Puoi scrivere un commento o chiedere alla Redazione una risposta su un tema di tuo interesse.
Hai un dubbio? Vuoi saperne di più? Questo è il posto giusto per una risposta riguardante il settore funebre e cimiteriale.
Per semplicità abbiamo suddiviso per grandi tematiche gli argomenti di interesse.
Prima di chiedere alla Redazione (ricordati di inserire sempre la regione di appartenenza, perché le norme sono diverse da territorio a territorio) leggi i commenti e le risposte date a domande precedenti. Può darsi che in passato si sia già data risposta alla tua domanda o ad una analoga. Potrai far risparmiare del tempo a tutti.
Se non trovi risposta alla tua domanda, vai in fondo a questo elenco di quesiti e risposte e compila il moduli con la scritta SCRIVI COMMENTO in ogni sua parte.
Salve, ho un grosso problema è spero mi possa aiutare e consigliare. Due mesi fa e’ morta mia mamma. Ave do una to ma di famiglia abbiamo chiesto alle pompe funebri di fare un sopralluogo e dir.ci e era possibile tumularla nella tomba di famiglia.ci hanno detto che era possibile ma mancava il cassonetto. Abbiamo detto ok che avremmo pagato le spese x il cassonetto. Ora ci e’ arrivato il conto dal comune di ben 4000 euro perché dicono che il posto occupato dal feretro di mia mamma non era stato pagato e non rientrava nella tomba di famiglia ma era un posto aggiuntivo extra. Nessuno però ne le pompe funebri ne il comune di avevano informati di questo e nemmeno accennato al fatto che ci sarebbero stati degli o eri così costo di pagare. Cosa dobbiamo fare? Ci sono gli estremi x fare causa? A chi al comune o alle pompe funebri?
Grazie per l’aiuto
x Serena.
Spiace dirlo in modo così chiaro, ma l’errore è suo. Non si deve mai affidare un lavoro o un servizio ad una impresa di pompe funebri o a chiunque senza preventivo. Il rischio è di trovarsi delle sorprese. nel suo caso, visto che l’impresa di pompe funebri era stata da lei incaricata di trovare la disponibilità per la sepoltura, avrebbe dovuto dire che prima di procedere voleva essere a conoscenza dei costi relativi e non dare un mandato in bianco.
X Serena,
solo un lieve appunto di natura amministrativa: – per legge – (Art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il numero di posti feretro massimo, disponibile per ogni singolo edificio adibito ad uso sepolcrale deve necessariamente esser previsto nel progetto di costruzione preventivamente approvato dal Comune. Di solito questo parametro è scolpito nella lex sepulchri, sovente contenuta nello stesso atto concessorio. Si tratta, alla fine di un sistema di regole interno agli aventi diritto alla sepoltura per ottimizzare il godimento dei diritti di tumulazione, la riserva degli spazi e la ripartizione degli oneri manutentivi tra eventuali co-titolari. La ratio della norma è chiara: evitare speculazioni edilizie ed abusi nella gestione dei sepolcri privati che sorgono all’interno dei cimiteri.
A rigore, un ampliamento o una superfetazione del fabbricato originario avrebbero richiesto almeno un’integrazione di progetto e relativo atto concessorio, sempre non considerando la più verosimile novazione del rapporto concessorio (estinzione di quello vecchio già in corso e costituzione di uno del tutto nuovo). “Aggiungere un luculo” al bisogno, non è operazione semplice, almeno sul versante burocratico, occorre primariamente uno studio molto approfondito da coordinarsi con il vigente piano regolatore cimiteriale. Mi sembra una situazione con molti punti oscuri, sarei lieto di approfondirla con Lei, se sarà così gentile da fornirmi ulteriori dati ed informazioni, utili all’inquadramento della fattispecie giuridica de quo.
Buongiorno, non so se qualcuno possa aiutarmi in una situazione che mi sta creando non poco disagio. Scrivo dall’Umbria. Mio marito è deceduto lo scorso agosto in un incidente stradale a soli 39 anni. E’ stato tumulato nella cappella di famiglia, appartenente al padre e ai due zii (tre fratelli). Purtroppo non ho più buoni rapporti con la sorella di mio marito che ha dato inizio ad una “guerra” territoriale proprio presso la tomba. Quando la lapide era ancora in preparazione avevo affisso una foto provvisoria del nostro matrimonio, che è stata strappata. Inoltre la mia composizione di fiori che appoggio per terra viene costantemente calpestata, spostata dietro altri vasi e la piccola dedica che inserisco per mio marito tra i fiori, viene sistematicamente nascosta. E’ stata poi affissa da lei una foto di mio marito con cornice in plexiglass e una frase che lede il mio ruolo di moglie. La mia domanda è semplice: posso in quanto moglie far evitare di affiggere decori/foto ecc… che non sono a me graditi e ho possibilità legalmente di evitare che le mie composizioni floreali vengano rovinate?
