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260 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. buongiorno sono Guido, ho una domanda su concessioni cimiteriali mio nonno ha edificato una cappella su concessione che ha avuto il padre, in comune c’è solo la licenza di costruzione risalente al 1969, no atto di concessione, alcuni secondi cugini alla morte di mio padre rivendicano la concessione anche per loro avendo i propri genitori sepolti in quella cappella, il diritto di concessione chi lo gestisce il comune o la giurisprudenza civile?

    1. X Guido,

      IN PRIMIS: bisogna recuperare, ricostruire, e se del caso estremo, reintegrare il titolo concessorio, poichè una tomba senza di esso sarebbe tanquam non esset, cioè insussistente in diritto e, per ciò, abusiva di fatto.

      Il (buon) governo del cimitero spetta al Comune, quale Ente titolare di quel demanio specifico e necessario chiamato, appunto, cimitero, la via giudiziale è sempre percorribile quando vi sia la ingiusta compressione di un diritto soggettivo afferente alla sfera degli jura sepulchri, avanti il giudice civile, avverso eventuali provvedimenti dell’amministrazione cittadina, è, invece, sempre ammesso adire il T.A.R.

      Avere qualche parente sepolto in un determinato sepolcro privato, non equivale, per forza, ad una co-titolarità concessoria. E’tutto da verificare…

  2. Buongiorno, avendo a carico un figlio universitario, per le spese funerarie di mio marito, il mio consulente mi ha consigliato di intestare la fattura direttamente al figliolo e possibilmente prorogare il pagamento nel 2021.
    come devo comportarmi? Grazie

    1. x x Tiziana
      evidentemente il suo consulente conosce meglio di noi la sua situazione reddituale e quella di suo figlio! In sintesi: se lei non ha capacità reddituale non riesce nemmeno a scaricare queste spese che sono detrazioni (ad es. perché sta già utilizzando tale capacità per altri tipi di detrazioni). Per detrarre la spesa funebre (nei limiti del 19% di 1.550 euro) riteniamo che pagamento e fattura debbano essere nell’anno di decesso del defunto, a meno di decesso nell’ultima parte dell’anno. Vale in ogni caso il criterio di cassa (cioé l’anno nel quale si prova di aver effettuato nei modi consentiti il pagamento della fattura del funerale). Ricordiamo che occorrono pagamenti tracciabili.

  3. Spett.le redazione,
    mia madre, deceduta due giorni fa, ha sempre sostenuto di aver posto nella tomba di mio padre morto nel 1965 e sepolto in un cimitero in provincia di Livorno. Il posto effettivamente è vuoto e mia madre è già stata collocata nella parte superiore della tomba, ma al cimitero non risulta la concessione e non essendo io in possesso di alcun documento in merito, mi chiedono di pagarla. Mi è stato però detto che all’epoca della morte di mio padre, 56 anni fa, veniva comprato il terreno e non concesso in uso dal comune. In questo caso si tratterebbe di una concessione perpetua? La richiesta del cimitero è legittima?
    Ringrazio per l’attenzione.

  4. Cara Redazione,
    i concessionari di una cappella famigliare, con scrittura privata, hanno “venduto” 2 loculi siti nella cappella ad altra famiglia. Quest’ultima ha autorizzato in uno dei due loculi una sepoltura provvisoria nel 2009. Ora i famigliari del defunto tumulato provvisoriamente hanno posto anche la lapide. Cosa fare per traslare questa sepoltura provvisoria? Mi devo rivolgere al Comune? al Giudice?
    Sapendo che è stato redatto un atto: “scrittura privata” che non andava fatto.
    Cordiali Saluti

    1. La “vendita” dei loculi, per giunta con scrittura privata, è nulla di diritto, poichè configura una violazione della concessione cimiteriale e delle sua clausole contrattuali, di conseguenza, se la cosa si scoprisse, il Comune come atto punitivo dovrebbe pronunziare la sanzione della decadenza. I concessionari potrebbero invocare le azioni civilistiche poste a difesa del possesso (sostanzialmente: turbativa di sepolcro per tumulazione illegittima, in quanto sine titulo), ma Vi conviene adottare una strategia basata sull’appleasement, o moral suasion che dir si voglia per ottenere il risultato prefissato, ovveso la liberazione della sepoltura provvisoria.

