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260 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Salve, scrivo dalla Sicilia comune di Gela.
    Mia madre è stata seppellita nel loculo comunale insieme a suo nonno materno di nome Rocco che nell’occasione essendo trascorsi più di 40 anni è stato posto in una cassetta di zinco contenente le sue ossa che è stata posizionata sulla bara di mia madre.
    Per fare questo abbiamo io e mia sorella abbiamo bisogno dell’autorizzazione degli unici 2 figli ancora in vita di nonno Rocco.
    La concessione del suddetto loculo era scaduta da 11 anni e io e mia sorella abbiamo pagato il rinnovo, che non scade più tra 30 anni come consuetudine ma scadrà tra 19 anni perché hanno fatto partire il rinnovo della concessione dal momento in cui il loculo era scaduto ossia da 11 anni prima, questo perché i figli di Rocco non si erano preoccupati di rinnovarlo 11anni fa. Io e mia sorella abbiamo rifatto anche la lapide che riporta la foto di mia madre e riservando uno spazio minore anche per la foto del nonno con data di nascita di morte e nome e cognome. L’unico figlio di Rocco (80enne) ma ancora in vita non piace il fatto che mia madre abbia più enfasi nella lapide e a distanza di nove mesi dalla realizzazione dell’opera ripeto tutto a spese nostre e concessione rinnovata a nome mio vorrebbe apportare dei cambiamenti. La domanda è semplice, può farlo senza il consenso mio e di mia sorella uniche eredi di mia madre? Grazie

  2. Salve,
    giorni fa nel far visita a mio padre deceduto nel Giugno del 2001 e collocato in una cappella comunale ,constatavo che il loculo in cui era stato sepolto risultava aperto e la bara non vi era più. Recatomi immediatamente all’ufficio cimiteriale mi veniva riferito dal personale preposto , che vi era stata giorni addietro l’ estumulazione della bara e i resti dell’estinto raccolti in un ossario . Chiedevo pertanto se potessi far visita all’ossario , ma mi veniva risposto che solo la moglie del defunto poteva avere accesso e che stante la sua momentanea assenza l’ossario era stato collocato in un’area comune nella quale non potevamo accedere . Ora mi chiedo se sia possibile vietare anche se temporaneamente , una visita ad un padre defunto e soprattutto se sia possibile trasferire una salma senza l’autorizzazione degli eventuali eredi o comunque prossimi congiunti. Grazie

    1. X Paolo,

      Il Comune ha ragione nella parte in cui individua nel coniuge superstite la prerogativa della decisione sulla destinazione ultima delle ossa. Forse siete semplicemente in attesa che la moglie del de cuius eserciti il Suo diritto di disposizione.
      Se per ossario s’intende effettivamente l’ossario comune è logico non poter più vedere le ossa, poichè per legge esso, e soprattutto il suo pietoso contenuto (ossa umane gettate in modo promiscuo, massivo, indistinto ed anonimo, solitamente in un vano sotterraneo) debbono esser celati nella loro inquietante visione, alla vista dei dolenti e frequentatori del camposanto.
      Se, invece, per ossario, s’intende la cassetta ossario vera e propria, o anche solo un contenitore flessibile e, dunque, provvisorio, significherebbe che le ossa de quo sono state temporaneamente deposte “in transito” nella camera mortuaria del cimitero, anche questa, per ovvie ragioni di sicurezza e privacy interdetta all’accesso del pubblico. In quest’ultima ipotesi, personalmente sarei, invero, più possibilista ed aperto ad una lettura della norma, più improntata al senso di pietas. Dopo tutto deporre un fiore su di una cassetta di zinco, o raccogliersi qualche istante in preghiera avanti ad essa non dovrebbe integrare nessun illecito di reale rilevanza giuridica. Lei, comunque, si attenga alle istruzioni generali diramate dalla direzione del cimitero.

    2. X Paolo
      La moglie ha diritto di decidere sulle spoglie mortali del marito premorto, indipendentemente dal volere di altri familiari.
      Circa le ossa. Se sono in ossario comune questo è liberamente visitabile dall’esterno fa tutti.

  3. Buongiorno, di norma è consentito aprire i loculi il giorno precedente ad un accertamento tecnico preventivo da parte della procura? (anche solo per consentire un ricambio di aria e per ripulire eventuali percolati)
    Non c’è rischio di manomissione dello stato dei luoghi?

