Il Mite ha pubblicato il Regolamento per “realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”.
Tra le misure previste una riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.
“I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”.
E’ quanto si legge nel Regolamento del Mite per il contenimento dei consumi di gas in cui si precisa tuttavia che sono fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.)
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