x Angela
come moglie lei può spostare il feretro in altra tomba per cui sussiste il diritto al seppellimento del defunto. quindi ad es. in un loculo intestato a lei. E vista la situazione questa è la minaccia che lei può fare ai titolari della cappella per far cessare le vessazioni cui è sottoposta.
Non può impedire di affiggere decori, foto nella cappella. Però può pretendere che non siano lesive della sua onorabilità.
Ma a nostro parere va ad infognarsi in problemi che poi sfociano in denunce e ricorsi ad avvocati con costi spesso esorbitanti e con rotture familiari insanabili.
Il nostro consiglio è quindi: si faccia fare un preventivo di cosa può costare il trasferimento del feretro in un’altra sepoltura a tumulazione. Valutata la somma e se se la sente, affronti in una riunione di famiglia tutte le persone e chiarisca cosa pretende e che se non lo ha sposta il feretro, avendone il diritto. Se vede che tentennano o peggio continuano a mantenere l’atteggiamento negativo nei suoi confronti, non esiti a spostare il feretro. Costerà, ma avrà una vita più tranquilla.
Buongiorno, abito in provincia di Varese e venerdi prossimo avrei bisogno di recarmi nel Veneto per l’estumulazione di mio nonno morto 53 anni fa. Secondo voi può bastare un’autocertificazione o è meglio che richieda qualche carta particolare al Comune che mi ha contattato in caso mi dovessero fermare per un controllo. Grazie
x Paolo
non riteniamo sia una situazione di necessità che legittimi lo spostamento
Dopo aver tumulato le ceneri della defunta moglie presso il Cimitero del luogo di residenza secondo le indicazioni ricevute dalla consorte in vita, il marito, all’insaputa dei fratelli di Lei, previa autorizzazione, trasporta le ceneri in un cimitero di una regione diversa (Piemonte) ove ha, nel frattempo, acquistato una cappella privata.
Una volta deceduto, i fratelli della moglie per ripristinare la volontà della defunta sorella e per poterne onorare la memoria fanno richiesta di estumulazione delle ceneri. Devono acquisire il consenso all’apertura della cappella ma gli eredi del marito (non ci sono figli, ma cugini che non avevano particolari rapporti con la coppia di defunti) non danno il consenso.
Cosa possono fare i fratelli in questa situazione ? Chi è competente a decidere questo caso? Grazie.
X Francesco,
la volontà del de cuius, anche se prima ipoteticamente violata e disattesa, prevale sempre, quindi avete titolo ad agire!
(chicca per gli sfegatati fans della polizia mortuaria: ma…lo jus esegendi sepulchrum, come diritto della personalità assolutissimo, predomina sul diritto sul sepolcro in sè che ha, invece, natura meramente patrimoniale?)
Qualora il sepolcro fosse in condizioni di normale manutenzione, l’operazione di estumulazione non dovrebbe produrre danni di sorta; se siano prevedibile, questo dipende dall’inadempienza dei titolari.
Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto che ne ha titolo e che altri non possono limitare.
Al più, potrebbe mediarsi con una comunicazione ai titolari con cui li si informa che si provvederà all’operazione e che [il gestore del cimitero] ed il comune non possono rispondere di eventuali danni derivanti dallo stato del sepolcro, dovuto all’inadempienze loro, ma anzi che si procederà a recuperare, a causa di tale inadempienza, gli eventuali fatto di maggior onere. Si ha l’impressione, che si voglia sottrarsi dall’avviare i procedimenti dovuti in relazione ad inadempienze.
Alcuni anni fa, una madre ed una figlia hanno ottenuto una concessione edilizia per erigere una cappella gentilizia nel cimitero comunale. La concessione precisa le due quote di attribuzione del lotto cimiteriale ai due fondatori senza ulteriori precisazioni.
Per quanto riguarda il diritto alla sepoltura, il regolamento cimiteriale stabilisce i gradi di parentela degli ascendenti e discendenti in linea retta come pure dei collaterali e degli affini che delimitano la famiglia ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 93 del DPR 10/09/1990. Stabilisce anche che per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, mentre per il convivente del titolare si valuterà la richiesta di volta in volta. Nulla viene detto per il coniuge del titolare o dei discendenti.
