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Reg. Naz. Polizia Mortuaria, nella parte il cui si stabilisce, per ogni sepolcro privato, l’obbligo per il Comune di preventiva verifica dello jus sepulchri, altrimenti la tumulazione riuscirebbe – tecnicamente – abusiva.
IN ultima analisi l’immemoriale è sistema sì esperibile, ma solo se disciplinato nel dettaglio dal Comune come procedimento ricognitivo. Dovrebbe esservene menzione esplicita nel regolamento municipale si polizia mortuaria.
buonasera a tutti, chiedo alla redazione cortesemente un informazione.
all’interno dell’obitorio ospedaliero c’è un stanza in cui sono allocate le celle frigorifere in cui sono custodite le salme in attesa di essere consegnate ai familiari.
orbene.,quello che mi preme sapere è se tale stanza sia chiusa a chiave per regolamento, e se si, qual’è il regolamento in causa e come posso consultarlo.
inoltre vorrei avere informazione in ordine alla procedura che gli impresari funebri devono seguire nel caso in cui si recano in ospedale per prelevare una salma depositata nella cella frigorifera.
grazie
X Maria Caterina,
La direzione ospedaliera deve varare un proprio regolamento per la gestione del deposito di osservazione/obitorio/servizio mortuario sanitario. Per quest’ultimo (camere ardenti del nosocomio) si veda anche il D.P.R. 14 gennaio 1997, come norma quadro generale.
Debbono sussistere necessariamente ambienti e percorsi separati tra i visitatori ed il personale in servizio.
La stanza delle celle frigorifere è chiusa ed interdetta al pubblico per ovvie ragioni di sicurezza: in quest’ultime, infatti, possono temporaneamente sostare salme “sotto procura” per interessi di giustizia, per le quali non sia ancora stato rilasciato dalla Procura della Repubblica il nulla osta alla celebrazione delle esequie. Questi corpi sono a disposizione, quindi, dell’Autorità Giudiziaria. Se l’accesso fosse libero, per qualche malintenzionato sarebbe sin troppo facile manomettere l’integrità della salma, magari per occultare o distruggere definitivamente eventuali prove di reato al vaglio della Magistratura requirente. Non parliamo poi di qualche squilibrato, in caccia di emozioni forti, come la profanazione dei defunti che si potrebbe furtivamente introdurre nei locali riservati dell’impianto igienico-sanitario. E’, pertanto, non solo consentaneo, ma addirittura doveroso chiudere a chiave la sala mortuaria adibita a conservare le salme sotto refrigerazione. Questa struttura complessa è luogo di transito con un proprio registro di…(si perdoni l’empietà del linguaggio!) carico e scarico! I morti possono uscire in due modi: a cassa aperta (allora occorre proprio il feed-back tra chi custodisce le salme, chi le trasporta e chi le riceverà (esempio: la casa funeraria, cioè una camera ardente privata) o a cassa chiusa, per il funerale e la sepoltura o cremazione. Nell’ultimo caso sarà sufficiente prendere visione delle autorizzazioni formate dal Comune di decesso, secondo la normativa speciale vigente per il settore funerario…almeno in Italia (Reg. Stato Civile, Reg. Naz. Polizia Mortuaria, eventuale Legge Regionale…).
Salve, ringraziando tutti anticipatamente porgo il mio questito.
Mio padre è mancato presso un albergo in Liguria di notte, nonostante abbia chiesto ai carabinieri di chiamare le onoranze funebri di servizio loro non sapevo cosa fare. L’asl sulla constatazione di decesso autorizza la traslazione della salma per questioni igieniche. Il titolare dell’albergo chiama una ditta per effettuare il trasporto in camera mortuaria più vicina in quanto in luogo pubblico. Loro si presentano in mattinata (portandolo via in una cassa non richiesta ne scelta da noi). Questo servizio è a carico del comune come detto da alcuni conoscenti o a carico della famiglia?
X Piera,
di norma la pubblica autorità (magistrato oppure organi di polizia giudiziaria) dovrebbe disporre il cosiddetto trasporto necroscopico (= recupero/raccolta salma incidentata), con oneri a carico del Comune, poiché esso per ovvie ragioni di indifferibilità ed urgenza deve esser assicurato erga omnes ed è gratuito per la cittadinanza, che suo malgrado si trova ad esser utente di questo servizio estremo.
