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Importante
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Per semplicità abbiamo suddiviso per grandi tematiche gli argomenti di interesse:
Buongiorno,
Settimana scorsa qui nel mio paese vi è stata (allerta rossa della protezione civile) una tromba d’aria. Ha causato la rottura della mia tomba familiare come tante altre nel cimitero monumentale.
Ho chiesto stamattina alla direzione cimiteriale ragguagli in merito, ma ancora non sanno darmi nessuna risposta. Mi chiedo, e chiedo a voi se potreste aiutarmi. Vi è qualche legge dove vi è un risarcimento del danno? Essendo queste cose lunghe, io ho necessità di sistemare la tomba perchè è anche scoperchiata. Posso intanto sistemare a mie spese la tomba e successivamente chiedere un risarcimento al comune??
Grazie in anticipo
x Umberto
La tomba pensiamo sia stata costruita da Lei in epoche passate su area in concessione.
Se così fosse, la proprietà del manufatto, fino al termine della concessione è sua e quindi in ogni caso il Comune non è tenuto a darle alcun risarcimento. E’ la stessa cosa come se la tromba d’aria fosse arrivata a scoperchiare la casa di sua proprietà. A meno che Lei nopn fosse assicurato per danni catastrofali l’onere è a carico del propritario della casa. Se, invece era assicurato per danni catastrofali, nei limiti indicati in polizza interviene l’assicurazione.
Per fala breve cerchi rapidamente con un telone di salvaguardare l’interno della tomba e si trovi in fretta una ditta per il ripristino (attenzione, occorre il permesso per i lavori da parte del Comune)
Buongiorno, gli Amministratori del Comune di cui sono dipendente (Azzone, provincia di Bergamo) intendono valutare la proroga indistinta di tutte le concessioni cimiteriali in essere, per limitare, a loro dire, lo “spopolamento” dei cimiteri del piccolo Comune (360 abitanti). Chiedo se questa operazione potrebbe essere fattibile. Ringrazio sin d’ora.
x Claudia
Dal punto di vista amministrativo, se abbiamo ben capito, si tratterebbe di un provvedimento che allunghi il periodo di concessione cimiteriale delle varie tipologie di tombe, ovviamente precedentemente concesse a tempo determinato. L’inumazione in campo comune resterebbe decennale, non trattandosi di concessione.
Anche se non pare possa definirsi un provvedimento contro lo spopolamento del comune, è però un provvedimento che tende a mantenere la memoria cimiteriale locale.
Ad avviso di chi scrive la questione non può interessare solo il concedente (Comune) ma pure il concessionario. Difatti l’art. 63 del DPR 285/1990 prevede, al comma 1:
Art. 63.
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta’.
E, quindi, non si può fare un prolungamento della concessione, che determina un allungamento degli oneri manutentivi sulla tomba da parte del concessionario, se questi non è d’accordo.
Inoltre occorre evitare che vi siano danni erariali per il Comune, laddove intervengano oneri per lo stesso. Il che significa che la proroga della concessione a tempo determinato (che tecnicamente è un rinnovo di concessione per un certo periodo di tempo) deve essere onerosa e, per quanto sopra indicato, deve essere acquisito il parere favorevole del concessionario alla proroga e la verifica dell’avvenuto pagamento del canone concessorio di rinnovo.
Si ritiene che la procedura corretta preveda la variazione del regolamento di polizia mortuaria comunale per individuare questa nuova procedura che non è un rinnovo ad istanza del concessionario, ma un rinnovo, su richiesta del concedente, ad un canone predeterminato e per una durata prefissata. La titolarità per la formazione della tariffa corrispondente a questo canone di rinnovo concessorio la stabilisce l’ìAmministrazione comunale, la prima volta per scelta di consiglio comunale, la seconda e successive con deliberazione di Giunta Municipale.
Ovviamente i concessionari che non accettano il rinnovo non sono tenuti a darvi seguito, ma sono però tenuti a liberare il manufatto precedentemente concesso dalle spoglie mortali ivi contenute, con oneri a proprio carico.
Buonasera,
Due anni fa è venuta a mancare mia madre che si era risposata in seconde nozze. Su volere di mia madre lei è stata cremata e le sue ceneri sono state date in affido a suo marito che le detiene nella casa dove risiedevano esattamente nella regione della Sardegna.
Ora il marito di mia madre ha deciso di mettere in vendita la casa e di trasferirsi nel Lazio, ma non ha nessuna intenzione di portare le ceneri con lui in quanto il desiderio di mia madre era di rimanere nella sua terra di origine.