Il regolamento comunale specifica anche che l’atto di concessione deve indicare fra l’altro “le salme destinate ad essere accolte nel sepolcro o i criteri per la loro precisa individuazione”. Al momento della firma della concessione l’amministrazione comunale ha rifiutato di aggiungere ulteriori precisazioni a questo riguardo ritenendo che non si potesse limitare in alcun modo il concetto di “famiglia” stabilito dal regolamento e sopra riportato.
Quesiti:
1. A cappella costruita e ancora libera da salme, i due fondatori possono pretendere dall’amministrazione comunale un atto integrativo della concessione volto a individuare i loculi attribuiti all’uso della famiglia della fondatrice madre (gli altri figli e discendenti) e quelli attribuiti alla famiglia della fondatrice figlia?
2. In caso affermativo, nel nuovo documento si può estendere il diritto di sepoltura ai coniugi dei fondatori e della eventuale discendenza?
3. E’ possibile escludere gli ascendenti dei fondatori dal diritto di sepoltura?
4. E’ possibile riservare nominalmente i loculi ai fondatori ed ai discendenti viventi fermo restando che in caso di morte prematura di un discendente non incluso nell’assegnazione questo possa trovare posto?
5. E’ possibile fissare una regola per designare i concessionari che succederanno alle due fondatrici?
Vista la ritrosia dell’amministrazione comunale vi pregherei di indicare i riferimenti giuridici per fare valere le eventuali argomentazioni
Ringrazio, cordiali saluti
Aurelio
(sicilia)
X Aurelio,
Secondo un illustre autore (Sereno Scolaro), l’esplicitazione dei familiari, aventi diritto alla tumulazione nel sepolcro familiare, dovrebbe essere demandata unicamente alla regolamentazione comunale, sempre che il fondatore del sepolcro non abbia indicato i parametri per decidere oggettivamente (o compiendo una cernita, in qualche misura anche di “soggettiva” specificazione?) quali siano i familiari aventi diritto. In tal evenienza quest’ultima istruzione dovrà essere considerata prevalente, ma solamente *quando* e *se* non in contrasto con la Legge, poiché questa è sempre, per gerarchia, sovraordinata alla stessa lex sepulchri (la quale, nel merito, presenta profili para-contrattuali). Meglio, tuttavia, “scolpire”, claris verbis, questo volere nel “regolare atto di concessione” ex art. 98 D.P.R. 285/90, quale condicio sine qua non perché un privato possa sfruttare, uti singuli, le utilitates dell’impianto cimiteriale, e, per quanto possibile, in armonia con le eventuali prescrizioni al riguardo contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, cosicché la stessa P.A. sia a conoscenza, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni alla sepoltura ex art. 102 D.P.R. 285/90, di quali saranno esattamente i familiari del fondatore aventi diritto.
Nel sepolcro familiare lo jus sepulchri, di conseguenza, si trasmette ordinariamente alla rosa dei familiari annoverati e (meglio se nominativamente, enumerati, per evitare endogeni e… sgraziati contenziosi sepolcrali) come destinatari (o… dedicatari?), della costruzione cimiteriale stessa, dalla lex sepulchri ( atto di ordinazione solennemente statuito con la stipula del contratto concessorio), altrimenti di default opererebbe l’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. 285/90, con implicito rinvio alla normazione civilistica,
quando, viene sottoscritto dalle parti l’atto di concessione e solo in questo preciso momento (per una modifica, in itinere, a tale contratto occorrerebbe una consensuale novazione del rapporto concessorio, ex art. 1230 Cod. Civile, non essendo possibile alcun atto unilaterale da parte del Comune, quale ente concedente, o del privato concessionario). Nel caso in cui non sia indicata una dissimile, specifica volontà oppure essa non sia chiara e sussistano dubbi ermeneutici sulla destinazione “dedicata” (quella ad uso sepolcrale è fissata ope legis)
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale, in base ad un criterio cronologico.
La Legge, quindi, può pacificamente integrare le eventuali lacune contrattuali, ed in questo caso nel silenzio dell’atto concessorio (e della convenzione che sovente l’accompagna, in cui i rispettivi contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche) si applicherebbe, per inerzioa- quasi – la norma statale quadro (art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, implementata da quella comunale, nel dettaglio.
