Verbale sul corretto confezionamento del feretro in capo all’addetto al trasporto: dichiarare il falso costa caro!

Ormai quasi tutte le Regioni che abbiano affrontato compiutamente, anche se in modo disordinato e disomogeneo, la riforma dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, demandano all’addetto al trasporto funebre la responsabilità, prima di spettanza sanitaria ex Paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativo dell’art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di controllo sul corretto confezionamento del feretro.

In Emilia-Romagna (il caso di specie in esame, ormai generalizzato, è estensibile anche al altre ed analoghe esperienze regionali) l’attestato di garanzia per il trasporto di cadavere trova fonte nella determinazione del responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004 (anche in B.U.R. Emilia-Romagna n. 144, parte II, del 27 ottobre 2004, provvedimento emanato ad implementazione dell’art. 10 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.).

Si precisa che il modello dell’attestato di garanzia da impiegare deve esser conforme a quello di cui all’allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia Romagna 6/1072004 n. 13871, e nella stessa determinazione è esplicitamente indicato che tale procedura è pure sostitutiva di quella di cui all’articolo 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, per i trasporti funebri internazionali esclusi dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937.

In particolare, l’art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. individua in capo agli addetti al trasporto l’attestazione scritta dell’esecuzione delle seguenti verifiche preliminari al trasporto stesso, tant’è vero che nessuna struttura cimiteriale è legittimata ad accogliere un feretro sprovvisto di tale documentazione, complementare al decreto di trasporto.

identità del defunto (https://www.funerali.org/attivita-funebre/come-accertare-lidentita-del-de-cuius-prima-del-trasporto-437.html) con quella del cadavere per cui è stato autorizzato il trasporto
b) corrispondenza del feretro appropriato in relazione al tragitto, al luogo di destinazione, alla tipologia di pratica funebre richiesta;
c) avvenuto e regolare confezionamento e sua chiusura, operazione, questa che presuppone, altres ed in subordineì;
d) l’apposizione di un sigillo recante, almeno, la denominazione del comune che ha autorizzato l’esercente l’attività funebre all’esercizio di tale attività (art. 13 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) e il numero dell’autorizzazione di cui sia in possesso e e) la verbalizzazione di tali attività compiute, nello specifico, con la compilazione e sottoscrizione dell’anzidetto verbale di garanzia.

La previsione dell’art. 10, comma 8 L.R.Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., produce la conseguenza secondo cui gli addetti al trasporto di cadavere vengono a trovarsi nella condizione di incaricati di pubblico servizio ex Art. 358 C.P., o secondo altri giuristi di esercenti servizio di pubblica necessità (posizione che, per altro, era già stata individuata dal punto 5.4), secondo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), sussistendo le condizioni previste dall’art. 358 C.P., siccome si è in presenza di un’attività disciplinata delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri propri di quest’ultima.

Qualora l’addetto al trasporto di cadavere, nell’adempiere le funzioni attribuitegli dall’art. 10, comma 8 L.R.Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., ometta di indicare nell’attestazione di garanzia l’azione di controllo svolta, in quanto da lui dovuta in forza dalla legge regionale, o riporti dati non corrispondenti alla realtà, questo comportamento antigiuridico integra la figura di reato rubricata come falsità ideologica (artt. 479, 480, 481 C.P.), per l’estensione di cui all’art. 493 C.P. (eventualmente, in concorso con i reati di falsità materiale di cui agli artt. 476, 477 e 478 C.P.).

Trattandosi di illeciti penali perseguibili, tutti, d’ufficio, opera quanto previsto dall’art. 331 C.P.P. che comporta la necessità dell’immediata segnalazione alla Magistratura (dovere che, se omesso o ritardato, espone il pubblico ufficiale omittente al reato considerato all’art. 361 C.P.).

Si potrebbe osservare come l’art. 493 C.P., nel dilatare agli incaricati di pubblico servizio la portata delle disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali, faccia riferimento agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, possa essere valutato come non pertinente, dato che gli addetti al trasporto di cadavere non hanno, tecnicamente, tale qualificazione.

Tale dubbio ermeneutico avrebbe avuto logico fondamento sino a quando la qualità di incaricati di pubblico servizio fosse stata individuata, solo in via interpretativa (come avvenuto con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), esso, però è positivamente superato nel momento in cui la norma di legge regionale sopra indicata ha, espressamente, affidato agli addetti al trasporto di cadavere tali mansioni ufficiali con la conseguente e connessa titolarità all’attribuzione di pubblica fede all’atto di verbalizzazione dell’adempimento di tali atti d’ufficio.

Tuttavia, proprio un richiamo strettamente testuale all’art. 493 C.P. potrebbe consentire di argomentare a favore dell’inapplicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità compiute da pubblici ufficiali rispetto a tale specifica posizione di incaricati di pubblico servizio, aspetto che, per altro, non può essere apprezzato se non sollevato in corso di giudizio, restando in ogni caso una tale valutazione, evidentemente pre-giudiziale, sottratta alla seppur prudente ponderazione del pubblico ufficiale che, avendo notizia di tali fatti, sia chiamato ad ottemperare all’obbligo della denuncia all’A.G. ai sensi dell’art. 331 C.P.P.

Accanto agli aspetti penali, si deve considerare come, probabilmente, nelle ipotesi in cui si abbia un’incompletezza dell’attestazione o una sua non veridicità (ad esempio, laddove si impieghino casse non rispondenti alla singola fattispecie di trasporto di cadavere, oppure altrimenti il confezionamento del feretro non tenga conto delle disposizioni che regolano la chiusura del cofano, oppure quando il trasporto non avvenga con le modalità prescritte), trovano applicazione altresì le disposizioni di diritto punitivo di cui:

– all’art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall’art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, e con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 che importano l’elevazione della sanzione amministrativa da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro (che, per altro, può essere oggetto di oblazione in via breve, entro 60 giorni dall’accertamento e contestazione dell’infrazione, con il versamento della somma di 3.098,00 euro), per la violazione della parte normativa espressamente prevista dal regolamento statale (https://www.funerali.org/cimiteri/sanzioni-davvero-efficaci-328.html);

– se invece l’infrazione è riconducibile ad una materia specifica prevista dalla sola Regione, si applica l’articolo 7 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 e nel caso di mancata e puntuale regolamentazione comunale la sanzione oscilla tra un minimo di 1350,00 e un massimo di 9.300,00 euro (e in tal caso l’oblazione comporta il versamento di 2.700,00 euro, qualora il regolamento comunale non abbia individuato la specifica sanzione edittale).

– Per l’eventuale contravvenzione al solo regolamento comunale di polizia mortuaria si rammenta l’Art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dalla Legge n.3/2003

E’di rigore un ultima precisazione: tali sanzioni amministrative pecuniarie non sono alternative alle sanzioni penali, ma concorrenti con esse (se sussistano entrambe le fattispecie di illecito).

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Carlo Ballotta

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