La forza pubblica potrebbe porre la salma “sotto procura”, per interessi di giustizia oppure rilasciare subito un provvedimento ad hoc di “salma libera” affinchè siano i famigliari a poter già da subito esercitare con spese a proprio carico i diritti di disposizione per il post mortem. Il recupero salma, appunto, è servizio di istituto, pubblico e gratuito, quindi erogato in regime di monopolio dal Comune (può anche con precise tutele contro il fenomeno dell’accaparramento funerali, venir esternalizzato a imprese di onoranze funebri). Non sussiste minimamente l’ipotesi del titolare dell’albergo che si improvvisa autorità pubblica o sanitaria e chiama, in emergenza una ditta di pompe funebri a suo piacere. Il trasporto necroscopico, proprio per la sua eccezionalità, può esser disposto solo da figure istituzionali (A.USL, o comunque sia nominata in Regione, ossia autorità sanitaria di medicina pubblica oppure pubblica autorità.
Il titolare dell’albergo non voleva sostituirsi a nessuno ma ne i carabinieri ne l’ambulanza hanno avvertito il servizio funebre di turno e ha, in accordo con mia madre, chiamato qualcuno per rispetto degli altri occupanti della struttura, in quanto sarebbe stato impossibile in tempi brevi riportarlo a casa. Spetta a noi familiari il costo di questo servizio? O al comune?
X Piera,
di solito vige questa regoletta: “Il trasporto mortuario” è a carico di chi lo dispone: quindi se ordinato dalla forza pubblica o dall’autorità sanitaria, d’ufficio e d’imperio, paga il Comune, ricorrendo qui la fattispecie del “trasporto necroscopico”, altrimenti gli oneri relativi al recupero salma saranno a carico di chi (famigliare?) questo trasporto mortuario abbia effettivamente disposto!
grazie per la risposta
X Francesca,
mi accodo umilmente alla risposta fornita dal collega delle onoranze funebri.
In generale: ogni attività di polizia mortuaria deve esser preventivamente autorizzata dal Comune ove essa materialmente si consumerà.
E’il principio della competenza geografica, la quale, poi, disegna gli ambiti di intervento dell’Autorità Municipale entro, appunto, i suoi confini amministrativi. Quindi, arriviamo al paradosso… dell’assurdo, per giunta ma è purtroppo così: LA MITICA RIFORMA dal basso della polizia mortuaria, in tanti diramazioni, ora localistiche o di non ben chiari livelli di sottogoverno ha creato solo situazioni ingestibili, con norme contraddittorie e spesso in contrasto tra loro.
Grazie tante per aver dedicato il vostro tempo per rispondere alle mie perplessità.
Buongiorno,
Mia suocera residente in Liguria è deceduta in una città della medesima regione. È stata cremata ed il marito suo convivente ed il figlio, mio compagno, hanno congiuntamente deciso per l’affido delle ceneri presso la nostra residenza in Lombardia. Ci è stato detto che l’affido deve avvenire nel nostro comune di residenza e non nel comune di decesso. Il mio compagno ha ricevuto le ceneri in Liguria e trasportate in Lombardia, quindi ne è già in possesso. Il Comune ci dice che dobbiamo ora provvedere ad una tumulazione provvisoria in attesa dell’affidamento, con ovvi costi annessi. Questa per noi è ovviamente una farsa perché siamo già in possesso delle ceneri e come è possibile che questo affidamento non possa essere stato fatto preventivamente al trasporto? C’è stata una qualche negligenza da parte degli uffici competenti o delle pompe funebri o l’iter illogico è proprio questo? Grazie
Buongiorno,
sono un operatore funebre privato con sede in Lombardia.
Credo che il comune ligure abbia agito in applicazione della legge 130 del 2001 (art.3) rilasciandoLe solo autorizzazione alla cremazione e al trasporto da Voi giustamente effettuato in quanto non soggetto a misure precauzionali igieniche.
In questo momento però il Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004 , N. 6 prevede che l’affidamento sia autorizzato dal COMUNE dove è avvenuto il DECESSO (o dal comune dove sono state eventualmente tumulate le ceneri).
Il problema è noto; a mio avviso facilmente risolvibile in applicazione di una gerarchia delle fonti dove l’argomento, non prettamente sanitario, risulterebbe di competenza nazionale e quindi normato dalla Legge 130…. ma non è così.
