Lo stato di emergenza, deliberato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 durante il governo Conte, era stato recentemente prorogato fino al 31 luglio 2021.
La durata dello stato di emergenza nazionale, peraltro, non può superare i 12 mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, e può essere prorogabile per non oltre ulteriori 12 mesi.
Lo stato di emergenza permette di attuare interventi speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, snellendo nel complesso tutte le procedure di approvazione di leggi e decreti, in particolar modo quelle in materia sanitaria, come – ad esempio – l’obbligo delle mascherine all’aperto o il distanziamento sociale.
Il governo può inoltre ricorrere ai Dpcm, quei decreti che non necessitano del passaggio di approvazione parlamentare. Anche se, in realtà, l’esecutivo Draghi ha, fino ad ora, preferito intervenire attraverso i decreti legge, che sono, invece, soggetti alla conversione in legge del Parlamento.
La proroga dello stato di emergenza mantiene, inoltre, in funzione gli organismi nati per fronteggiare la pandemia, quali il commissario straordinario ed il Comitato tecnico scientifico.
Lo smart working semplificato, in vigore senza accordo individuale tra azienda e lavoratore, proseguirà, invece, indipendentemente dalla proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021, così come prevede la legge di conversione del Dl Riaperture n. 52/2021, all’esame del Senato dopo aver incassato il via libera della Camera.