Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 di chiarimento su condizioni per trasporto di rifiuti urbani dopo recenti modifiche al TU ambientale

Dal primo gennaio 2021, sono entrate in vigore effettivo diverse modifiche al codice ambientale apportate dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Tra queste si ricorda come il decreto abbia cambiato la definizione di rifiuto urbano.
A seguito di tale modifica normativa il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti) dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute – negli allegati al testo unico ambientale – possono effettuare la raccolta ed il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani, in data successiva al 31 dicembre 2020, fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
VEDI testo della delibera dell’Albo dei gestori ambientali

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