Converrebbe, anziché estinguere il rapporto concessorio già in essere, per il solo fine di ricostituirne uno completamente nuovo, avente per oggetto fisico solo il medesimo sepolcro, con il consenso di tutti gli aventi diritto e con atto inter-privatistico formare una sorta di piccolo disciplinare volto a regolare, nel tempo, l’usus sepulchri.
Consenzienti tutte le persone coinvolte, come portatrici in vita di uno jus sepulchri proiettato nel proprio nebuloso post mortem, detto regolamento su cosa comune sarà notificato al Comune, per conoscenza, ma ad eventuali liti l’amministrazione cittadina rimarrà, comunque estranea, limitandosi a garantire lo status quo.
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale, in base ad un criterio cronologico.
Gentile redazione, ringraziandovi per la pronta e competente risposta vi auguro una buona giornata.
Spettabile Redazione
Ringrazio di cuore per la sollecita e competente risposta datami.
Grazie per il servizio prezioso che rendete alla comunità.
Cordialmente.
sr. Maristella
Buongiorno, una semplice e chiarissima domanda vorrei porvi: quanti funerali ci sono stati nell’anno 2020 ( gennaio dicembre 2020 ) in italia?
Grazie mille e buona giornata.
Marco
x Marco Maurizio
La domanda è semplice. Ma è difficile dare una risposta, non essendo ancora noti i dati ISTAT relativi alla mortalità 2020.
Da stime di Euro.Act sulla evoluzione della mortalità mensile nota (ISTAT), sui dati periodici diffusi da ISS e SISMG e ISTAT, noi riteniamo che nel 2020 ci siano stati circa 720mila morti, con un aumento di quasi 70mila nei confronti dell’anno precedente.
Gentile Redazione, stimato Necroforo,
grazie per le opportune informazioni che fornite a tutti coloro che chiedono risposte, spiegazioni o che hanno dei dubbi tra cui ci sono anch’io. Io ho una domanda che mi assilla. Faccio parte di una comunità religiosa e abbiamo una tomba della comunità a Roma Flaminio -Prima Porta. Nella tomba abbiamo ancora solo un posto. Abbiamo urgenza di liberare dei posti. E’ possibile procedere alla esumazione delle salme delle suore morte da 40-50 anni? Pare siano sepolte tutte nella cassa di zinco e di legno, come si deve procedere? E se dovessero essere ancora non disfatti i corpi, per una eventuale cremazione dei resti mortali, può la comunità religiosa di appartenenza, tramite la propria rappresentante legale dare il consenso ? Oppure devono essere i parenti a dare il consenso per la cremazione? Grazie di cuore per le risposte che mi darete e grazie per il prezioso servizio che fate a vantaggio del bene comune. Cordialmente. sr. Maristella. P.s. Se posso avere una risposta alla mia mail. Grazie
X Suor Maristella,
gli atti di disposizione sulle spoglie mortali (quali che siano le loro condizioni di conservazione, o mutamento di stato) seguono la ferrea regola dello jus coniugii (ma non è, evidentemente il Vostro caso) ed in subordine dello jus sanguinis, detti diritti, inquadrati nell’ambito di quelli personalissimi, sono sì assoluti ed imprescrittibili, ma pure intrasmissibili. E’, quindi, da escludersi categoricamente che soggetti terzi al vincolo coniugale o al rapporto di consanguineità possano vantare diritti di disposizione sul resti mortali delle consorelle decedute. Vedrei come un obbligo, soprattutto per la cremazione, un assenso da parte delle persone legittimate, ossia dei famigliari.
L’assenso si configura (L. n. 130/2001, art. 3 comma 1 lett.G)) come una espressione di volontà più stemperata e destrutturata rispetto alle usuali forme di manifestazione della volontà cremazionista, è un atto forse anche volitivo, ma soprattutto di NON CONTRARIETA’.
