Il trasporto della salma nella immediatezza del decesso.
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Polizia Mortuaria e riforma del sistema sanzionatorio: dall’ingiustizia all’impunità!
Secondo un’antica, tenace, concezione del diritto le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di esser suscettibili di attuazione forzata o sarebbero, comunque, garantite dalla predisposizione per l’ipotesi di trasgressione di conseguenza in danno del trasgressore chiamata: “sanzione”. Una norma non dotata di questo deterrente è da sempre definita “norma minus quam perfaecta” Per capire davvero quanto sia diventato complicato barcamenarsi nell’attuale quadro (pluri)-legislativo, frammentario e caotico, vediamo – ad esempio – come procedere in
Funerali… a “cassa aperta”?!!
Regione Puglia: è legittimo provvedere alla definitiva sigillatura del feretro, solo una volta giunti in cimitero, per la tumulazione? Per esteso: si possono celebrare i funerali a “cassa aperta”? Come prima chiosa di diritto funerario, va sempre tenuta separata e scissa la circostanza del trasporto di salma, rispetto a quella del trasporto di cadavere, sono, infatti, due istituti, di cui il primo altamente innovativo, governati in modo diverso, e, precisamente, dagli artt.10 e 10.bis L.
Lombardia: note chiose e commenti alle disposizioni sui trasporti salma – Parte II
Modalità di disposizione di trasporto di salma È necessaria la volontà espressa, si ritiene per iscritto, del familiare, che individua l’impresa titolata al trasporto della salma. La legge n. 22/2003, però, non precisa in quale forma la volontà di disposizione debba estrinsecarsi. È di rigore una precisazione: il trasporto salma a “cassa aperta”, se deliberato dal famigliare per un suo legittimo desiderio, è sempre riconducibile alla fattispecie del trasporto funebre, inteso come servizio a domanda
Lombardia: note chiose e commenti alle disposizioni sui trasporti salma – Parte I
Mentre aspetta la sua naturale revisione, dovuta alla nuova Legge, non cassata dalla Consulta, dopo l’impugnativa del Governo Il regolamento regionale attuativo n. 6/2004 dell’allora Legge n.22/2003 affronta la tematica dei trasporti funebri con gli Artt. 35, 39, 40 e 41. Cerchiamo, ora, di suddividere queste disposizioni in macro aree tematiche: Trasporti salma (Art 39 Reg. Reg. n. 6/2004): Ai sensi del paragrafo 7 Circ. n. 21/2005 il trasporto di salma dal luogo di decesso
Regione Lombardia – Regolamento n. 6 del 09/11/2004: come provvedere al trasporto salme?
Ad oggi, il DPR n. 285/1990 prevede, pur sempre, la possibilità per un defunto di essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con le misure cautelative stabilite dall’articolo 17 e ad esclusione dei morti per malattie infettive (il morbo infettivo-diffusivo, quindi deve essere escluso a priori per poter autorizzare il trasporto a cassa aperta), previa autorizzazione del comune di decesso (tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti (prodotti
Polizia Mortuaria: chi firma – davvero – le autorizzazioni? – 2/2
Rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l’ascrivibilità odierna di quest’ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi, risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni/estumulazioni, ecc.). D’altra parte altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90
Polizia mortuaria e principio della competenza territoriale, anche negli adempimenti di stato civile
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, può essersi percepita questa sensazione: la materia degli atti di morte è quella sfera di adempimenti che ha subito meno modificazioni rispetto alla normativa precedente, poiché anche i pur presenti mutamenti anno avuto portata principalmente nominalistica. In effetti, il tradizionale istituto del permesso di seppellimento è venuto meno, sostituito dall’autorizzazione all’inumazione od alla tumulazione o, distintamente, dall’autorizzazione alla cremazione, attribuita questa alla titolarità di
Fra trasporto salma “dilatato” e ragioni di mero businness
Nota di Redazione del 4 settembre 2020: “questo testo non vuole esser una volgare intemerata contro la filosofia funeraria della Regione Emilia-Romagna, che semmai, al contrario assurge ad exemplum, perché la L.R. n. 19/2004, con i relativi provvedimenti d’implementazione, spesso e volentieri si presta ad un esame “a rime parallele” con altre realtà giuridiche ed operative, sul territorio. Nulla quaestio per le case funerarie, le quali, tra l’altro, hanno ricevuto una forte legittimazione in diritto
Covid-19: trasporto a cassa aperta sì o no? Precisazioni.