  5. Buongiorno,
    ho letto gli articoli del prof. Scolaro su quello che gli uffici dello stato civile non fanno. Mi trovo davanti al caso in cui un cadavere recuperato sulla pubblica via dai Carabinieri e portato al civico obitorio su disposizione “orale” del Pubblico Ministero non può essere inumato perchè, non essendo intervenuto il medico legale, non è stata redatta la scheda Istat.
    La procura afferma che il cadavere non è sottoposto a indagine e la competenza è dello Stato Civile, lo Stato Civile non rilascia il permesso perchè non ha la scheda Istat e invita il Pubblico Ministero ha rilasciare l’autorizzazione alla inumazione.
    Il cadavere giace in cella da oltre 4 anni.
    Cosa posso fare per dare degna sepoltura al cadavere in cella frigo?
    Grazie

    1. Anche se l’intervento titolato “Quello che gli Ufficiali di stato civile non fanno.” sembri qui utilizzato come spunto per proporre la questione rappresentata. Si tratta di una situazione che nasce da una serie di equivocità, in particolare da parte di una pluralità di soggetti. Probabilmente, il decesso sulla c.d. pubblica via non è stato dovuto né a morte violenta, né a reato (o loro sospetti), cosa che può far comprendere la posizione del Pubblico Ministero (o, forse, degli uffici pertinenti). La questione della scheda ISTAT pare non sostanziale ai fini della formazione dell’atto di morte, mentre potrebbe essere rilevante sotto il profilo del rilascio dell’autorizzazione all’inumazione (art. 74, commi 1 e 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396e s.m.), che prevede, per l’appunto (comma 2), che tale autorizzazione sia rilasciata … … dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario …. Nella fattispecie, essendo la morte avvenuta senza assistenza medica, trova applicazione anche l’art. 1, comma 4 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per cui il medico necroscopo procede anche alla formazione della scheda ISTAT, oltre ché ad accertare la morte (art. 4 del citato d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. Ai fini della formazione dell’atto di morte, funzione distinta rispetto al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. trova applicazione il di poco precedente l’art. 72, , commi 1 e 2, in particolare osservandosi come tra i soggetti legittimati a rendere la dichiarazione di morte vi sia anche, alla fine …… o, in mancanza, da persona informata del decesso . Una piccola precisazione andrebbe fatta sull’affermazione circa la distinzione tra “formazione dell’atto di morte” e “rilascio dell’autorizzazione all’inumazione” (o, alla tumulazione): si tratta di funzioni che nella maggioranza delle situazioni avvengono abbastanza contemporaneamente, contemporaneità che vede alcune eccezioni. Ad esempio, nel caso considerato dall’art. 6, comma 2 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., oppure nel caso considerato dall’art. 78 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., laddove l’atto di morte viene formato …”<i<con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, caso questo che non inibisce che l’inumazione, previa autorizzazione, avvenga anche prima che sia formato l’atto di morte. Pare opportuno, comunque, ritornare sull’art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., cosa che porta a dover richiamare l’art. 18, terzo periodo, D. M. 27 febbraio 2001, qualora si sia avuta la situazione considerata dall’art. 71, comma 1, lett. b) del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. (che porta a propria volta all’art. 72, comma 3, anche con maggiore estensività). Ma se questa situazione non si verifichi, non rimangono che le disposizioni dell’art. 72, commi 1 e 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. Infine e conclusivamente la fattispecie va (e andava) affrontata alla luce delle indicazioni (Cfr.: art. 9 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) fornite dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con 3 successive circolari, la n. 33 prot. n. 04007277-15100/397 del 15 luglio 2004, la n. 42 del 19 ottobre 2004 ed, infine, la n. 30 prot. n. 400706194-15100/397 del 7 giugno 2007, con cui è stato chiarito come sia necessario che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e fornisca all’Ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza, cioè, alternativamente: (a) rilascio autorizzazione di cui all’art. 74 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., su nulla osta del magistrato, in caso di sospetto di reato, oppure (b) rilascio dell’autorizzazione medesima, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal magistrato, precisando che l’Ufficiale dello stato civile potrà rilasciare tali autorizzazione dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, ed aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto nulla osta. Dato che un elemento di criticità è dato anche dal tempo decorso, si potrebbe suggerire di richiedere un accesso agli atti, eventualmente richiedendo la collaborazione sia dei Carabinieri, sia degli uffici della Procura della Repubblica (o anche uno solo di questi) ai fini di ottenere copia del verbale a suo tempo formato delle circostanze per come avvenute e, successivamente, provvedere come in precedenza indicato. Qui potrebbe esservi un’ulteriore difficoltà, nel senso che non si può escludere che non vi sia stato alcun intervento del medico necroscopo, che avrebbe dovuto essere stato attivato e, se in difetto di iniziativa (nella specie, da parte dei Carabinieri o del Pubblico Ministero) questa attivazione spettava all’Ufficiale dello stato civile per la previsione dell’art. 74, comma 2 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. In tale ipotesi, anche se le sopra nominate circolari ministeriali prevedano, come è nell’ordine normale delle cose, che tanto il magistrato quanto l’ufficiale di P.G. debbano essere assistiti da un medico (e il processo verbale dovrebbe indicare ed essere corredata dalle risultanze di una tale assistenza), si potrebbe (forzando la situazione) valutare che le risultanze del processo verbale, unitamente al tempo sterilmente decorso, costituiscano fattori abbastanza sufficienti a provare (accertare …) l’avvento decesso. Si rappresenta che questa è un’ipotesi del tutto estrema e decisamente forzata.