Per farla breve ho chiesto al marito di mia madre di acquisire io la casa.
Potete gentilmente aiutarmi nel darmi qualche delucidazione sui documenti che dovrei fare per fare in modo che le ceneri rimangano li a casa. Qualcuno mi ha detto che forse dovrei inserire una nota nell’atto notarile con il quale acquisisco la casa.
Grazie Elisabetta
x Elisabetta
la soluzione più semplice e aderente ai suoi desideri che le ceneri restino nei luoghi sardi di origine è quella che il marito rinunci all’affidamento delle ceneri della moglie per collocarle in una nicchia (o ossarietto o comunque una tomba di cui si disponga o si acquisti la concessione) nel cimitero del luogo sardo che le interessa (ad es. nello stesso comune dove c’è la casa). Poi della casa fate quello che volete.
Se invece lei vuole comperare la casa e mantenere in quella casa le ceneri della madre, occorre che il marito di sua madre rinunci all’affido delle ceneri e contemporaneamente il comune affidi le ceneri a lei, figlia, con collocazione nella casa. E’ però da vedere se il regolamento del comune di affidamento non vieti il passaggio di urna cineraria tra affidatario uscente ed entrante. In linea di principio, se non c’è un volere contrario della defunta (che avesse a suo tempo scritto che le ceneri dovessero essere affidate solo al marito di seconde nozze), la cosa si potrebbe fare sulla base delle espressioni di volontà dell’affidatario uscente e di quello entrante.
Non c’è alcuna nota da inserire in atto notarile.
Grazie per il pronto riscontro.
Gentilissimi.
Elisabetta
Regione Piemonte.
Nonna della richiedente già tumulata in tomba di famiglia. La nipote vorrebbe ora tumularci insieme un gatto, che “la nonna aveva conosciuto”.
Come applicare nel dettaglio?
Regione Piemonte
Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)
Art. 21.
(Sepoltura e tumulazione)
1.
Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2.
L’attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3.
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
x Giuseppe
Il comma 2 dell’articolo 21 LR Piemonte 16/2024 non crea problemi per la tumulazione dell’urna di ceneri animali. Serve solo a richiamare le norme antecedenti la cremazione dell’animale, che deve poter essere svolta con le dovute garanzie per il trasporto all’impianto di cremazione animale.
Una volta che si disponga dell’urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.
Il comma 1 dell’articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c’è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!
Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l’autorizzazione comunale alla tumulazione dell’urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioé:
a) l’urna deve riportare all’esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura “di pincopallina” o comunque del nome dell’animale.
Fondamentale è chiarire che l’urna contiene ceneri animali
b) l’urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.
c) il materiale di cui sia composta l’urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente.
In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall’articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002.
“e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;”
Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.
Si tenga inoltre presente che l’urna di ceneri di animale è una “cosa” e non è tutelata da norme specifiche che invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l’art. 411).
La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 “Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale”.
Difatti ammette la collocazione dell’urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).
Infine riteniamo che l’autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso.
In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.
Conclusivamente si è ritenuto di darLe risposta ad un quesito interessante più lettori, anche se in base ai criteri di questo sito questa sarebbe stata risposta a pagamento ad un quesito, in quanto posto da operatore professionale.
Ci auguriamo che possa aver apprezzato la nostra scelta. Sappia che è possibile, in via consulenziale, predisporre schema di norme comunali da seguire per casi come questo (in sostanza 1 o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente)
Buongiorno. Un quesito sulla praticabilità in Regione Lombardia dell’istituto della prenotazione in vita per coniugi anziani. Come si deve interpretare L’art.27 – comma 6 del Regolamento Regionale 14.6.2022 n°4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n°33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), laddove recita quanto segue: “Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado”.
La frase “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa nel senso che neppure quel caso può essere ammesso, ovvero – al contrario – che il caso della prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l’unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro?
Grazie.
x Marco Turati
La frase da lei citata “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa con riferimento al “SOLO”. In sostanza ordinariamente si deve effettuare la concessione di colobario solo in presenza di feretro o di urna cineraria, ma è possibile concedere un colombario vuoto (per la tumulazione futura di coniuge) solo nel caso in cui si debba abbinare con uno pieno.
Quindi per usare le sue parole:
“prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l’unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro”
Buongiorno,
mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest’anno la coniuge (mia cognata), visto la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l’esumazione ordinaria , lei non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito e ha fatto una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossaria al comune, con la destinazione all’ossario comune.
Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso una volta che la moglie vi ha rinunciato recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?