Se ci sono problemi con la cremazione, si può tentare la c.d. ricognizione sul feretro, molto ben spiegata in quest’articolo: (https://www.funerali.org/cimiteri/lestumulazione-con-successiva-apertura-del-feretro-per-la-riduzione-dei-resti-ossei-in-cassetta-ossario-6719.html), finalizzata, appunto a liberare spazio e su questo punto si potrebbe esser un po’più possibilisti, perchè se si dovessero rinvenire solo ossa, interverrebbe di default la loro raccolta in cassetta ossario, anche se le ossa, così confezionate dovranno permanere nello stesso sepolcro, su cui, quali appartenenti ad ente religioso (L. n. 222/1985) vantavano, vantano e vanteranno lo jus sepulchri sino al termine naturale della concessione. Se questa, come penso io, è perpetua, la questione non si porrebbe minimamente. Insomma le consorelle, che ci hanno preceduto in hac lacrimarum valle, almeno un poco di eternità, seppur ristretta all’angusto ed effimero ambito sepolcrale, si sono già garantite. Attenzione, si richiama, non per saccenteria, l’atto concessorio tra la municipalità titolare del demanio cimiteriale, ed il Vostro ordine religioso. Consultatelo avidamente, perchè vi potrebbe sussistere una clausola capace di sbloccare l’impasse. Spesso, infatti, i vecchissimi atti concessori (e proprio per tale ragione squisitamente temporale, quasi sicuramente a tempo indeterminato) rilasciati ad enti, confraternite, congreghe avrebbero potuto prevedere anche un concetto intelligentissimo come la rotazione dei posti feretro. Vale a dire: per statuto si procede ogni x anni alle estumulazioni ordinarie dei feretri più vecchi, così da riciclare – nel tempo – i loculi disponibili nell’intero sepolcro pluriposto. Il concetto innovativo consiste nell’intendere la spoglia mortale umana non solo come cadavere, dunque, come feretro, bensì anche come cassetta ossario o urna cineraria.
Non dovrei, ma, come extrema ratio, consiglio, per svuotare almeno qualche avello questa soluzione abbastanza border line, ma di indubbia efficacia: https://www.funerali.org/cimiteri/resti-mortali-il-problema-irrisolto-dei-feretri-a-sogliola-7215.html
Carlo (il necroforo) resta a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione, procedimentale oppure operativa.
Sarebbe bello se rimanessimo in contatto sulle pagine di http://www.funerali.org.
Buongiorno,
avrei un quesito da porre.
Abbiamo estumulato 2 urne cinerarie per richiesta di affido. Le urne sono state trovate in condizioni pessime ( deteriorate e bucate).
Come bisogna procedere per effettuare il cambio dell’urna ?
Quali documenti bisogna produrle per poterle trasportare?
E con quale modalità va effettuato il trasporto ? Puo’ il parente trasportare o è obbligatorio il trasporto da parte di un’agenzia funebre?
Le urne in questione, dove vanno riposte per trasportarle? (sacchi appositi)
Grazie
X Edith,
ai sensi del paragrafo 14 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24, del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130, l’urna, all’atto del confezionamento, deve esser sigillata e constare di materiale rigido ed infrangibile, non, quindi, aggredibile dagli agenti atmosferici.
Di solito l’urna è costituita da due recipienti: quello interno è il c.d. sistema di raccolta ceneri (sacchetto di plastica termosaldato, contenitore di plastica o metallo…) ed è già previsto nella tariffa della cremazione (esso è intangibile ed inviolabile). Quello esterno, visibile agli occhi dei dolenti, esteticamente più accattivante, può esser scelto liberamente e consistere anche in un elemento di pregio, realizzato con essenze nobili (legno, marmo, cristallo…).
Ebbene se ad essersi corrotta è la parte esterna che, così, non garantisce più l’ermeticità, si potrebbe prevedere un “rifascio” con un’urna semplicemente più grande, in cui deporre quella originaria, nella sua interezza, oppure, dietro autorizzazione amministrativa, rimuovere il coperchio, per estrarre il sistema di raccolta ceneri, così da racchiuderlo, poi, in una nuova urna.
Travasare direttamente le sole ceneri, sversandole, seppur con le dovute precauzioni, entro un diverso sistema di raccolta ceneri, non è ammesso dalla legge, poichè le urne cinerarie possono esser dissigillate solo per la dispersione, se autorizzata dall’ufficiale di stato civile, o, ancora, per ordine di Magistratura o Autorità Sanitaria, altrimenti si integrerebbe la fattispecie di reato rubricata come violazione di sigilli, ed un’involontaria ed accidentale dispersione, ancorchè parziale, sarebbe punita ex art. 411 cod. penale.
Il trasporto necessita solo del titolo di viaggio (più comunemente autorizzazione amministrativa al trasferimento, così come accade per qualsiasi trasporto mortuario), ma non richiede particolari cautele o precauzioni igienico sanitarie, può, quindi, esser effettuato da chiunque, non solo dall’impresa funebre, quindi anche dagli stessi affidatari delle urne in questione, purchè esse siano perfettamente integre e non accusino perdite del loro pietoso contenuto.