  6. Buongiorno, in uno dei tre cimiteri del Comune di Xxxxx c’è un campo a verde inframmezzato di tanto in tanti da residui di croci e/o lastre di marmo che si riferiscono a inumazioni risalenti ai primi anni del 1900.
    La volontà dell’ente è di bonificare il campo e destinarlo a giardino del ricordo.
    La domanda è: l’ente, stante la vetustà delle inumazioni e nulla prevedendo il Regolamento comunale di polizia mortuaria in merito, può procedere d’imperio o deve per forza seguire l’iter delle esumazioni ordinarie?
    Grazie
    Anna, Servizio polizia mortuaria

    1. X Anna,

      senza scendere troppo precipitosamente nel dettaglio:

      controllate bene il piano regolatore cimiteriale, quella determinata zona del cimitero è già o ancora considerata campo di terra? Perchè si è aspettato tanto alla bonifica della quadra? Per la rimozione di lapidi, qualche stele funeraria e croci, magari di pregevole fattura e risalenti ad oltre un secolo fa è di rigore la segnalazione alla soprintendenza per la tutela del patrimonio artistico e culturale, l’instraurarsi di un proficuo rapporto collaborativo tra istituzioni è funzionale al riordino degli spazi cimiteriali.
      Detti reperti potrebbero ricadere nella tutela della Soprintendenza, infatti; altrimenti, se di non interesse, potranno tranquillamente esser rimossi, secondo protocolli operativi della locale regolamentazione di polizia mortuaria (regolamento ed ordinanze). La trasformazione di quest’area, una volta liberata, in giardino delle rimembranze, richiederà una modifica di destinazione d’uso da inserire nel piano regolatore cimiteriale, ed il preventivo lavoro di bonifica con esumazione degli eventuali resti mortali o ossa rinvenuti durante gli scavi per dissodare il terreno.

