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Buongiorno, io e i miei fratelli abbiamo firmato per far disperdere le ceneri di nostra madre , ma parlando dopo avere effettuato le firme ,con mia zia ci disse che la mamma poco prima di morire le aveva espresso il desiderio che fosse messa insieme al marito , già cremato.,ora il Comune di Milano ci riferisce che una volta firmato per la dispersione non si può più recedere e quindi non ci permette di effettuare questa tumulazione , che posso fare, loro sono irremovibili.
grazie
Danilo
X Danilo,
in polizia mortuaria fare e disfare un’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, data la procedura aggravata che la legge impone, per ovvi profili di natura penalistica, non è così semplice. Se si è formata la volontà alla dispersione ed essa è stata già formalizzata in apposita dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile siamo dinanzi a manifestazione solenne e scritta di un volere irrevocabile. In via amministrativa i rimedi sono veramente pochi, perchè a nulla valgono le dichiarazioni verbali, fuori tempo massimo, di una SORELLA di Vostra madre. A questo punto occorrerebbe pur sempre una sentenza del giudice di tipo accertativo per appunto appurare quali siano state effettivamente le ultime volontà di Sua madre, in tema di destinazione ultima delle proprie ceneri. Ed il Giudice può accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale.
L’impugnativa contro un vostro stesso atto di volontà (sembra paradossale, ma è così) dovrebbe vertere, appunto sul rinvenimento di una volontà di tumulazione espressa in vita da Sua madre. Invero la Legge punisce la dispersione non autorizzata, ed il vizio di volontà è appunto una delle ragioni per cui un atto di polizia mortuaria possa essere oggetto di riesame in regime di auto-tutela. Ad esempio rinvenite un plico scritto con la grafia di Vostra madre, datato e sottoscritto dalla medesima, in cui si esprima volontà di tumulazione delle relative ceneri, il “pezzo di carta” acquisirà valore legale, una volta pubblicato presso un notaio, quale disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale. E’un caso rarissimo, nella maggior parte delle occasioni ci si basa, anche per squisite motivazioni di timing gestionale, sulle dichiarazioni sostitutive, a patto che vi sia una reale conoscenza di istituti particolarmente critici e delicati, dai quali poi discendono scelte irreversibili.
Buongiorno, lavoro in un cimitero della Lombardia. In seguito alle operazioni di estumulazione effettuate nell’anno, la famiglia di un defunto ha chiesto di fare la cremazione dei resti mortali e collocare le successive ceneri nell’ossario comune del cimitero. (non abbiamo una zona di dispersione) firmando l’autorizzazione per il suddetto inserimento. Adesso, a distanza di mesi, chiedono di recuperare queste ceneri per poter prendere in concessione un ossario. E’ fattibile? considerando che saremmo ovviamente in grado di recuperare quest’urna perchè è arrivata dal crematorio con la specifica targhetta di riconoscimento che non è stata rimossa al momento dell’inserimento in ossario comune.
X Maria,
siete stati molto fortunati, perchè lo sversamento delle ceneri in ossario-cinerario comune prevedrebbe l’apertura dell’urna e la DISPERSIONE del suo pietoso contenuto, in modo anonimo, promiscuo con altre ceneri/ossa, indistinto e massivo. Un errore di procedura materiale (l’aver inconsapevolmente mantenuto intatta l’urna, pur se già deposta in spazio comune) permetterà il pieno recupero di quest’ultima, ancora integra ed intatta. Per questa volta è andata bene, nulla osta e si proceda pure, però sarebbe altrettanto positivo, per la buona conduzione della macchina cimiteriale che la gente capisse l’operazione richiesta prima di firmare la relativa istanza. Qui, in questo frangente specifico, i parenti del defunto con una certa schizofrenia, vogliono tutto e l’esatto contrario, e ciò mi lascia perplesso sulla reale comprensione del comune cittadino verso quei procedimenti di polizia mortuaria che, poi, conducono a decisioni irrevocabili, e dagli esiti irreversibili.
