La Legge 30 marzo 2001 n. 130 all’art. 3, è una strana Legge: in modo un po’ sibillino, o forse, molto salomonico, parla di qualsiasi altra manifestazione di volontà non codificata tra quelle “istituzionali”, già tipizzate e previste nominativamente dallo stesso Legislatore. E se qualcuno dichiara il proprio volere in ordine alla cremazione del proprio cadavere su un supporto informatico o telematico, ancorchè certificato nella sua autenticità da apposito ente?
Ritorniamo, allora, ancora una volta, a scrutinare le modalità di espressione della volontà alla cremazione per come sono tratteggiate dalla vigente e confusa normativa, a grave rischio di incostituzionalità, perché l’opzione cremazionista rientra certamente tra i diritti sociali e civili che devono esser garantiti a tutti i cittadini, sull’intero territorio della Repubblica.
In quest’ingrato compito ci soccorre un bell’articolo focus di Stefania Raffaelli, pubblicato su “Lo Stato Civile Italiano, S.E.P.E.L. edizioni”, da cui trarremo spunto per qualche nostra ulteriore riflessione di approfondimento.
In particolare, vogliamo soffermarci sulla prima (e principale) forma cui il legislatore abbia attribuito consistenza legale, ovvero la volontà resa dal defunto, il quale – ancora in vita – abbia ritenuto di voler formalizzare e cristallizzare la propria decisione di essere cremato.
Come purtroppo sappiamo, in materia di cremazione, si sovrappongono vari interventi normativi e novelle legislative di diverso grado e “livello”, nella complessa gerarchia tra le fonti del diritto funerario: da un lato abbiamo, leggi regionali di derivazione statale le quali si rifanno integralmente al D.P.R. n.285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e la stessa L. n.130/2001 in materia di cremazione che quel Regolamento Nazionale avrebbe dovuto modificare; ispirando i principi di una riforma d’alto respiro a tutto il corpus normativo di polizia mortuaria, dall’altro le singole Leggi Regionali promulgate sul punto dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, stante la propria (nuova) potestà legislativa concorrente in materia sanitaria.
Non potendoci inoltrare, in questa sede, nell’analisi delle ardite (e patologiche?) filosofie legislative adottate dalle singole Regioni, ci dedicheremo ad evidenziare le caratteristiche essenziali che tale manifestazione di volontà deve avere secondo il legislatore statale, nella consapevolezza che – in molti casi – la normativa regionale ha richiamato esplicitamente e recepito le indicazioni contenute nella L. n.130/2001, così, in assenza di una norma regionale – è la sola normativa statale che dovrà trovare applicazione, giusto per non ricadere nella criticità di illegittimità costituzionale – a ragione – paventate prima.
E’bene precisare, tuttavia, come – in presenza di una dichiarazione formulata del defunto – sia a favore che in opposizione alla cremazione, la volontà di altri soggetti non acquisti alcuna validità giuridica e che solo in mancanza di essa il coniuge o i parenti possono pronunciarsi non è dato sapersi se motu proprio o come semplici nuncius (si veda la circ. min. 1 settembre 2004 n. 37)
La Legge n.130/2001 ha sostanzialmente confermato il quadro tracciato nel collaudato solco dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 all’articolo 3, comma 1, lett. b) punti 1 e 2, richiedendo in primis la disposizione testamentaria del defunto ovvero l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati […].
Non sembrerebbe, dunque, sussistere alcun interrogativo circa le caratteristiche che la volontà del defunto debba possedere per avere giuridica rilevanza e costituire il titolo fondante per l’adozione del relativo provvedimento da parte dell’Ufficiale dello Stato civile, ovvero la forma scritta (disposizione testamentaria o iscrizione ad una So.Crem) che implica, di conseguenza, anche la certa riconducibilità della dichiarazione all’interessato.
Un dubbio, tuttavia, può sorgere spontaneo dalla lettura della fattispecie descritta al numero 3 del comma 1 dell’art. 3 L. n.130/2001.