      1. Grazie per la risposta ma la mia difficoltà sta nel decidere come procedere, dopo la variante del piano regolatore cimiteriale che, tra l’altro, destinerà quel campo(quadra) a giardino del ricordo, poichè le sepolture non sono neanche identificabili tanto sono vecchie…i nomi e le date non si leggono …,come già specificato stele e cippi identificativi anonimi e privi di valore artistico, quindi l’indecisione è nel “modus operandi” : il sindaco emetterà ordinanza con l’identificazione del campo interessato dalla esumazione senza elenco sepolture essendo nell’impossibilità di indentificarle?
        Grazie ancora per la collaborazione
        Anna

        1. Sì, la forma juris giusta è l’ordinanza del sindaco.
          Per le operazioni cimiteriali finalizzate al cambio di destinazione del il terreno de quo, si consiglia, in via analogica, di considerare le norme miminali dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in tema di soppressione dei cimiteri (con riguardo, in special modo, ai campi di terra).

          Piccola postilla: ma negli ultimi 100 anni Vi siete, per caso, dimenticati di quella particolare area adibita ad inumazione, anche perchè – di rito – da almeno 100 – 120 e più anni le esumazioni sono, e sono sempre state decennali (in futuro non si sa…)

  7. Buonasera, qualche mese fa è deceduto mio padre e lo abbiamo temporaneamente sepolto in un loculo in attesa che si liberasse un posto più agevole per mia madre (l’attuale è al 5° piano e vorremmo spostarlo in un secondo o primo piano).
    Gli eredi di mio padre siamo 3, IO (figlio), mia sorella (figlia) e mia madre (coniuge), e senza che nessuno di noi fosse a conoscenza, abbiamo visto (da un giorno all’altro) montato un marmo che noi non abbiamo richiesto né autorizzato.
    Per il montaggio di questo marmo, chiunque sia stato a far fare questo lavoro, ha usufruito inoltre della quota (già versata da noi eredi) spettante agli operai del comune per il montaggio del marmo.

    Quindi, in definitiva, oggi ci troviamo ad aver perso la quota necessaria al montaggio del marmo (e che quindi andrà nuovamente corrisposta), a dover rompere il marmo da noi non commissionato e al momento collocato sulla tomba di mio padre (con aggravio ulteriore di costi) e dover quindi ripagare la quota per il montaggio del nuovo marmo nel nuovo loculo in cui sposteremo mio padre.

    Come posso comportarmi per avere giustizia? Come è possibile che qualcuno non autorizzato dagli eredi possa far montare un marmo sulla tomba di mio padre? Chi sostiene i costi ulteriori di questa situazione paradossale?
    Anticipatamente ringrazio

    1. X Antonino,

      se escludiamo, per un momento almeno, abusi, soprusi o soperchierie di qualche misterioso personaggio, a Voi ignoto, ricordo che in diverse realtà territoriali, il piano regolatore cimiteriale,con i relativi strumenti attuativi, prevede una standardizzazione delle lapidi e degli arredi funebri. Questa regolazione così rigida ed uniformante potrebbe anche implicare di default un montaggio di lapide inglobato nelle spese di concessione per il loculo. Per questa ragione si potrebbe anche procedere d’ufficio all’applicazione della lastra tombale, comprese le staffe di protezione anti caduta di solito poste ai lati del marmo, saldamente agganciate al blocco murario in cui è ricavato lo spazio sepolcrale. Consiglio, quindi, di consultare e compulsare l’atto concessorio, in tutto il suo articolato e sviluppo, alla ricerca di qualche clausola contrattuale in tal senso. Invece di eroiche, (quanto inutili) spettacolari proteste provi a contattare direttamente l’ufficio della polizia mortuaria per ricavare informazioni in termini di diritto, poi si potrà pensare, semmai, a quale rimedio amministrativo ricorrere (sempre meglio la soluzione extra giudiziale!) per ottener giustizia, o più semplicemente verificare la legittimità di questa scelta non della famiglia, ma a questo punto di soggetti terzi, a suo avviso così arbitraria e lesiva dei suoi diritti di pìetas. In attesa di gradito riscontro formulo i più sinceri saluti.