Salve buonasera, mia mamma a causa COVID al momento della sua morte è stata cremata e al momento la sua urna è in mio possesso. Mio padre invece, sfortunatamente deceduto pochi mesi dopo, è stato cremato e l’urna al momento si trova in un loculo singolo al cimitero di Chiaravalle. Inizialmente doveva essere solo una soluzione temporanea, avremmo infatti voluto fossero messi in un loculo in un punto diverso del cimitero insieme. Al momento sia io che mia sorella, non vivendo più a Milano e quindi potendo andare al cimitero pochissimo a trovarlo, vorremmo invece poter portare a casa anche l’urna di nostro padre e tenerli insieme. Mio padre è morto a giugno del 2021. Sarebbe possibile, ovviamente in possesso di tutti i documenti dateci dall’agenzia funebre, poter procedere? Grazie in anticipo
X Martina,
se nell’ordine:
Legge o Regolamento Regionale
Regolamento municipale di polizia mortuaria
Non adducono ragioni ostative (ad es. espressi divieti a tal proposito) in diritto si procederà all’affido postumo, attraverso la formazione ed il rilascio della relativa autorizzazione. Gli incartamenti pur necessari non rappresentano un reale problema. Il punto della questione, è, invece, tutto di sostanza: poichè l’affido deve obbligatoriamente avvenire nell’assoluto rispetto della volontà del de cuius. Nel malaugurato caso di silenzio del de cuius stesso sulla destinazione delle proprie ceneri come interpretare questo vuoto? Le sistemazioni delle ceneri debbono esser sicure e stabili; di solito o si sceglie il pur sempre classico e rassicurante cimitero, con la tumulazione dell’urna, o si opta direttamente per altri istituti come l’affido appunto o la dispersione in cinerario comune. Per esser massimamente formalisti occorrerebbe rinvenire una volontà scritta ed inoppugnabile del de cuius in tal senso, e considerarla come disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale.
Buongiorno, ho avuto un problema con un’agenzia funebre e spero possiate aiutarmi. Alla morte di mia madre, mi fu indicata da un parente un’agenzia funebre. Al momento di fare la tumulazione, l’agente mi disse con certezza che non si poteva più fare da molti anni il ricongiungimento coniugi da me chiesto dato che c’era già il loculo in cui era deposto mio padre. Io gli credetti per ovvi motivi. Quindi fu acquistato un loculo ex novo ma in un’ala particolarmente squallida e maltenuta del cimitero. Solo in seguito, del tutto casualmente, scoprii che l’agente aveva mentito. Affidai l’incarico ad altra agenzia di effettuare il ricongiungimento (stumulazione dal nuovo loculo con tumulazione nel vecchio loculo dov’è mio padre), con costi ingenti. L’agenzia ha poi dimostrato di essere scorretta anche in seguito, per altri motivi. Mi chiedo ora : cosa posso fare per 1) segnalare alle autorità competenti il comportamento scorretto dell’agente 2) chiedere un risarcimento per i maggiori costi sostenuti ma anche per lo strazio emotivo dovuto ad estumulazione precoce.
Con la seconda agenzia non tutto comunque è andato liscio : hanno estumulato prima mia madre, l’hanno deposta in deposito cimiteriale per circa 15 giorni e solo dopo hanno stumulato mio padre e cremato (per mancata demineralizzazione) e poi congiunta nel loculo di mio padre. Invece avrebbero dovuto fare l’inverso, ovvero : prima stumulare mio padre, cremare, poi ricongiungere mia madre nel loculo evitando così di farla transitare in deposito comune. Sbaglio? Inoltre mi chiedo anche se l’agenzia è obbligata ad informare preventivamente della data esatta di estumulazione precoce della salma in modo che i familiari possano essere presenti (a me non fu detta la data precisa). I miei dubbi derivano dal fatto che nel loculo in cui era tumulata mia madre e poi rimasto vuoto, ho visto enormi macchie scure, come di sangue, all’altezza del torace e del bacino : è normale? Era passato un anno dalla morte e la prima agenzia mi disse che la cassa era zincata (tenuta stagna). Grazie per i chiarimenti, Claudia.