    1. X Alessia,

      di norma l’accertamento (= collaudo) dei loculi spetterebbe all’autorità sanitaria. Un’ispezione può certamente esser disposta per fini di giustizia, di cui non s’intravede, però, traccia specie se il loculo è vuoto. Un accertamento tecnico sull’usabilità della porzione di edificio funerario spetta anche al gestore del cimitero per almeno queste ragioni (senza pretesa alcuna di esser esaustivi):

      1) sovente, se la tomba è molto risalente nel tempo, si può chiedere una verifica preventiva per accertare l’eventuale presenza nel loculo in questione di cassette ossario o feretri, anche se fatiscenti (e se il loculo fosse già occupato dalla bara di un ignoto?)

      2) se c’è stata, precedentemente un’estumulazione si controlla, appunto, se il piano d’appoggio del loculo non sia imbrattato da umori cadaverici fuoriusciti del feretro ivi tumulato, ed in questo caso, si procede al risanamento).

      Le operazioni cimiteriali sono di competenza eslusiva del gestore dell’impianto cimiteriale.

      In extrema ratio: qualora il loculo fosse stato posto sotto sequestro giudiziario, prima di intervenire con qualunque azione sullo stesso, occorre aspettare un provvedimento liberatorio della Magistratura.

  4. Buonasera, può la moglie del de cuius negare alla famiglia di origine dello stesso, mettere a conoscenza del giorno in cui avverrà la cremazione e successivamente effettuare la dispersione delle ceneri negando e anzi, assicurando tramite legale che mai lo avrebbe fatto? Che tipo di reato si configura? Insomma, esiste un diritto per i genitori, figli e fratelli del defunto ad assistere a questi tristi eventi in questo senso? Grazie

    1. X Gloria,

      purtroppo, per Voi, l’algida asetticità del diritto funerario non consente grandi slanci di fantasia giuridica, specie in situazioni di rapporti endo-famigliari poco idilliaci. Nel silenzio del de cuius, la electio sepulchri, almeno nella semplice e mera procedura di polizia mortuaria comunale, spetta al coniuge superstite, senza bisogno di ulteriori pronunciamenti, da parte degli altri congiunti.
      Chi, per avventura, fosse a conoscenza di una diversa volontà del de cuius, a questo punto conculcata, in spregio alla memoria del defunto stesso, ha la legittimazione, non solo morale, di adire il giudice di merito: in sede civile per l’esercizio pieno dello jus sepulchri, in ambito amministrativo per confutare la legittimità di una possibile autorizzazione alla dispersione, rilasciata sulla base di falsi presupposti.

      1. Ringrazio per la risposta e sappiamo che le cose stanno così, ma avendoci di fatto vietato di assistere sia alla cremazione che alla dispersione, pur avendo richiesto ripetutamente di metterci al corrente su data e luogo, ci è stato negato .
        Possibile non esista a livello morale un diritto ad assistere alla sepoltura se anche trattasi di dispersione? Mi scusi ma siamo disperati !!

        1. X Gloria,

          si potrebbe invocare (qualora – sempre – il Giudice aderisca a questa tesi) il c.d. diritto secondario di sepolcro, anche nella sua forma più atipica, di un dolore che si estrinseca in senso comunitario e non personalistico, nel rito del commiato. Alla base si pone un problema di ordine filosofico: sin dove è lecito spingersi nella privatizzazione del lutto?

  5. Buon pomeriggio,
    avrei bisogno di un’informazione: il personale dipendente del comune addetto alle tumulazioni può aprire la tomba (lastre di pietra) e quindi il loculo (pannello che divide il cavedio dalla sede della bara) di un defunto per l’installazione di un filtro in un secondo momento rispetto alla tumulazione senza avvisare la famiglia dell’apertura?
    Il loculo in questione si trova in tomba di famiglia condivisa con altra famiglia in quanto è presente cavedio centrale e nemmeno in sede di tumulazione della tomba adiacente ci viene comunicata l’apertura della tomba.
    Essendo in nostra concessione per 99anni, non dovremmo sapere quando viene aperta/chiusa/manomessa?
    Grazie mille

    1. X Alessia,

      condivido le Sue perplessità di fondo. L’unico vero motivo per cui si possa procedere all’apertura di un tumulo “d’imperio”, agendo d’ufficio è di ordine igienico sanitario (es. classico: improvviso scoppio del feretro, con conseguente e, quasi, immediata percolazione di liquidi post mortali rilasciati assieme ad ammorbanti esalazioni cadaveriche, allorquando si debba intervenire in regime di emergenza) o per disposizione della Pubblica Autorità. Qualsiasi altro lavoro sulla tomba richiede una specifica autorizzazione formata e perfezionata su istanza di parte. Non si capisce quale filtro speciale, poi, debba esser stato applicato, in quanto la tumulazione tradizionale, cioè stagna, non contempla questi dispositivi, tipici, invece, del loculo areato. E’ più di un atto di semplice cortesia istituzionale informare i co-titolari di una concessione su eventuali lavori di smuratura, muratura, smontaggio lapidi che dovessero interessare quel particolare sepolcro privato, pluriposto.

