Una donna, a seguito della morte dell’anziana madre, si rivolge ad un’impresa di onoranze funebri affinché quest’ultima compia le varie attività relative alle esequie della madre.
Senonché l’impresa convenuta, come emerso nel processo, compie alcune inesattezze. Dapprima indica sui manifesti l’orario del funerale errato (errore cui all’ultimo momento riesce a porre rimedio), e successivamente fornisce un tipo di a bara diversa da quella ordinata.
Dalle risultanze testimoniali emergerà come la de cuius avesse, in particolare, espresso molte volte la volontà di essere sepolta all’interno di una cassa semplice e senza ornamenti.
Invece, diversamente da quanto espressamente richiesto, l’impresa di Onoranze Funebri aveva fornito una bara con le maniglie e con alcuni fregi. Giunti a giudizio, in Tribunale,il Giudice ha respinto la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale, spiegando che non vi era “copertura costituzionale”.
Così scrive in particolare: “Tuttavia, non si rinviene alcuna norma di rango costituzionale che, tutelando un corrispondente diritto della V., consenta il risarcimento di tale danno in caso di mero inadempimento contrattuale. Il confronto con il dolore patito per la perdita di un congiunto non è infatti possibile; la tutela dell’integrità della famiglia non è stata lesa, nella fattispecie concreta, dal momento che i fatti imputabili alla convenuta si sono verificati dopo la morte della madre dell’attrice e non hanno interrotto alcun legame tra la Q. e la V..
Questa domanda di risarcimento deve dunque essere respinta.”
Ricordate gente: d’ora in vanti si va dall’impresario funebre con una foto o un disegno di come si vuole la bara!!