X Claudia,
Se il defunto viene tumulato (= sepoltura in loculo/cella muraria tamponati ermeticamente) la cassa di zinco non è un optional, bensì un obbligo di legge. Le macchie sul piano di appoggio del feretro potrebbero esser indistintamente semplice sporco, umidità o – in effetti – tracce di percolazioni cadaveriche dovute allo scoppio della cassa. In questo frangente deve esser necessariamente ripristinata l’integrità della doppia cassa (legno + zinco) attraverso il c.d. rifascio con un nuovo cassone esterno, sempre di nastro metallico. Quindi potrebbero esser state rilevate, in sede di estumulazione, lesioni importanti a carico della tenuta del feretro, che deve sempre esser stagno. Le operazioni cimiteriali, così come la concessione degli spazi a sistema di tumulazione non sono materia di impresa funebre. Semmai l’agenzia di estreme onoranze agisce e si attiva per il proprio cliente presso i competenti uffici comunali per ottenere tutte le prescritte autorizzazioni amministrative. Lo strumento principe di regolazione dei rapporti concessori è, infatti, il reg. com. di polizia mortuaria, cui tutti debbono scrupolosamente attenersi quanto a modi , tempi e connessi procedimenti disciplinati. Il cittadino, spesso all’oscuro di questi meccanismi di burocrazia funeraria, si affida in toto all’impresa funebre di fiducia, ma sarebbe bene imparasse a padroneggiare almeno discretamente l’argomento in piena autonomia, giusto per evitare la c.d. asimmetria informativa tra chi dovrebbe (almeno in teoria!) saper condurre i dolenti verso scelte consapevoli e sicure e quanti invece sono costretti, dalla bufera degli eventi, tipica di quando si subisce un lutto, ad accettare passivamente decisioni e pressioni calate dall’alto come verità divina, mentre dietro tali (si spera garbate… quanto meno!) suggestioni spesso si celano scarsa conoscenza della polizia mortuaria, mentre, in generale, prezioso è lavoro svolto dagli impresari di pompe funebri. Se vuole approfondire il problema, possiamo anche risentirci, in via ufficiale, qui, su questo forum: una sorta di pronto soccorso funerario,sempre aperto.
Buonasera, alla scadenza di concessione loculo gli eredi erano invitati a comunicare le disposizioni in merito ai resti mortali. Tuttavia gli eredi non concordano su come procedere e l’Ufficio viene a conoscenza di cause civili pendenti tra di loro. Come deve procedere l’ufficio? deve provvedere ad estumulare essendo la concessione scaduta, riponendo i resti in apposita cassettina per un anno e successivamente nell’ossario comune con addebito delle spese per la procedura? Regione Toscana
grazie mille per il Vostro parere
X Ceciliaq,
vista la pendenza di causa civile avanti l’autorità giudiziaria, con ogni probabilità anche per atti di disposizione sulle spoglie mortali oggetto di estumulazione a fine scadenza, l’amministrazione cittadina, estranea alla lite, si limiterà a garantire il mantenimento dello status quo, sino a quando la controversia “cimiteriale” non sarà risolta, o con accordo tra le parti o con pronuncia del giudice. E’una misura di mera cautela e precauzione Se i tempi solitamente biblici della giustizia italiana dovessero irrimediabilmente confliggere con il timing gestionale delle operazioni cimiteriali il Comune procederà d’ufficio a liberare il loculo (il rapporto concessorio, infatti, si è già naturalmente estinto). Per prudenza ed al fine di permettere l’esercizio pieno del diritto di sepolcro (anche se in ritardo) sarà opportuno evitare, per il momento qualsiasi azione irreversibile sui resti umani rinvenuti, come lo sversamento degli stessi in ossario comune o la loro diretta cremazione, se così previsto dalla locale normativa di dettaglio. Le eventuali ossa saranno provvisoriamente raccolte il cassetta ossario, così da esser sempre identificabili e depositate in camera mortuaria cimiteriali per un periodo di ragionevole durata (un anno è perfetto!). Tutti questi passaggi necessari e supplementari (estumulazione feretro, riduzione ossa o apposita cassetta, sosta in camera mortuaria) sono pienamente tariffabili poichè tutti a titolo oneroso per il richiedente. Solo l’ossario comune resta gratuito, quale destinazione ultima per le ossa e di default contemplata dalla legge. Dovete obbligatoriamente recuperare le spese gestionali che questo aggravio procedurale inevitabilmente comporterà.