X Sara,
di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite. Quindi se Sua cognata da con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all’ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all’ossario comune. Se, invece, Sua Cognata ha manifestato un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.
Buonasera,
sono la concessionaria di un loculo perpetuo preso prima del 1975 dove vi e’ tumulata la salma di mio padre, adesso è venuta a mancare la coniuge (mia madre), e non vuole essere cremata, io vorrei restringere mio padre per creare un posto salma all’interno del loculo perpetuo e ritumularlo nello stesso loculo con mia madre così da usufruire della concessione perpetua. I servizi cimiteriali mi hanno detto che se estumulo e restringo mio padre perdo la perpetuità del loculo e la concessione diventa a tempo indeterminato (30 anni).
E’ così come dice il comune?
X EDITH,
per un problema così complesso non è questa la sede (pubblica) di trattazione su un tema che coinvolge più aspetti afferenti alla contrattualistica cimiteriale ed alla normazione (residua?) sulla perpetuità dei sepolcri privati a sistema di tumulazione. Per risponderLe in modo confacente dovremmo disporre di esemplare dell’atto concessorio, nonchè copia del regolamento di polizia mortuaria vigente alla stipula dell’atto concessorio e di quello ad oggi in vigore (esso potrebbe contenere qualche regoletta vantaggiosa al al Suo caso: “ri-uso del loculo senza perderne la durata a tempo indeterminato”. Bisogna, insomma, scrutinare ATTENTAMENTE diverse fonti ed i differenti percorsi amministrativi davvero esperibili. Ci sono soluzioni? Difficile a dirsi, mancano troppi elementi per valutare correttamente la fattispecie da Lei rappresentata. In linea di massima, data l’intangibilità delle concessioni illimitate nel tempo, sarebbe tutto interesse del Comune incentivare la rotazione dei posti feretro, anche laddove la lettera della norma parrebbe asserire il contrario. Bisogna esaminare bene tutti i cartigli che Le ho, sommariamente, indicato. Solo così si potrà esser più precisi e chirurgici nelle eventuali azioni da intraprendere. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo. La tariffa stabilita per questa consulenza è pari al costo ordinario di un quesito a pagamento. Come extrema ratio per impellenti e delicatissime questioni in ambito di polizia mortuaria si consiglia l’iscrizione ad apposito webinar, intitolato appunto, “QUESTION TIME FUNERARIO”. e già calendarizzato per la fine di novembre 2024. In quell’occasione si potranno porre quesiti circostanziati, cui saranno fornite, in dibattito LIVE puntuali risposte.
Buongiorno,
Chiedo un consiglio o anche una dritta di come procedere..
Mio marito e mancato 6 anni fa il suo desiderio era di essere cremato e cosparso …ma non nel cimitero ( ovviamente non possibile).
Sul momento io ho deciso di prendere affidamento, pensando possa fare qualcosa dopo…
Ora ho deciso di portarlo al cimitero in una celletta, ma non è il cimitero comunale di residenza, ma vorrei portarlo nel cimitero dove sono anche i suoi genitori compresi altri parenti defunti.
Ora il problema è.. che dal comune dove vorrei portarlo mi hanno datto conferma senza problemi che posso portare comprando la celletta addirittura nella parte dove sono i genitori suoi, maaa… dal comune di residenza non mi danno il foglio di trasferimento dicendo che se rinucio al affidamento lo prendono loro e bom che non possono lasciare uscire dal comune l’urna… di regolamento comunale.
Ora io chiedo come posso fare perche non voglio portarlo al cimitero comunale di residenza…ma a quello dove sono i suoi genitori e dove mi accettano la salma….? Devo fare richiesta specifica per giusto motivo ? A chi bisogna rivolgersi..se possibile…grazie
X Mirella,
fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.
Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti:
Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di una nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto ed, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto. Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Possiamo aiutarLa davvero nel disbrigo di queste incombenze amministrative, però – sia chiaro – non gratuitamente – Il lavoro dopo tutto va retribuito! Si tratta solo di sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perchè le ceneri non restino mai incustodite, condotta ANTIGIURIDICA che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria. Gentile Mirela, cerchi di capire la nostra politica editoriale, ma bisogna interessare diversi plessi di due differenti Enti Locali, ed è il nostro mestiere, ci proponiamo, infatti, di guidarLa nella sequenza di adempimenti da intraprendere. In attesa di Sua risposta rimaniamo in stand by…
X Chiara,
qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata.
Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico.
Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria.
https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html
Milano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l’atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi?
Vi ringrazio per la vostra risposta.