Chiedi alla Redazione

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256 thoughts on “Chiedi alla Redazione

  1. Buongiorno,
    mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest’anno la coniuge (mia cognata), visto la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l’esumazione ordinaria , lei non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito e ha fatto una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossaria al comune, con la destinazione all’ossario comune.
    Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso una volta che la moglie vi ha rinunciato recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?

    1. X Sara,

      di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite. Quindi se Sua cognata da con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all’ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all’ossario comune. Se, invece, Sua Cognata ha manifestato un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.

  2. Buonasera,
    sono la concessionaria di un loculo perpetuo preso prima del 1975 dove vi e’ tumulata la salma di mio padre, adesso è venuta a mancare la coniuge (mia madre), e non vuole essere cremata, io vorrei restringere mio padre per creare un posto salma all’interno del loculo perpetuo e ritumularlo nello stesso loculo con mia madre così da usufruire della concessione perpetua. I servizi cimiteriali mi hanno detto che se estumulo e restringo mio padre perdo la perpetuità del loculo e la concessione diventa a tempo indeterminato (30 anni).
    E’ così come dice il comune?

    1. X EDITH,

      per un problema così complesso non è questa la sede (pubblica) di trattazione su un tema che coinvolge più aspetti afferenti alla contrattualistica cimiteriale ed alla normazione (residua?) sulla perpetuità dei sepolcri privati a sistema di tumulazione. Per risponderLe in modo confacente dovremmo disporre di esemplare dell’atto concessorio, nonchè copia del regolamento di polizia mortuaria vigente alla stipula dell’atto concessorio e di quello ad oggi in vigore (esso potrebbe contenere qualche regoletta vantaggiosa al al Suo caso: “ri-uso del loculo senza perderne la durata a tempo indeterminato”. Bisogna, insomma, scrutinare ATTENTAMENTE diverse fonti ed i differenti percorsi amministrativi davvero esperibili. Ci sono soluzioni? Difficile a dirsi, mancano troppi elementi per valutare correttamente la fattispecie da Lei rappresentata. In linea di massima, data l’intangibilità delle concessioni illimitate nel tempo, sarebbe tutto interesse del Comune incentivare la rotazione dei posti feretro, anche laddove la lettera della norma parrebbe asserire il contrario. Bisogna esaminare bene tutti i cartigli che Le ho, sommariamente, indicato. Solo così si potrà esser più precisi e chirurgici nelle eventuali azioni da intraprendere. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo. La tariffa stabilita per questa consulenza è pari al costo ordinario di un quesito a pagamento. Come extrema ratio per impellenti e delicatissime questioni in ambito di polizia mortuaria si consiglia l’iscrizione ad apposito webinar, intitolato appunto, “QUESTION TIME FUNERARIO”. e già calendarizzato per la fine di novembre 2024. In quell’occasione si potranno porre quesiti circostanziati, cui saranno fornite, in dibattito LIVE puntuali risposte.

  3. Buongiorno,
    Chiedo un consiglio o anche una dritta di come procedere..
    Mio marito e mancato 6 anni fa il suo desiderio era di essere cremato e cosparso …ma non nel cimitero ( ovviamente non possibile).
    Sul momento io ho deciso di prendere affidamento, pensando possa fare qualcosa dopo…
    Ora ho deciso di portarlo al cimitero in una celletta, ma non è il cimitero comunale di residenza, ma vorrei portarlo nel cimitero dove sono anche i suoi genitori compresi altri parenti defunti.
    Ora il problema è.. che dal comune dove vorrei portarlo mi hanno datto conferma senza problemi che posso portare comprando la celletta addirittura nella parte dove sono i genitori suoi, maaa… dal comune di residenza non mi danno il foglio di trasferimento dicendo che se rinucio al affidamento lo prendono loro e bom che non possono lasciare uscire dal comune l’urna… di regolamento comunale.
    Ora io chiedo come posso fare perche non voglio portarlo al cimitero comunale di residenza…ma a quello dove sono i suoi genitori e dove mi accettano la salma….? Devo fare richiesta specifica per giusto motivo ? A chi bisogna rivolgersi..se possibile…grazie

    1. X Mirella,

      fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.

      Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti:

      Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di una nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto ed, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto. Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Possiamo aiutarLa davvero nel disbrigo di queste incombenze amministrative, però – sia chiaro – non gratuitamente – Il lavoro dopo tutto va retribuito! Si tratta solo di sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perchè le ceneri non restino mai incustodite, condotta ANTIGIURIDICA che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria. Gentile Mirela, cerchi di capire la nostra politica editoriale, ma bisogna interessare diversi plessi di due differenti Enti Locali, ed è il nostro mestiere, ci proponiamo, infatti, di guidarLa nella sequenza di adempimenti da intraprendere. In attesa di Sua risposta rimaniamo in stand by…

  4. X Chiara,

    qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata.

    Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico.
    Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria.

    https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html

  5. Milano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l’atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi?
    Vi ringrazio per la vostra risposta.

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