Gentilissimi, una signora ci chiede l’estumulazione da una tomba privata della salma del proprio padre deceduto da più di trentanni per trasferirlo in altro loculo, abbiamo autorizzato ma la società che ha in gestione il Cimitero comunale ha comunicato che trattandosi di vecchie sepolture dove le bare venivano poste l’una sull’altra per poter estumulare la salma in questione devono essere spostate le bare sovrapposte, su richiesta dei parenti e pagando le relative spese. La Signora minaccia denunce e chiede risarcimenti (??) è corretta la procedura? ci sono dei riferimenti normativi in base ai quali non si può intervenire nelle tombe private se non su richiesta di parte?
Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto cordialmente
Comune di Monterotondo (ROMA)
X Antonietta,
c’è poco da agitare spettri di ritorsione e minacce di denuncia se il tumulo per sua costituzione è privo del c.d. vestibolo. Questa mancanza di spazio realmente agibile per il diretto accesso ad ogni feretro, secondo alcuni glossatori del diritto funerario potrebbe pure esser conseguenza di inestumulabilità per materiale impossibilità a provvedere. Certe tombe, a calata verticale, in special modo, erano pensate perchè le bare nel tempo si sovrapponessero senza nessuna separazione. Nel tempo, i coperchi, di quelle più risalenti in particolare si sarebbero naturalmente sfondati creando a tutti gli effetti uno spazio supplementare preziosissimo sì, ma proprio fuori legge! L’unico rimedio efficace, ed esperibile davvero è l’attivazione della c.d. procedura di deroga (anche in forma minimale e senza troppi ammennicoli giuridici, in fondo a contare è la componente tecnica di questo meccanismo amministrativo). In buona sostanza i titolari della concessione possono chiedere una preventiva ispezione/ricognizione sul sepolcro a sistema di tumulazione. Con questa autorizzazione si apre il sepolcro e si estumulano tutti i feretri (compreso quello oggetto di potenziale lite), e si fa pulizia: quelli non integri saranno sottoposti a rifascio, meglio ancora sarebbe se, con il necessario consenso dei rispettivi aventi diritto a pronunciarsi, si provvedesse, laddove possibile, alla raccolta delle ossa o all’avvio a cremazione dei probabili resti mortali che si rinverranno. Questa sì sarebbe una metodologia operativa corretta per accontentare un po’tutti. Non mi “impiccherei” troppo sull’inestumulabilità applicata troppo severamente, in fondo l’operazione cimiteriale di traslazione potrebbe esser anche autorizzata, purchè su istanza di parte e dietro il versamento delle relative tariffe. Se l’accesso ad un determinato feretro è inibito, come si spera sopra dimostrato, le soluzioni si possono studiare e valutare, cosicchè si addivenga ad un’attenta ponderazione tra gli interessi in giuoco, prima di negare o rilasciare l’autorizzazione.
Buonasera scrivo dalla Calabria vorrei saper se possono coesistere nello stesso locale con lo stesso proprietario un negozio di profumeria ed un agenzia di pompe funebri, senza che venga suddiviso.
X Angela,
soluzione fantasiosa, forse, ma la Sua richiesta così perentoria ed in termini recisi: “SI'” – “NO”, richiede l’esame preventivo di molte fonti dei diritto e di altra produzione normativa locale, da cui poi discendono i diversi titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività funebre. Non è questa, dunque, la sede più propria per una ricognizione sui principali istituti giuridici coinvolti, essa necessiterebbe – ripeto – di uno scrutinio davvero approfondito dei singoli regolamenti comunali (e non solo di polizia mortuaria) applicabili al caso da Lei posto all’attenzione di questo servizio gratuito di primo soccorso funerario. Presumo anche Lei impresaria funebre o comunque persona strettamente interessata per ragioni professionali alla materia funeraria, per altro, specie in Calabria i n continua evoluzione, a causa di frequenti novelle al corpus normativo (e relativi provvedimenti di implementazione) che la Regione ha approvato.
