Le prossime frontiere dell’eredità digitale

Quando si parla di eredità digitale si intendono tutti i dati lasciati da un defunto e contenuti in un dispositivo di memorizzazione – come ad esempio lo smartphone, il pc, il cloud, o una piattaforma di registrazione di un account – riconducibili a contatti, messaggi, foto, video, post condivisi.
Sul tema non esiste una normativa precisa in merito, ma per la prima volta in Italia un tribunale ha legiferato, concedendo agli eredi l’accesso a contenuti di questo tipo appartenenti ad un defunto.
Nello specifico, il Tribunale civile di Milano ha ordinato ad Apple – in via cautelare d’urgenza – di fornire ai genitori di uno chef venticinquenne, deceduto l’anno prima in un incidente, il recupero dai suoi account di tutti i contenuti digitali, andati persi sul telefonino distrutto nell’incidente, ma recuperabili online su cloud.
I genitori desideravano mantenere vivi i ricordi lasciati dal figlio e raccogliere in un volume, dedicato alla sua memoria, le ricette che il defunto annotava direttamente sul proprio smartphone.
Inizialmente Apple aveva risposto negativamente, appellandosi alla privacy ed alla riservatezza del proprio cliente, ancorché deceduto.
Ma il Tribunale ha ritenuto illegittima tale posizione ed ha disposto per la trasmissione dei dati richiesti dai genitori.
Qualche mese prima, in Germania, l’Alta Corte aveva intimato a Facebook di consentire ad altri genitori di accedere al profilo della figlia, morta tragicamente, per verificare se fosse stata vittima di episodi di bullismo online.
Anche in questo caso, si era intimato di trasmettere agli eredi i contenuti presenti sui social, parificandoli a ricordi cartacei, diari e lettere, senza che ciò si configurasse come violazione della privacy.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.