Questa costruzione a maglie larghe della norma ha condotto – al contrario – a sostenere le tesi più fantasiose e spericolate, ma pur sempre corroborate da autorevole dottrina: ad esempio la volontà del defunto potrebbe essere esternata in varie forme:
- solo verbalmente e quindi, riportata dai familiari in apposito processo verbale (1)
- Oppure palesata per iscritto, ma contenuta in foglietti, cartoncini et similia, talvolta di improvvisa ed improbabile provenienza, muniti di una semplice sottoscrizione.
Questo è il caso che qui interessa: quale importanza potrà o dovrà attribuirsi ad una dichiarazione così enunciata?
Potrà o dovrà l’ufficiale dello stato civile, stante la competenza funzionale affidatagli dalla L. n. 130/2001, autorizzare la cremazione del defunto?
A parere della Redazione di questo blog, la manifestazione di volontà alla cremazione rinvenuta in un documento scritto di proprio pugno dal defunto mentre era ancora in vita (dopo sarebbe un po’ difficile!) può costituire, anche se postumo, un valido presupposto al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, ma a condizione che sia accertata l’origine e la riconducibilità al de cuius.
Se osserviamo bene, un cartiglio di siffatta natura deve considerarsi, a tutti gli effetti, un testamento, essendo questo un atto unilaterale con il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o parte delle proprie sostanze, ovvero detta disposizioni avente carattere non patrimoniale ex art. 587 comma 2 cod. civile: fra le quali rientra, evidentemente ed a buon diritto, la scelta della destinazione della salma e della sua eventuale cremazione cfr. “electio sepulchri”.
Se la scheda è redatta di proprio pugno direttamente dall’interessato, si parla, poi, di testamento olografo: esso presenta l’indubbio vantaggio di poter essere confezionato dall’interessato in ogni momento e senza alcuna spesa, su un qualsiasi supporto cartaceo, anche insolito. Per poter ottenere efficacia, tuttavia, il testamento olografo (2) deve essere pubblicato da un notaio: in tale modo il contenuto dell’atto diventa noto agli interessati ed acquisisce eseguibilità giuridica.
Ciò vale, dunque, anche per quanto concerne il documento contenente la manifestazione di volontà alla cremazione redatta di pugno e, per così dire, ‘informalmente’ dal de cuius:
l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà dunque richiederne la pubblicazione dal notaio nelle forme di legge, onde poter accertarne l’autenticità e la riconducibilità della volontà così espressa al defunto.
La pubblicazione si svolge con le modalità descritte dall’articolo 620 Cod. Civile. L’ufficiale dello stato civile potrà dunque ricevere la richiesta di cremazione da qualsiasi soggetto (anche l’incaricato dell’impresa funebre) che si preoccupi di far pervenire il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio ed autorizzarla.
Piccola nota a latere:
Rimane comunque un quesito irrisolto: chi sostiene la spesa della pubblicazione del testamento olografo? Se il “pizzino” viene depositato nelle mani dell’Ufficiale dello Stato Civile, ciò potrebbe costituire un bel problema a questo riguardo…
La risposta è abbastanza semplice: ovviamente l’onere della pubblicazione del testamento è necessariamente a carico della parte che ne chiede l’esecuzione, alla stregua di chi chiede di trascrivere un atto ed ha bisogno del traduttore. Il fatto che il “pizzino'” venga esibito all’Ufficiale di Stato Civile non ha fondamento logico, la manifestazione di volontà può essere recepita solo se integra le forme di legge e il “pizzino” acquista giuridica rilevanza solo se pubblicato da notaio. Spetta dunque a chi ha interesse provvedervi ed assumersi i conseguenti oneri.
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(1)In questa sede non si affronterà il discusso tema relativo all’oggetto della manifestazione di volontà del coniuge/dei parenti, ovvero se essi -in assenza di scelta del de cuius – siano chiamati ad esprimere una propria volontà alla cremazione ovvero se essi riportino soltanto la volontà espressa in tal senso dal defunto quando ancora in vita.
(2) Art. 602 c.c.:Testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.