Gentili membri della Redazione,
Mi rivolgo a voi per richiedere chiarimenti in merito a una situazione relativa alla concessione di un’area cimiteriale, che recentemente ha sollevato alcune questioni nel mio contesto familiare.
Nel dettaglio, la situazione è la seguente: un padre ottenne in concessione un’area cimiteriale per la costruzione di una cappella, ma successivamente trasferì il diritto della concessione a quattro dei suoi figli con l’accordo del Comune. Questi figli, a proprie spese, hanno costruito la cappella. Tuttavia, non esiste un atto di divisione formale tra i quattro figli, pertanto, ai fini del comune, la concessione è considerata un’unica entità.
Recentemente, sia il padre che i figli sono deceduti, e la cappella è ora di proprietà degli eredi legittimi. Due discendenti dei concessionari originali hanno chiesto il trasferimento dell’intestazione della concessione a loro favore per la propria quota parte, e il comune ha concesso tale trasferimento. Di conseguenza, uno dei discendenti, diventato titolare della concessione, ha fatto seppellire un proprio affine nella cappella ma che rispetto ai concessionari originari non ha alcun rapporto di parentela.
In questo contesto, vorrei gentilmente chiedere dei chiarimenti riguardo alle seguenti questioni:
Qual è la procedura standard per il trasferimento dell’intestazione della concessione in casi simili?
Quali sono i requisiti legali e amministrativi che devono essere soddisfatti per ottenere tale trasferimento?
Esistono delle normative o delle linee guida specifiche riguardanti la gestione delle concessioni cimiteriali in situazioni di questo tipo?
Quali sono i diritti e le responsabilità degli eredi legittimi quando si tratta di gestire una concessione cimiteriale ereditata?
Vi sarei estremamente grato se poteste fornirmi queste informazioni al più presto possibile, in modo da poter affrontare la situazione con maggiore chiarezza e consapevolezza.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra cortese attenzione, resto in attesa di una vostra gentile risposta.
X Giuseppina,
Bisogna necessariamente muovere da un preliminare inquadramento dogmatico dei vari istituti anche civilistici coinvolti. Subentro (e come, poi? A Concessionario fisso o scorrevole?) successione mortis causa negli aspetti patrimonialistici dei sepolcri privati nei cimiteri, comunione sul bene sepolcro attorno cui gravitano diritti personalissimi e di gestione, legittime aspettative proiettate nell’oscuro post mortem. Ci sarebbe molto materiale da scrutinare prima di addivenire ad una soluzione ragionevole al caso da Lei proposto.
Le dico solo, per incuriosirLa ulteriormente, che il trasferimento per atti inter vivos, cioè a contenuto privatistico, dell’intestazione in una concessione cimiteriale è VIETATO almeno a far data dal 10 febbraio 1976, quindi non proprio l’altro ieri. Si tratterrebbe, quindi, di ricostruire tutti i titoli di sepoltura vantati dalle persone effettivamente coinvolte nella lite (o presunta tale) sulla tomba, vagliarne la legittimità in una lettura a rime parallele tra regolamento comunale di polizia mortuaria ed atto concessorio. Non è semplice, nè – capiamoci subito – può essere gratuito. Istruire questa pratica, affinchè vi siano finalmente chiarezza di ruoli, limiti e responsabilità nei co-titolari e consapevolezza dei diritti da esercitare, comporta un costo economico. C’è un preciso tariffario cui fare riferimento (https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf). Se si vuole il parere motivato di un professionista si deve anche accettare l’onere corrispondente. I quesiti on demand a prescindere dalle Sue personali urgenze di solerzia e rapidità vengono evasi solitamente entro tre giorni lavorativi. Ci pare un tempo ragionevole e breve.