  8. per poter avere un chiarimento su un caso che ci è capitato nel ns comune – comune rodi’ milici – me – sicilia chi possiamo rivolgerci? qualcuno ci puo’ aiutare ? c’è una mail a cui poter scrivere? grazie anticipatamente

    daniela

    1. Potete inserire il quesito in modo pubblico sul sito. In genere a molti quesiti viene data risposta pubblica nel giro di 3/4 giorni lavorativi.
      Se invece avete necessità di risposta privata, potete inviare il quesito a segreteria@euroact.net.
      Verrà sottoposto ad un nostro esperto che vi farà sapete il preventivo di costo. Se il quesito è semplice si paga il corrispettivo per 1 quesito. Se il quesito è complesso viene calcolato preventivamente a quanti quesiti corrisponde (ad es. 2 o 3) e fatto preventivo e se lo accettate vi verrà data risposta nei tempi stabiliti.
      Il prezziario lo potete trovare al seguente link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf

  9. Sono nato a Migliarino ora comune di Fiscaglia, dove è ubicato il sepolcro della mia famiglia di origine. Ne approfitto della vostra disponibilità per porvi il seguente quesito. DESCRIZIONE: Mio padre e mio zio subentrano, per quota indivisa, nella concessione di mio nonno con la quale ottenne di costruire il sepolcro di famiglia. In qualità di concessionari i due fratelli possedevano entrambi il diritto all’uso della sepoltura che gli consentiva di disporre autonomamente di tutto il sepolcro per seppellire discendenti, ascendenti, affini e collaterali, fino al VI grado.
    Nel 2016 lo zio muore e mio cugino, che l’unico che gli succede in linea retta, NON chiede di subentrare nella concessione al posto del padre: anzi, estumula dal sepolcro, su autorizzazione di mio padre, la madre e tumula zio e zia in un altro sepolcro. Nel 2019, trascorsi tre anni dalla morte del padre mio cugino, secondo un articolo del regolamento funerario del comune di Fiscaglia, è decaduto dal diritto di subentro. Mio padre mantiene la concessione fino alla sua morte nel 2020: come da regolamento l’anno io e i miei due fratelli, chiediamo di subentrare nella concessione. QUESITO: E’ lecito che il Comune, a distanza di 5 anni dalla morte di mio zio, contatti mio cugino per verificare la sua intenzione a rientrare nella concessione del padre o, in alternativa, di rinunciare, quando un articolo del regolamento funerario prevede che trascorsi tre anni dalla morte del concessionario senza richiesta di subentro i suoi aventi diritto decadono pur mantenendo il diritto alla sepoltura (Ius sanguinis). Ad oggi la mia richiesta di subentro non è ancora stata volturata e quando, insieme ai miei fratelli, abbiamo fatto notare al comune l’incongruenza nella posizione di mio cugino ci è stato risposto che se avessimo insistito nella nostra condotta avrebbe annullato la concessione in quanto, a loro dire anche mio padre, alla morte di mio zio, avrebbe dovuto chiedere di volturare la concessione solo ed esclusivamente a suo nome.

