Premessa di ordine generale: i Comuni hanno potestà regolamentare loro spettante per l’art. 7 testo unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cioè “ … nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni …”, ma anche quella loro attribuita dall’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. cioè: “ …in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. …“.
Senza discutere più di tanto se si tratti di due distinti poteri di porre diritto, emanando norme apposite, il primo avente fonte un norma di rango primario (legge), il secondo nella Costituzione, si osserva come l’art. 13 del già citato testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. attribuisca ai comuni funzioni (amministrative) ricorrendo ad una formulazione “in negativo” ( …. tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze …”), cioè non con un conferimento diretto, ed esplicito, quanto in termini residuali rispetto a quanto non sia stato, espressamente, devoluto, per legge, ad altri soggetti istituzionali, giù per i rami degli apparati statali.
Un fattore di individuazione, diretta (per così dire) di titolarità in tema di polizia mortuaria si avrebbe, ad es. anche nell’art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, senza la pretesa di esser esaustivi poichè tale statuizione è ribadita in più momenti storici dal Legislatore con atti di diverso livello e portata, nel variegato panorama legislativo italiano in campo funerario (su tutti: D.M. 28 maggio 1993).
Addirittura la provvista di casse funebri, il trasporto al cimitero (in regime, per altro, di privativa) e la stessa gestione cimiteriale sarebbero già stati obblighi per i Comuni previsti ed enunciati addirittura dai vecchi T.U. Leggi Provinciali e Comunali.
L’art. 21 comma 3 cit. seppure ancora in via provvisoria enumera alcune (sei) funzioni fondamentali, precisando che queste debbano individuarsi nei termini stabiliti dal comma 2 precedente.
Ciò consente di ricordare come nel contesto del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, all’interno della funzione sociale, fosse espressamente indicato il servizio necroscopico e cimiteriale, nella formazione del bilancio comunale.
Per altro, questa constatazione, smarrisce abbastanza il proprio significato più profondo, quando si ponderi attentamente su come, indipendentemente dalla determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, comma 2, lett. p) Cost.), si abbia, in materia, già un’altra assegnazione, esplicita, di una data responsabilità ai Comuni.
Quest’ultima risulta da norma di rango anch’essa primario: infatti l’art. 824, comma 2 Cod. Civile (che è un corpus normativo “quadro”, ancorchè formalmente legge ordinaria), nell’assoggettare i cimiteri (ed i mercati comunali, ma tali spazi attrezzati non interessano in questa sede) al regime dei beni demaniali, comporta l’effetto che la funzione cimiteriale non possa che essere trattata se non come un compito affidato direttamente al comune.
Ragion per cui, ulteriormente, sussiste potestà regolamentare in capo ai comuni … in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento di tale funzione, cioè della funzione cimiteriale (e, per altri fattori di analisi (che, per ragioni di brevità (e non pertinenza), si omettono), anche per quella necroscopica, nella sostanza riferibile all’impianto ed esercizio delle strutture di cui agli artt. 12 e 13 (e, se del caso, anche dell’art. 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Con queste argomentazioni si giunge inevitabilmente all’esigenza di porre la questione principale in altra prospettiva:
la regolazione dell’attività funebre, in quanto attività economica svolgentesi nel mercato, e, per questo, rientrante nella potestà legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) può costituire materia di potestà regolamentare da parte dei Comuni?
Avendosi presente l’art. 117, comma 6 Cost., la potestà regolamentare spetta, di norma, al medesimo soggetto cui spetta la potestà legislativa, con due eccezioni, quella per cui lo Stato può delegarla alle Regioni, oppure quella (terzo periodo) riconosciuta a livelli di governo privi di potestà legislativa.
Queste precisazioni tecniche permettono di asserire secondo logica e legittimità come sia quanto meno improprio che il Regolamento comunale di polizia mortuaria affronti aspetti, anche di mero procedimento, che attengono alla materia dell’attività funebre, essendo questa riferibile, senza grandi criticità ermeneutiche, a quanto contemplato dall’art. 117, comma 2, lett. e) Cost.