Quale paradigma di questa breve disamina assumo il nuovo sistema funerario adottato dalla Regione Piemonte, che scaturisce da apposita L.R., con relativo regolamento d’implementazione, ed altri provvedimenti attuativi promanati a cascata dai plessi amministrativi della Regione stessa.
Come atto preliminare si premette che la complessa ed articolata normativa regionale piemontese, pur non operando una espressa distinzione semantica e soprattutto funzionale tra “salma” e “cadavere”, di fatto, ai fini del trasporto, disciplina molto diversamente le due fattispecie.
Quanto al trasporto salma, infatti, la legge regionale n. 15 del 2011, all’art. 3 prevede che in caso di espressa istanza dei familiari la “salma” – cioè il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell’accertamento di morte (= visita necroscopica) – possa essere trasferito, per il periodo di osservazione, su certificazione del medico curante o comunque del sanitario intervenuto in occasione del decesso, dal luogo in cui si trova, presso:
1 – l’obitorio;
2 – il servizio mortuario delle strutture ospedaliere;
3 – apposite strutture adibite al commiato.
L’art. 11, 6° comma, del Regolamento n. 7/R del 2012 contempla, poi, sempre a richiesta dei familiari, e con onere a loro carico, il trasporto salma anche all’abitazione propria del defunto o dei familiari per il periodo di osservazione.
La certificazione medica attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Tale precetto è confermato al 5° comma, dell’art. 11 del Regolamento n. 7/R del 2012. Se vi è richiesta dei familiari l’onere per il trasporto è a carico dei familiari richiedenti.
A sua volta, l’art. 8, 1° comma, della legge regionale n. 15/11 disciplina il trasporto del cadavere dal luogo di decesso al luogo di onoranze compresa l’abitazione.
Anche l’art. 8, 1° comma, del Regolamento n. 7/R 2012 conferma il trasporto del cadavere all’abitazione privata.
Ciò premesso, avventuriamoci nella disamina del seguente caso di notevole valore didascalico: decesso avvenuto sulla pubblica via e le autorità (carabinieri, magistrato di turno) hanno comunicato che “la salma è a disposizione dei familiari, non ravvisandosi alcun reato”, con questo attestando la esclusione di ogni rilevanza penale o interesse di giustizia.
La salma, quindi, rientra nella piena disponibilità dei familiari: essa può essere trasportata, su loro richiesta, dal luogo del decesso (pubblica via) alla abitazione del defunto o dei familiari per il periodo di osservazione sulla scorta del certificato del medico che ha assistito al decesso, poiché il fatto de quo è perfettamente sovrapponibile alla fattispecie di cui all’art. 11, 6° comma, del Regolamento del 2012.
Se il trasporto avviene su richiesta dei familiari il relativo onere sarà a carico degli stessi.
Nel caso di conflitto tra normativa statale e normativa regionale, prevale la seconda trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva della Regione, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, a meno che la norma regionale operi espresso rinvio a quella statale.
La legge regionale, sin tanto che non sia dichiarata incostituzionale, va applicata.
Sarebbe, poi, ammissibile un (relativamente) possibile e successivo trasporto della salma dal deposito di osservazione/camera mortuaria presso cui è stata trasportata all’abitazione privata per il periodo di osservazione, sempre a richiesta dei familiari?
Si è risolutamente del parere che la risposta sia negativa.
In effetti, qualora il trasporto sia stato originariamente disposto, su richiesta dei familiari e su attestazione del sanitario, presso il deposito d’osservazione, servizio mortuario sanitario, obitorio…, in quel luogo deve essere portato a termine il periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte dal medico necroscopo, essendo stati avvisati i responsabili della struttura ricevente, il Comune del decesso, quello dove è destinata la salma e l’ASL competente per territorio, da parte dell’incaricato del trasporto a “cassa aperta”.