Buongiorno, il Comune mi ha inviato una comunicazione di revoca del loculo dove, in forza di concessione perpetua è sepolto mio nonno dal 1967. Ovvero di poter prorogare/rinnovare la concessione per altri 50 anni al costo pari o maggiore dei nuovi loculi, “motivando” che ricorrono le condizioni di cui:
>>> ….che ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285 e dell’art. 44, comma 3, del Regolamento dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria del
29 aprile 2023, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni
(rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. N. 803/1975), sono revocate
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, in quanto si è in presenza di
una grave situazione di insufficienza del cimitero comunale rispetto al presunto
fabbisogno del Comune di Micigliano e, attualmente, non è possibile provvedere tempestivamente
all’ampliamento del cimitero stesso<<<<<:
A mio parere delle tre condizioni richieste per poter revocare il loculo, ne esiste soltanto una: """non utilizzo da oltre 50 anni"". Infatti: 1) nell'area cimiteriale esiste una ampia area di terreno libera; 2) ci sono alcuni loculi disponibili per le esigenze istituzionali del Comune.
Gentilmente chiedo: In caso di ricorso al TAR come posso dimostrare la mancanza delle altre due condizioni? e soprattutto, mi conviene? Ringrazio, resto in attesa e saluto. Carlo M.
X Carlo,
si consiglia preliminarmente di consultare questa reading list che Le propongo. La consulti con calma, prima di intraprendere ogni possibile azione legale.
La revoca delle concessioni – funerali.org
Istituto della “Revoca”, una mission impossible – 2/2 – funerali.org
https://www.funerali.org/giurisprudenza/le-risalenti-concessioni-perpetue-possono-essere-oggetto-di-revoca-69211.html
Lei, gentile Carlo, formula un quesito molto circostanziato e preciso, citando sequenze di fatti, atti e relative norme giuridiche succedutesi nel tempo.
Occorre inquadrare bene diversi istituti, il loro perimetro di azione temporale, gli ambiti di competenza ed i rimedi anche extra giudiziali che la Legge pone a difesa del cittadino, quando il potere amministrativo ecceda dai suoi naturali limiti costituzionali.
Le consigliamo di rivolgersi ad un legale e valutare se sussistano o meno gli estremi per un ricorso, i tempi e i costi del ricorso, in relazione al valore dell’uso del manufatto.
La situazione da lei illustrata configura una effettiva consulenza legale.
La invito a valutare i pro e i contro prima di decidere se fare acquiescenza (ossia accettare la Decisione del Comune, senz’altro ben articolata e supportata in diritto) o resistere, nelle opportune sedi.
La P.A. di solito è ben accorta nell’impostare provvedimenti ablativi (ossia capaci di incidere negativamente nella sfera giuridica del privato cittadino) come la REVOCA, anche per la sua intrinseca gravità, spesso foriera di prevedibili liti avanti il TAR.
Se Lei decidesse, preliminarmente al fatto di rivolgersi ad un legale, di chiedere a questa redazione una ricognizione anche dogmatica dei principali sistemi di norme coinvolti e la elencazione delle sentenze in materia, quale materiale specifico ad uso suo e del professionista da Lei incaricato, dovrà seguire le procedure a titolo oneroso, indicate al seguente link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
X Manila,
dovrebbe esser tutto chiaramente spiegato al seguente link:
https://www.funerali.org/cremazione/amministratore-di-sostegno-cremazione-e-legge-30-marzo-2001-n-130-48711.html#
In caso di ulteriori dubbi o incertezze procedurali, questo spazio aperto di corrispondenza con i lettori di funerali.org sarà ben lieto di fornirLe un piccolo ausilio di: “Primo Soccorso Funerario”.
Buongiorno, alla morte di un figlio maggiorenne e successiva richiesta di cremazione, ci viene giustamente richiesta la firma di entrambi i genitori. In questo caso però la madre del defunto è invalida al 100% e il padre ha la sua tutela per decreto di Amministratore di sostegno dal tribunale ordinario. Quali norme regolano un caso di questo tipo, visto che non può firmare per lei per autorizzare la cremazione?
Grazie Manila