    1. X Marco,

      non entro nel merito della minacciosa risposta – immagino verbale – rivoltaLe dagli addetti comunali, ai quali andrebbe forse ricordato l’istituto civilistico dell’accrescimento applicabilissimo (salvo speciali e specifiche norme in senso contrario) anche al regime dei subentri, soprattutto quando vi sia co-titolarità, in quella comunione solidale, forzosa ed indivisibile che si sostanzia, poi, nella concessione cimiteriale co-intestata. Così per come è narrato questo atteggiamento è incomprensibile, le concessioni in essere poi non si annullano, semmai si revocano o su di loro è dichiarata la decadenza.
      Mi mancano troppi elementi per valutare da una prospettiva obiettiva i fatti, obiter dictum: state per caso affrontando l’implementazione di un nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, c’è un assetto pro tempore stile “norme transitorie” con cui vi dovere confrontare? E’, per caso in corso una revisione del “catasto cimiteriale”, ovvero dell’archivio decato agli atti di concessione? Detto proprio inter nos: sarebbe bene ottenere la rinuncia in toto del cugino, cosicchè egli retrocedendo dal diritto sul sepolcro in sè e dal diritto d’uso (si spera!) conseguente abdichi sì dai diritti di proprietà e gestione, ma anche da quelli personali di esser sepolto o o dar sepoltura in quel determinato sacello gentilizio. Interessante un ultimo appunto che, simultaneamente quasi, apro e chiudo con una domanda aperta anche a chi ci legge, pur essendo estraneo al caso di specie: Ma l’estumulazione prima dello scadere della concessione, in quanto orientata ad una traslazione verso altra sede di una spoglia mortale, non comporterebbe automaticamente, l’estinzione della concessione per facta concludentia (volontà di traslare il feretro = implicita (?) volontà di lasciare il sepolcro facendo spirare lo stesso jus sepulchri ex se?

  10. Buongiorno,
    vorrei sapere se quando si effettua l’inumazione di beneficenza a cittadini avente stato d’indigenza, il contratto di concessione va intestato all’avente diritto (coniuge, figli, ecc…? Oppure rimane in capo al gestore del Cimitero?
    Scrivo per il comune di Guidonia Montecelio.
    Cordiali Saluti

    1. X Edith,

      il funerale sociale, di povertà, d’istituto, o comunque lo si voglia denominare, rientra senz’altro nella sfera dei servizi necroscopici di cui il Comune deve necessariamente assicurare l’erogazione, ma proprio perchè complesso di prestazioni (di beni e servizi) garantite dall’entre Locale come presidio istituzionale non può eccederere un massimo (anche qui a geometria variabile?) in cui siano comprese tariffa per il trasporto funebre e per l’inumazione in campo comune ed acquisto del cofano funebre (anche questo di decorosa fattura e materiale ligneo di realizzazione…niente di più!) , eventuale funzione religiosa o laica, purchè molto sobria e contenuta principalmente, altri piccoli dettagli non meno importanti come gli oneri amministrativi. Non sono, pertanto, compresi, per la loro intrinseca voluttuarietà, i servizi spiccatamente di pompe funebri (corteo, banda musicale, arredi funebri, affissione di necrologie…)
      Dalla lettera di questo principio discende che non s’instaura mai, nel caso di funerale curato dai servizi sociali, un rapporto concessorio afferente ad un sepolcro privato. Non c’è nessuna intestazione, siccome non si costituisce su un bene cimiteriale (Esempio per eccellenza: il loculo) alcuna titolarità, pleno jure, in merito ai diritti di sepoltura, prevalentemente intesa come tumulazione, anche se non mancano esempio di campetti di terra dati in concessione, in determinati contesti geografici, per cui varrebbero pur sempre le regole generali della tumulazione tount court. La stipula di un atto di concessione per un sepolcro PRIVATO e DEDICATO, addirittura farebbe decadere le spese assunte dal Comune dalla voce di funerale d’indigenza, altrimenti si configurerebbe la fattispecie della responsabilità patrimoniale, ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000. poichè è pacifico come non si possano accampare pretese di assunzione oneri da parte di terzi per costi abbordabili, tutto sommato, quando poi si sarebbe disposti a versare ingenti somme di denaro all’erario comunale per garantire un sepolcro soggetto a concessione, al caro e… povero estinto, evidentemente a corto di risorse economiche al momento della morte.

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