Perchè pubblicate anche le foto macabre?

Cara Redazione,
nel ringraziare per le informazioni che ci provengono dalla Vostra rivista on line, chiediamo se sia così necessario l’uso di fotografie relative a resti mortali e simili.
Sinceramente, pur essendo del settore, non ritengo così piacevole vedere certe immagini. Ovvio, se necessario, per lavoro si fa, ma se si può evitare…
L’indice tante volte invoglia la lettura dei Vs. articoli ma quando ci si trova di fronte alle fotografie (che per di più non sono di utilità per meglio capire i Vs. scritti) la reazione è quella di chiudere. Non so se questa osservazione Vi sia pervenuta anche da altri comunque era giusto esprimere il nostro parere.
 Nell’augurarVi buona giornata, salutiamo cordialmente.
l’ufficio di polizia mortuaria del Comune di C. (Emilia-Romagna).

Alla cortese attenzione dell’Ufficio per i servizi cimiteriali del Comune di C. (Regione Emilia-Romagna)

La scelta del corredo fotografico è sempre un dubbio atroce, perchè può produrre effetti imprevisti o ingenerare nel pubblico sentimenti contrastanti.
Certe immagini sono piuttosto crude , in questi casi avvisiamo sempre i lettori con una nota, appena sotto al titolo.
Purtroppo chi si occupa di polizia mortuaria deve necessariamente metter in conto un impatto visivo piuttosto violento per saper fronteggiare scientemente situazioni critiche come autopsie, recuperi salma sul luogo di incidenti stradali, operazioni cimiteriali. www.funerali.org non è propriamente una rivista per bambini, e su queste precisazioni cercheremo di impostare una politica editoriale più prudente avvertendo SEMPRE gli utenti dei contenuti adatti unicamente ad un pubblico adulto.
A nostro avviso testo e foto si integrano, perchè sono due linguaggi complementari, ed i servizi funebri, necroscopici o cimiteriali non si risolvono certo nel recitar poesie malinconiche sui cippi sepolcrali, quindi o si decide di adottare un porfolio di figure adatto alla materia, o semplicemente non si inseriscono le foto, ma così gli articoli diverrebbero illeggibili, perchè troppo pesanti.
Negli ultimi tempi la nostra rivista si è concentrata soprattutto sulle criticità del sistema cimiteriale italiano, tralasciando un po’ il versante dei funerali, ma su alcune riviste di settore dedicate unicamente all’imprenditoria funeraria (soprattutto privata) spesso compaiono pubblicità con fotografie che propongono tamponi con cui bloccare gli orefizi di un cadavere o fermagli per “cucire” bocca e labbra, e nessuno pare sconvolgersi.
È inutile stilare una hit parade del macabro per stabilire se sia più impressionante una cassa di zinco squarciata oppure un tampone da infilare nel cavo orale di un cadavere, si tratta di argomenti “estremi” che nel grande pubblico dei non addetti al lavori susciterebbero orrore, disgusto e basta.
Diverso è il discorso per i necrofori, che con queste due realtà debbono comunque convivere, e forse inziare a parlarne potrebbe aiutare a sdrammatizzare per ridurre l’affaticamento emotivo di che lavora in obitorio, in cimitero, nelle imprese funebri…
Ad ogni modo, l’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa  punisce, con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, la pubblicazione di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.
Questo principio vale per tutti i media. L’articolo 15 è stato esteso al sistema televisivo pubblico e privato dall’articolo 30 (comma 2) della legge n. 223/1990 (o “legge Mammì”). L’articolo 15 della legge sulla stampa è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza  n. 293/2000. In sostanza il divieto di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante non contrasta con la Costituzione perché è diretto a tutelare la dignità umana.
“Quello della dignità della persona umana – ha affermato la Corte – è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale”.  Bisogna intendersi sul concetto di raccapricciante e impressionante. Ci aiuta la giurisprudenza. I giudici hanno ritenuto che fossero raccapriccianti e impressionanti le foto del cadavere di Aldo Moro,  quelle del corpo in decomposizione di Alfredino (il piccolo finito nel pozzo di Vermicino); le immagini della contessa  Alberica Filo della Torre; le foto delle piccole vittime della pedofilia. “L’articolo 15 della legge sulla stampa del 1948…. non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando  – ha scritto la Corte costituzionale – vieta gli stampati idonei a turbare il comune sentimento della morale”.
Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea.
Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l’articolo 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata. Solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell’uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un’attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero.
Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana. La Cassazione (Sezione Terza Penale, sentenza  n. 23356/2001), richiamando l’indirizzo della Consulta,  ha affermato – nella vicenda che vedeva coinvolti il direttore e due redattori  di un settimanale milanese (condannati dalla Corte d’Appello di Milano alla pena di tre mesi di reclusione e di lire trecentomila di multa ) – che “l’esercizio del diritto di cronaca,  pur pienamente legittimo in una società democratica ed aperta, deve salvaguardare come valori fondamentali il comune sentimento della morale e la dignità umana tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.”
I giudici di appello – ha osservato la Suprema Corte – hanno correttamente motivato la loro decisione rilevando che le immagini della vittima dell’omicidio “sono tali da destare impressione e raccapriccio nell’osservatore di normale emotività, improntata ad impulsi di solidarietà umana, pietà per la defunta, rispetto per la sua spoglia, repulsione istintiva verso le ferite efferatamente impresse, salvaguardia della dignità della persona già uccisa in quel modo ed ulteriormente oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo, naturale esigenza di riservatezza verso l’intimità fisica personale rinforzata dalla condizione mortale del soggetto”.
Nella speranza di NON perdere il Vostro consenso, Vi formuliamo i più sinceri saluti!
La redazione di www.funerali.org

Written by:

Carlo Ballotta

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