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Regione Piemonte.
Nonna della richiedente già tumulata in tomba di famiglia. La nipote vorrebbe ora tumularci insieme un gatto, che “la nonna aveva conosciuto”.
Come applicare nel dettaglio?
Regione Piemonte
Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)
Art. 21.
(Sepoltura e tumulazione)
1.
Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2.
L’attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3.
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
x Giuseppe
Il comma 2 dell’articolo 21 LR Piemonte 16/2024 non crea problemi per la tumulazione dell’urna di ceneri animali. Serve solo a richiamare le norme antecedenti la cremazione dell’animale, che deve poter essere svolta con le dovute garanzie per il trasporto all’impianto di cremazione animale.
Una volta che si disponga dell’urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.
Il comma 1 dell’articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c’è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!
Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l’autorizzazione comunale alla tumulazione dell’urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioé:
a) l’urna deve riportare all’esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura “di pincopallina” o comunque del nome dell’animale.
Fondamentale è chiarire che l’urna contiene ceneri animali
b) l’urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.
c) il materiale di cui sia composta l’urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente.
In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall’articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002.
“e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;”
Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.
Si tenga inoltre presente che l’urna di ceneri di animale è una “cosa” e non è tutelata da norme specifiche che invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l’art. 411).
La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 “Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale”.
Difatti ammette la collocazione dell’urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).
Infine riteniamo che l’autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso.
In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.
Conclusivamente si è ritenuto di darLe risposta ad un quesito interessante più lettori, anche se in base ai criteri di questo sito questa sarebbe stata risposta a pagamento ad un quesito, in quanto posto da operatore professionale.
Ci auguriamo che possa aver apprezzato la nostra scelta. Sappia che è possibile, in via consulenziale, predisporre schema di norme comunali da seguire per casi come questo (in sostanza 1 o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente)
Buongiorno. Un quesito sulla praticabilità in Regione Lombardia dell’istituto della prenotazione in vita per coniugi anziani. Come si deve interpretare L’art.27 – comma 6 del Regolamento Regionale 14.6.2022 n°4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n°33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), laddove recita quanto segue: “Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado”.
La frase “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa nel senso che neppure quel caso può essere ammesso, ovvero – al contrario – che il caso della prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l’unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro?
Grazie.
x Marco Turati
La frase da lei citata “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa con riferimento al “SOLO”. In sostanza ordinariamente si deve effettuare la concessione di colobario solo in presenza di feretro o di urna cineraria, ma è possibile concedere un colombario vuoto (per la tumulazione futura di coniuge) solo nel caso in cui si debba abbinare con uno pieno.
Quindi per usare le sue parole:
“prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l’unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro”
Buongiorno,
mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest’anno la coniuge (mia cognata), visto la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l’esumazione ordinaria , lei non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito e ha fatto una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossaria al comune, con la destinazione all’ossario comune.
Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso una volta che la moglie vi ha rinunciato recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?
X Sara,
di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite. Quindi se Sua cognata da con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all’ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all’ossario comune. Se, invece, Sua Cognata ha manifestato un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.
Buonasera,
sono la concessionaria di un loculo perpetuo preso prima del 1975 dove vi e’ tumulata la salma di mio padre, adesso è venuta a mancare la coniuge (mia madre), e non vuole essere cremata, io vorrei restringere mio padre per creare un posto salma all’interno del loculo perpetuo e ritumularlo nello stesso loculo con mia madre così da usufruire della concessione perpetua. I servizi cimiteriali mi hanno detto che se estumulo e restringo mio padre perdo la perpetuità del loculo e la concessione diventa a tempo indeterminato (30 anni).
E’ così come dice il comune?
X EDITH,
per un problema così complesso non è questa la sede (pubblica) di trattazione su un tema che coinvolge più aspetti afferenti alla contrattualistica cimiteriale ed alla normazione (residua?) sulla perpetuità dei sepolcri privati a sistema di tumulazione. Per risponderLe in modo confacente dovremmo disporre di esemplare dell’atto concessorio, nonchè copia del regolamento di polizia mortuaria vigente alla stipula dell’atto concessorio e di quello ad oggi in vigore (esso potrebbe contenere qualche regoletta vantaggiosa al al Suo caso: “ri-uso del loculo senza perderne la durata a tempo indeterminato”. Bisogna, insomma, scrutinare ATTENTAMENTE diverse fonti ed i differenti percorsi amministrativi davvero esperibili. Ci sono soluzioni? Difficile a dirsi, mancano troppi elementi per valutare correttamente la fattispecie da Lei rappresentata. In linea di massima, data l’intangibilità delle concessioni illimitate nel tempo, sarebbe tutto interesse del Comune incentivare la rotazione dei posti feretro, anche laddove la lettera della norma parrebbe asserire il contrario. Bisogna esaminare bene tutti i cartigli che Le ho, sommariamente, indicato. Solo così si potrà esser più precisi e chirurgici nelle eventuali azioni da intraprendere. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo. La tariffa stabilita per questa consulenza è pari al costo ordinario di un quesito a pagamento. Come extrema ratio per impellenti e delicatissime questioni in ambito di polizia mortuaria si consiglia l’iscrizione ad apposito webinar, intitolato appunto, “QUESTION TIME FUNERARIO”. e già calendarizzato per la fine di novembre 2024. In quell’occasione si potranno porre quesiti circostanziati, cui saranno fornite, in dibattito LIVE puntuali risposte.
Buongiorno,
Chiedo un consiglio o anche una dritta di come procedere..
Mio marito e mancato 6 anni fa il suo desiderio era di essere cremato e cosparso …ma non nel cimitero ( ovviamente non possibile).
Sul momento io ho deciso di prendere affidamento, pensando possa fare qualcosa dopo…
Ora ho deciso di portarlo al cimitero in una celletta, ma non è il cimitero comunale di residenza, ma vorrei portarlo nel cimitero dove sono anche i suoi genitori compresi altri parenti defunti.
Ora il problema è.. che dal comune dove vorrei portarlo mi hanno datto conferma senza problemi che posso portare comprando la celletta addirittura nella parte dove sono i genitori suoi, maaa… dal comune di residenza non mi danno il foglio di trasferimento dicendo che se rinucio al affidamento lo prendono loro e bom che non possono lasciare uscire dal comune l’urna… di regolamento comunale.
Ora io chiedo come posso fare perche non voglio portarlo al cimitero comunale di residenza…ma a quello dove sono i suoi genitori e dove mi accettano la salma….? Devo fare richiesta specifica per giusto motivo ? A chi bisogna rivolgersi..se possibile…grazie
X Mirella,
fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.
Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti:
Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di una nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto ed, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto. Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Possiamo aiutarLa davvero nel disbrigo di queste incombenze amministrative, però – sia chiaro – non gratuitamente – Il lavoro dopo tutto va retribuito! Si tratta solo di sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perchè le ceneri non restino mai incustodite, condotta ANTIGIURIDICA che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria. Gentile Mirela, cerchi di capire la nostra politica editoriale, ma bisogna interessare diversi plessi di due differenti Enti Locali, ed è il nostro mestiere, ci proponiamo, infatti, di guidarLa nella sequenza di adempimenti da intraprendere. In attesa di Sua risposta rimaniamo in stand by…
X Chiara,
qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata.
Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico.
Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria.
https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html
Milano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l’atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi?
Vi ringrazio per la vostra risposta.