Urne cinerarie e caratteristiche dei materiali costruttivi

Gli interrogativi sottoposti al prudente giudizio di questa redazione, attengono ad aspetti strumentali che non rinvengono una puntuale regolazione di dettaglio, neppure nella Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e successivamente nel sovraordinato D.M. 1 luglio 2002 adottato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge n. 130/2001, e lasciano così all’industria funeraria la possibilità di sbizzarrirsi con le soluzioni più pratiche, funzionali o ardite.

Ad esser chiaro ed incontrovertibile è unicamente lo scopo ultimo di queste disposizioni, nel senso che neppure l’art. 8 legge 30 marzo 2001, n. 130, considera, in modo specifico le caratteristiche tecniche per la realizzazione delle urne cinerarie, ma unicamente teorizza una definizione dei materiali per la costruzione delle bare a basso impatto ecologico (ma il relativo decreto non è mai stato emanato, almeno ad oggi).

Il fine ultimo è indicato all’art. 3, lett. e) l. 30 marzo 2001, n. 130, laddove il Legislatore detta, del tutto genericamente, sia l’obbligo della sigillatura dell’urna sia l’esigenza dell’identificazione del defunto, attraverso l’indicazione dei suoi estremi anagrafici in modo indelebile (dPCM 3/8/1962???).

Il sistema di raccolta dove vengono confezionate le ceneri deve presentare proprietà di durata coerenti con la modalità di conservazione (a rigore, si potrebbe sostenere che tali qualità strutturali, sostanzialmente di impermeabilità e tenuta stagna della chiusura, debbano persistere nel tempo fino al momento (eventuale) in cui il pietoso contenuto dell’urna cineraria sia destinato ad essere disperso o nel cinerario comune o nelle aree appositamente predisposte nei cimiteri o, addirittura, in natura.

Va anche rimarcate le indicazioni, tassative e categoriche, dell’art. 343 T.U.LL.SS., che impone, sempre come obiettivo da perseguirsi, pur con una certa libertà di forma, la garanzia da ogni profanazione, termine in cui rientra pure un ipotetico sversamento (art. 411 Cod. Penale), anche se accidentale, del contenuto dell’urna cineraria (ciò oltretutto, importa l’esigenza ineludibile, che siano impiegati materiali non frangibili).

Tali questioni, per altro, possono essere oggetto di disciplina all’interno del Regolamento comunale di polizia mortuaria, sia quando si tratti di normare l’attività di impianto di cremazione esistente nel comune, sia quando si tratti di conservare nei cimiteri del comune le urne cinerarie.

Quanto, poi all’identificabilità del defunto cui ricondurre le ceneri, resta ferma la facoltà di impiego di recipienti diversi, essi, però, devono rispondere a quelle caratteristiche di solida continuità e inalterabilità precedentemente indicate (ad esempio, se si usano collanti o altre paste adesive, tale soluzione può essere oggetto di valutazione richiedendo l’esibizione della scheda tecnica del prodotto o, in difetto, provvedendo ad assicurare gli elementi identificativi all’urna con modalità che offrano la necessaria garanzia di durata).
Nell’ipotesi di utilizzo di urne in particolare materiale o di foggia specifica, spetta a chi ritienga di farne impiego, adottare le modalità che, caso per caso, siano necessarie ad assicurare la durevolezza dei dai identificativi del defunto, i quali possono anche essere apposti direttamente sull’urna, aspetti cui può essere provveduto anche prima del collocamento, all’interno dell’urna, delle ceneri.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Urne cinerarie e caratteristiche dei materiali costruttivi

  1. Buongiorno,
    gentilmente avremo bisogno di un chiarimento.
    A Ferrara abbiamo il crematorio ubicato all’interno della Certosa monumentale e a pochi metri dal Cinerario Comune ove vengono “liberate” le ceneri delle cremazioni derivanti da estumulazioni ed esumazioni di defunti per i quali è stato dichiarato il disinteresse scritto o tacito alla conservazione.
    Essendo alla fine una dispersione, se pur all’interno del cimitero , è sufficiente “trasportare” le ceneri dal crematorio al cinerario contenute in un sacchetto di poliaccoppiato di alluminio debitamente sigillato e con applicata un’ etichetta indelebile riportante i dati anagrafici del defunto? Il sacchetto può fungere da urna se rispetta le caratteristiche previste dalla normativa? (infrangibilità e resistenza).
    Infine ci sono alternative più semplici di trasporto ceneri nel caso specifico.

    Nel caso in cui la dispersione sia sempre nel cinerario comune ma richiesta dagli aventi titolo possiamo usare il medesimo sacchetto in poliaccoppiato di alluminio?

    Grazie infinite

    1. X Ferrara tua SRL

      1) se cremazione e dispersione avverranno nello stesso cimitero non è obbligatorio alcun decreto di trasporto, è invece necessaria e sufficiente la registrazione del trasferimento negli appositi libri cimiteriali.

      2) ogni cremazione anche di resto mortale deve esser singola, il suo completo esito (le ceneri) deve esser raccolto in urna cineraria (Art. 343 R.D. 1265/1934, art. 80 D.P.R. n. 285/1990, paragrafo 14 della circ. min. n. 24/1993 ed art. 4 comma 1 lett. e) D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. n. 130/2001).

      3) La tariffa della cremazione comprende già la fornitura di un’urna standard, definita tecnicamente: “sistema di raccolta ceneri”).

      4) L’urna anche secondo la L. n. 130/2001 deve esser sigillata e constare di materiale resistente ed infrangibile.

      Alla luce della vigente normativa si ritiene, anche per semplici trasporti di ceneri intra moenia coemiterialia, indispensabile il ricorso alla classica urna cineraria, non si nasconde, però, come alle volte le ceneri vere e proprie siano realmnente confezionate in sacchetto plastico e solo successivamente deposte in altro contenitore non flessibile.

      Per ovviare al problema posto, una soluzione praticabile potrebbe essere
      l’utilizzo del sacchetto di poliaccoppiato di alluminio come indicato da Voi
      da collocarsi però in un’urna all’uopo dedicata, unicamente
      per il trasporto e successiva collocazione in cinerario (e pertanto
      riutilizzabile successivamente).

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