Credo che la “soluzione” che Le hanno proposto, ovvero di tumulare le ceneri nel Cimitero lombardo, sia il modo più semplice e indolore per aggirare e uscire da questo pasticcio senza dover affrontare una volta per tutte una questione che riguarda, purtroppo, anche altri casi ormai non tanto isolati.
Vi consiglio di accertarvi della spesa di tale operazione (tumulazione nel cimitero lombardo e successivo affido) che sono a titolo oneroso: apertura del tumulo e collocazione dell’urna in quanto operazione “fisiche” solitamente hanno un costo (che può o meno essere stabilito dal comune). Oltre i valori bollati (da 16 euro) da apporre su richiesta di tumulazione ceneri, richiesta di estumulazione ceneri per affido, accertatevi dell’esistenza o meno di diritti di tumulazione, diritti di estumulazione e diritti di occupazione del loculo provvisorio che sono (o meno) previsti e stabiliti da apposito regolamento comunale.
Rimango anche io in attesa di cortese commento della Redazione.
Grazie
La ringrazio molto per la cortese risposta. Sta dicendo che le ceneri devono trovarsi all’interno della regione in cui viene richiesto l’affido per poter svolgere le pratiche? Ho cercato un po’ di informazioni online ma non ve n’è menzione e non ho trovato nulla riguardo all’affido di ceneri tra regioni diverse. Dunque, perché, se non vi è legge che detti il procedimento, non avremmo potuto semplicemente richiedere l’affido nel nostro comune mentre le ceneri venivano consegnate dal forno alle onoranze funebri Liguri per poi essere infine consegnate a noi, evitando così la frustrazione di una tumulazione in cimitero non desiderata né dalla defunta né dalla sua famiglia?
Grazie ancora per il supporto!
Buonasera, mia suocera e mancata la settimana prossima e mia moglie vorrebbe tumulare le ceneri in un loculo à perpetuità dove e sepolto il papà nonché primo marito della defunta.
La defunta dopo essere stata vedova si è risposata e dopo essersi separata e diventata di nuovo vedova. Il comune ci ha detto che non è possibile fare questa tumulazione in quanto mia suocera avrebbe perso il diritto di essere messa con il primo marito. La figlia non può fare nulla per opporsi a questa regola « ridicola ».
Grazie in anticipo per il suggerimento.
X DAVID,
Secondo autorevole dottrina Il diritto alla tumulazione nella tomba del la famiglia del coniuge premorto non verrebbe meno neppure per effetto del passaggio a nuove nozze dopo la vedovanza, poiché l’ulteriore matrimonio non estinguerebbe il vincolo di affinità con la famiglia stessa. Anche i discendenti di una figlia nubile del fondatore di un sepolcro familiare sono stati considerati titolari iure sanguinis del diritto ad essere seppelliti in esso.
Per il Carresi, voce Sepolcro (diritto vigente), cit., p. 36, nt. 2, invece, la moglie del fondatore,
passando a nuove nozze (per lo meno quando dal primo matrimonio non siano nati figli),
cessa di far parte della comunione di sepolcro (costituita dal coniuge defunto), per cui o in
questa comunione entrano a far parte i collaterali o il sepolcro si tramuta da gentilizio in
ereditario, con le relative conseguenze.
Grazie mille per la risposta, ma nel mio caso non si tratta di tomba di famiglia ma di loculo in concessione perpetua.
Le regole che mi ha esposte varrebbero anche nel mio caso specifico?
X David,
Le tumulazioni tutte, a prescindere dalla tipologia strutturale, dalla capienza e durata della concessione sono sepolcri privati nei cimiteri, e seguono, dunque, le medesime norme.
Salve, scrivo dalla prov di Lecce. Chiedevo quali potevano essere le difficoltà nel cambiare loculo dopo aver constatato che il cadavere non si è mineralizzato dopo 30.ci hanno detto altri 5 anni. Quale sarebbe l iter?vi ringrazio
x Carmine
non serve a nulla cambiare loculo. La scarsa scheletrizzazione in caso di tumulazione stagna è una evidenza ormai circa nel 90% dei casi di sepoltura in loculo, con percentuali maggiori nei climi freddi del Nord Italia e con percentuali minori nei climi caldi del Sud Italia, ma l’ordine di misura è quello.