MASE su autorizzazioni “caso per caso” degli End of waste da costruzione e demolizione

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 191718 del 23/11/2023 all’interpello promosso da un’associazione ONLUS, ha fornito indicazioni sui termini di adeguamento al Regolamento 152/2022 delle autorizzazioni “caso per caso” degli End of waste da costruzione e demolizione.
L’interpello verteva su:

  • Quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.
  • Se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

Il MASE ha risposto esaminando la normativa vigente:

  • – l’articolo 7 del D.M. 152/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” assegnava al Ministero 180 giorni dall’entrata in vigore (avvenuta il 04/11/2022) per valutare una revisione.
  • – L’art. 8 del D.M. 152/2022 stabiliva che entro lo stesso termine gli impianti adeguassero al regolamento le proprie autorizzazioni “caso per caso” al recupero degli inerti.
  • – Il termine previsto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 152/2022 concideva nel 03/05/2023.
  • – Successivamente con la norma di cui all’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, sono stati modificati i termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto in questione, prolungando fino al 03/11/2023 il monitoraggio sul Regolamento da parte del MASE e, facendo scattare a partire da tale data, il conteggio dei 180 giorni per l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III – bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il MASE ha confermato che tale scadenza è fissata al 4 maggio 2024.

Il Ministero dell’Ambiente ha informato anche che sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore.

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