      1. La ringrazio per la sua risposta, sempre molto chiaro ed esaustivo!
        C’è qualche riferimento normativo a supporto?
        Grazie

  6. Buongiorno,
    avrei bisogno di un’informazione. L’inumazione di una salma in una tomba a terra con struttura muraria (credo si chiamino loculi ipogei) prevede che la cassa sia rivestita di metallo come per i loculi a parete oppure si effettua con la semplice cassa di legno?
    Grazie.

    1. x Felice
      qualsiasi tumulazione, sia sopra che sotto terra, va fatta con doppia cassa, una di legno, l’altra di zinco o altro materiale impermeabile autorizzato in sostituzione.
      La sepoltura in un loculo ipogeo è anch’essa detta tumulazione (e non inumazione come da lei riportato)

  7. Buonasera. Avrei un quesito da porvi al quale non ho trovato risposta. Tanti anni fa una mia cugina si è allontanata da tutta la nostra famiglia, di fatto rendendosi completamente estranea a tutti noi. Mia zia (sua madre) e mio padre sono rimasti molto male per questo suo comportamento e mio padre diceva sempre che non gradiva nemmeno sentirla nominare. Qualche mese fa è mancato mio padre e mia cugina, pur non presentandosi al funerale, ha pensato di interpretare la sua piccola scena facendo una telefonata e mandando un telegramma di finto cordoglio, al quale io ho risposto dicendo che, dopo venti anni, poteva restare dove si trovava (non è andata nemmeno a trovare la madre che abita a 50 metri da casa sua e stava malissimo per la morte del fratello). Il dubbio che mi sorge è questo: un domani, tra cent’anni, che dovesse mancare mia zia, mia cugina può presentarsi alla veglia funebre e cacciarmi da quella che, a tutti gli effetti, mancata sua madre, è diventata casa sua? Fermo restando che non è dell’immobile che a me interessa, ma solo, eventualmente, dare l’estremo saluto a mia zia, ho diritto a farlo? C’è qualche norma che regola una situazione del genere? C’è, per assurdo, il diritto secondario al sepolcro, ma esiste anche un diritto al commiato e alla veglia funebre? Tanto più che io ho anche una lettera di mia zia, indirizzata a mia cugina, che custodiva mio padre tra i suoi documenti, dove mia zia rimprovera mia cugina di essere stata una figlia assente e la prega di allontanarsi dalla sua veglia funebre. In quella situazione che speriamo arriverà il più tardi possibile, avrò una tutela per salutare mia zia e poter affrontare le minacce che sicuramente mia cugina mi indirizzerà?

    1. X Maria Adele,

      le esequie, nella loro forma solenne, possono sì esser vietate, ad esempio per emergenza sanitaria (vedasi situazione CoVid-19) o per ragioni di ordine pubblico. Per aggirare il problema degli indesiderati la famiglia organizzerà una cerimonia strettamente privata, demandando al post sepoltura l’annuncio ufficiale della dipartita di una determinata persona. IL problema, questa volta, si risolve con politica e diplomazia ed un certo senso dell’oppotunità, non invocherei ricorsi a vie legali, il sentimento di devozione verso i propri morti si manifesta con azioni positive (alla lettera un “facere”) non con inibizioni.

      1. La ringrazio per la risposta, ma purtroppo non coglie nel segno della mia richiesta. Problemi sanitari a parte (auguro ancora cent’anni di vita a mia zia), la domanda che io mi ponevo è: se mia zia dovesse morire a casa e dovesse esserci quindi una normale veglia funebre, usanza comune, nella sua abitazione (che, per morte dell’usufruttuario – mia zia – è, a tutti gli effetti diventata proprietà del nudo proprietario – mia cugina), mia cugina (e lei sola, contrariamente all’avviso di tutte le altre persone) può chiedere il mio allontanamento? A me non interessa nulla della casa, mi interessa solo poter rendere omaggio a mia zia. Io, che a differenza di mia cugina, me la sono goduta. Io, che sono comunque parente e che verrei accolta da tutti gli altri parenti, compreso il secondo figlio di mia zia e tutti i suoi nipoti. So già con certezza che mi cugina mi caccerà per dispetto. Devo subire o posso pretendere di portare il mio omaggio a mia zia per poi sperare di non vedere mai più mia cugina? Non parliamo di diplomazia; c’è una risposta in termini legali alla questione? C’è una norma che preveda una situazione del genere?

