Trasporto salma dal luogo del decesso all’abitazione – Normativa della Regione Piemonte

Quale paradigma di questa breve disamina assumo il nuovo sistema funerario adottato dalla Regione Piemonte, che scaturisce da apposita L.R., con relativo regolamento d’implementazione, ed altri provvedimenti attuativi promanati a cascata dai plessi amministrativi della Regione stessa.
Come atto preliminare si premette che la complessa ed articolata normativa regionale piemontese, pur non operando una espressa distinzione semantica e soprattutto funzionale tra “salma” e “cadavere”, di fatto, ai fini del trasporto, disciplina molto diversamente le due fattispecie.
Quanto al trasporto salma, infatti, la legge regionale n. 15 del 2011, all’art. 3 prevede che in caso di espressa istanza dei familiari la “salma” – cioè il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell’accertamento di morte (= visita necroscopica) – possa essere trasferito, per il periodo di osservazione, su certificazione del medico curante o comunque del sanitario intervenuto in occasione del decesso, dal luogo in cui si trova, presso:
1 – l’obitorio;
2 – il servizio mortuario delle strutture ospedaliere;
3 – apposite strutture adibite al commiato.

L’art. 11, 6° comma, del Regolamento n. 7/R del 2012 contempla, poi, sempre a richiesta dei familiari, e con onere a loro carico, il trasporto salma anche all’abitazione propria del defunto o dei familiari per il periodo di osservazione.
La certificazione medica attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Tale precetto è confermato al 5° comma, dell’art. 11 del Regolamento n. 7/R del 2012. Se vi è richiesta dei familiari l’onere per il trasporto è a carico dei familiari richiedenti.
A sua volta, l’art. 8, 1° comma, della legge regionale n. 15/11 disciplina il trasporto del cadavere dal luogo di decesso al luogo di onoranze compresa l’abitazione.
Anche l’art. 8, 1° comma, del Regolamento n. 7/R 2012 conferma il trasporto del cadavere all’abitazione privata.

Ciò premesso, avventuriamoci nella disamina del seguente caso di notevole valore didascalico: decesso avvenuto sulla pubblica via e le autorità (carabinieri, magistrato di turno) hanno comunicato che “la salma è a disposizione dei familiari, non ravvisandosi alcun reato”, con questo attestando la esclusione di ogni rilevanza penale o interesse di giustizia.
La salma, quindi, rientra nella piena disponibilità dei familiari: essa può essere trasportata, su loro richiesta, dal luogo del decesso (pubblica via) alla abitazione del defunto o dei familiari per il periodo di osservazione sulla scorta del certificato del medico che ha assistito al decesso, poiché il fatto de quo è perfettamente sovrapponibile alla fattispecie di cui all’art. 11, 6° comma, del Regolamento del 2012.
Se il trasporto avviene su richiesta dei familiari il relativo onere sarà a carico degli stessi.

Nel caso di conflitto tra normativa statale e normativa regionale, prevale la seconda trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva della Regione, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, a meno che la norma regionale operi espresso rinvio a quella statale.
La legge regionale, sin tanto che non sia dichiarata incostituzionale, va applicata.
Sarebbe, poi, ammissibile un (relativamente) possibile e successivo trasporto della salma dal deposito di osservazione/camera mortuaria presso cui è stata trasportata all’abitazione privata per il periodo di osservazione, sempre a richiesta dei familiari?
Si è risolutamente del parere che la risposta sia negativa.
In effetti, qualora il trasporto sia stato originariamente disposto, su richiesta dei familiari e su attestazione del sanitario, presso il deposito d’osservazione, servizio mortuario sanitario, obitorio…, in quel luogo deve essere portato a termine il periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte dal medico necroscopo, essendo stati avvisati i responsabili della struttura ricevente, il Comune del decesso, quello dove è destinata la salma e l’ASL competente per territorio, da parte dell’incaricato del trasporto a “cassa aperta”.

Written by:

Carlo Ballotta

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