    2. X Maria Adele,

      i conflitti endo-famigliari si ricompongono avanti il Giudice Ordinario, e non presso la polizia mortuaria alla quale spetta solo garantire il rispetto della propria normativa speciale di settore.
      Un cavillo legale cui appigliarsi potrebbe esser l’ingiusta inibizione del Suo diritto secondario di sepolcro proprio nel momento più intenso del funerale, bisognerà, comunque, nella malaugurata ipotesi, adire il giudice affinchè egli emetta un provvedimento d’urgenza, così da superare eventuali resistenze della controparte.
      Attenzione: il c.d. diritto secondario di sepolcro è un principio pretorio, non è, dunque, norma positiva, bensì il portato di una – fortunatamente – costante ed omogenea giurisprudenza, nel tempo, chiamata a dirimere controversie di tal fatta.

  8. Buonasera dott. non trovo pace in quanto era desiderio di mia madre quando era in vita di essere cremata. All’atto del decesso l’agenzia funebre per la cremazione voleva firma di autorizzazione della maggioranza degli eredi. Gli eredi siamo 6 figli, ma solo 2 siamo interessate ad esaudire le volontà di ns. madre. Ora è sepolta da oltre un anno, ma il mio pensiero fisso è cremarla. C’è qualcosa che posso fare senza dover avere il consenso degli altri 4 figli? La ringrazio sin d’ora.

    1. X Giovanna,

      s’impone SOLENNE & SOVRANA la volontà del de cuius, anche da provarsi per via testimoniale in giudizio, ci sono, in questo senso, importanti pronunciamenti della magistratura amministrativa, L’azione della P.A., però non può mai sconfinare nella funzione giurisdizionale, quindi la maggioranza assoluta degli aventi diritto è pre-condizione imprescindibile, a pena di improcedibilità, per carenza sostanziale di presupposti, almeno per l’Autorità Comunale deputata al rilascio delle singole autorizzazioni.

  9. Buongiorno, i miei nipoti sn morti in un incidente stradale. Lui non viene nello stesso paese di lei ma viveva nella stessa casa cn lei e i genitori. Inoltre lui lavorava nella paese di lei da poi di 10 anni. Il comune non vuole seppellire lui xche nn essendo residente il regolamento nn lo prevede.
    Ma può un sindaco decidere di dare autorizzazione alla sepoltura x puro spirito umanitario e per dare sollievo ad una madre e famiglia distrutta. Aggiungo che i ragazzi stavano x sposarsi e stavano facendo casa nel territorio della ragazza

    1. X Giusy,

      la verifica del titolo di accoglimento in cimitero (fossa in campo comune di terra o sepolcro privato a sistema di tumulzione) spetta non tanto al sindaco, quanto al dirigente di settore o di chi ne assolva le funzioni. La discrezionalità non può mai degenerare nell’arbitrio capriccioso, poichè essa si esercita all’interno del regolamento municipale di polizia mortuaria.

  10. Buongiorno,
    in presenza di tombe molto antiche in cui non è più possibile garantire l’esecuzione di operazioni cimiteriali (tumulazioni e estumulazioni) in sicurezza per il gestore, è possibile:
    1 – negare da parte del comune l’autorizzazione alla tumulazione/estumulazione?
    2- comunicare ai dolenti che se vogliono effettuare le operazioni senza adeguare la tomba (spesso è tecnicamente impossibile) possono incaricare direttamente una ditta che comprovi di avere le qualifiche facendosi carico del relativo costo?
    Grazie

    1. X Maria,

      L’unico metodo per ovviare all’inutilizzabilità del sepolcro e’, attualmente, la procedura di deroga ex Art. 106 DPR 285/90 implementata dal paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24.

      Questa procedura di deroga puo’ servire per sanare uno stato di fatto oppure per recuperare effettivamente nuovi posti salma in edicole, cappelle gentilizie o avelli non in regola con il dettato dell’Art. 76 comma 3 DPR 285/90.

      E’un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall’Art. 106 del DPR 285/90 e dal relativo paragrafo 16 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, attraverso cui s’autorizza l’uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perchè costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Dopo il DPCM 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni. Talune regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancora molto più snelle.

      Attenzione al D.Lgs n. 81/2008 ed all’imprescindibile tutela ella sicurezza per necrofori (soprattutto!) e visitatori che dovessero eventualmente presenziare alle operazioni di tumulazione/estumulazione.

      Comunque le tombe soggette a procedura di deroga (sempre su impulso della parte privata nel rapporto concessorio) dovrebbero esser – almeno- segnalate nel piano regolatore cimiteriale di cui all’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, o nelle sue eventuali riforme o integrazioni.

      Se non si verificano tutte queste pre-condizioni – per giunta simultaneamente – non si autorizza nessuna operazione cimiteriale su quel determinato sepolcro non a norma.

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