Come sfortunato autore dell’articolo pubblicato su questo blog in data 10 aprile 2020, a commento della nuova Circ. Min. Salute del 8 aprile 2020 n. 12302, con molto tuziorismo interpretativo mi avvalgo, per non ingenerare inutile confusione aggiuntiva di un (parziale) diritto di rettifica, anche a seguito di una specifica circolare esplicativa emanata da Sefit cui, volentieri, soggiaccio, per il noto principio di gerarchia! Allora: l’assunto da cui muovevo nella mia analisi ermeneutica era il
COVID- 19 Nuova Circ. Min. Salute: le principali novità sul trasporto a cassa aperta.
Fonte: sito ufficiale Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri. Questa notizia, da qualche ora, rimbalza sul web e sui principali social network: Informiamo che, in data 8 aprile 2020, il Ministero della Salute ha emanato una ulteriore Circolare, la n.12302, che sostituisce la n.11285 dell’1 aprile 2020. La nuova Circolare presenta due modifiche, una alla lettera B punto 4, l’altra alla lettera D punti 5 e 8 rispetto alla precedente, ora interamente sostituita. Queste, in sostanza,
COVID-19 : Indicazioni operative per personale necroforo sul confezionamento del feretro (parte I)
Mentre ribadiamo che il quadro normativo applicabile è quello rappresentato dalle norme del D.P.R. 285/1990 e da quelle specifiche regionali in tema, in coordinamento con le indicazioni delle A.usl, si sono voluti rendere edotti i nostri Lettori di alcune considerazioni emerse a seguito dell’emergenza e che richiederebbero un intervento da parte del Governo onde evitare disomogeneità regionali, ma pur sempre nel rispetto delle diverse situazioni locali con riferimento ai tassi di mortalità, alla disponibilità di
Trasporti a “cassa aperta” anche fuori Regione?
Si presenta il seguente caso: viene richiesto il trasporto in bara aperta dalla Regione Lombardia, precisamente Comune di C., alla Regione Emilia Romagna, precisamente P. In tali Regioni sono stati approvati due Regolamenti che permettono il trasporto in bara aperta; nella fattispecie essendo C. e P. in due Province confinanti, se pur appartenenti a due regioni diverse, il trasporto in bara aperta da C. a P. può essere autorizzato? Premesso che il trasporto in bara
Lombardia e Veneto: conflitti ed antinomie sul trasporto “a cassa aperta”: procedure a confronto.
Il caso spinoso in esame ha il merito di enucleare il problema “atroce” della relazione complessa e contraddittoria fra norme regionali in materia di polizia mortuaria nel caso di persone decedute che siano traslate fra più Comuni di Regioni diverse dal momento del decesso a quello del seppellimento o cremazione. Nella fattispecie concreta si è verificato un decesso nella regione Lombardia, ma – ancora nella fase di osservazione – il deceduto è stato traslato in
Tanatoprassi d’Oltralpe: i consigli di un esperto.
Vi proponiamo una serie di piccoli trucchi ed astuti stratagemmi che potrebbero esser utili all’operatore funebre nei momenti d’empasse, quando e se anche in Italia si diffonderanno i servizi di tanatoprassi ed imbalming, come fenomeni di massa. Il primo comandamento consiste nel nutrire sempre grande fiducia verso le proprie capacità e nelle tecnologie per il post mortem su cui, oggi, il mondo delle estreme onoranze può contare; d’altra parte chi si ricorda o ricorre ancora
Attività congiunta vs attività disgiunta e regime dei trasporti necroscopici in Emilia Romagna.
Il ciclo produttivo dell’impresa funebre si configura come un servizio complesso di prestazioni e forniture che concretamente si risolvono: Nello svolgimento del mandato tipico dell’agenzia d’affari di cui all’art.115 TULPS n.773/1931, Nella somministrazione di cofano mortuario dei suoi accessori e di eventuali arredi; Nel trasporto, propriamente detto, che chiude l’attività funebre. Ormai l’impresa esercita anche funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del cadavere ed il controllo, sotto propria responsabilità, sul corretto confezionamento del feretro come avviene
Trasporti “a cassa aperta” intra moenia oppure anche extra moenia?
Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all’interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la sua destinazione (artt. 30 e 75 D.P.R. 285/90), può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (art. 24/3). Preposto al rilascio di detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso. In sola vigenza (1) di D.P.R. 10 settembre 1990
Come provvedere al trasporto salme? Tecniche a confronto
Il DPR n.285/90 prevede la possibilità per un defunto di essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con le misure cautelative stabilite dall’articolo 17 e ad esclusione dei morti per malattie infettive (il morbo infettivo-diffusivo, quindi deve essere escluso a priori per poter autorizzare il trasporto a cassa aperta), previa autorizzazione del comune di decesso (tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti, di cui al paragrafo 5.2 della
Regione Lombardia: commenti e postille sul trasporto di cadaveri
Le norme di riferimento per questo breve studio sono: Art. 6 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, ora confluita nel Testo Unico delle Leggi in materia di Sanità (L.R. 30 dicembre 2009 n.33), Artt. 34, 35 e 36 del regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 approvato il 27 ottobre 2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007 in Lombardia viene sostanzialmente mantenuto l’assetto, assieme al circuito informativo, delineato dalla legislazione statale
Trasporto salma in Emilia-Romagna: una procedura ancora in rodaggio?
Qualche tempo fa, durante una sessione del corso per operatori funebri a Modena, con risultati molto proficui sia per l’alto livello della docenza, sia per l’interesse dimostrato dagli allievi è emerso un ragionevolissimo dubbio sul flusso informativo da attivare per rendere possibile il trasporto salma a casa aperta ai sensi dell’Art. 10 Legge regionale emiliano romagnola n.19/2004. Sintetizziamo, in nuce, la faccenda:Diverse imprese modenesi (anche piuttosto strutturate, quindi con ampia disponibilità di uomini e mezzi)
Recupero salme incidentate: protocolli operativi
Sebbene l’opera dei necrofori debba essere principalmente rivolta a rilevare la salma dal luogo in cui si è verificato il decesso, così da trasportarla al più vicino deposito d’osservazione o presso l’istituto di medicina legale, essi stessi, in quanto operatori professionisti, debbono aver coscienza di preservare tutti gli elementi che si trovano sul luogo del crimine, non adulterando eventuali prove a causa di una condotta superficiale ed inadeguata. I necrofori, addetti al recupero salme, se
Trasporto di cadavere con feretro aperto???
Cara Redazione, sono l’addetto al servizio di custodia in un cimitero della regione Campania. Giorni addietro in occasione di un funerale l’impresa incaricata si presenta dinnanzi al cancello del cimitero per consegnarmi, con tutta la documentazione un feretro da tumulare in loculo dato all’uopo in concessione. Sin qui tutto normale e secondo consolidata prassi, ma con grande sconcerto ho scoperto che la bara era aperta, mancavano i sigilli e siprattutto il cofano di zinco non
Trasporto salma: chi firma l’autorizzazione?
Cara Redazione, sono il titolare di un’impresa funebre. La sera di Natale sono stato convocato per un “recupero salma” da abitazione inadatta a fungere da deposito d’osservazione. Nella mia regione non è stata introdotta la differenza funzionale tra le fattispecie medico-legali di “salma” e “cadavere” e, pertanto vale solo in DPR n.285/1990. Nel caso sopra esposto chi autorizza il trasporto, nell’impossibilità di coinvolgere gli uffici comunali? Lettera Firmata RISPOSTA: Ai sensi
Il trasporto necroscopico e “a cassa aperta”. Antologia di www.Funerali.org
Vi proponiamo una serie di links per costruirVi, in modo autonomo, una Vostra personale raccolta di testi e quesiti riguardanti i trasporti mortuari a “cassa aperta”, la loro tipologia e la relativa onerosità. Il trasporto necroscopico (https://www.funerali.org/?p=835). Il trasporto necroscopico e quello a “cassa aperta” debbono esser sanati ex post con decreto del comune? (https://www.funerali.org/?p=1118) Trasporti funebri e necroscopici in Lombardia (https://www.funerali.org/?p=623). La constatazione di morte in Lombardia è una prassi ancora legittima? (https://www.funerali.org/?p=587).
Nel DDL attività funerarie si amplia la nozione di trasporto di salma
Proseguiamo con l’analisi di alcuni articoli di interesse per i nostri lettori del DDL "Disciplina delle attività nel settore funerario e norme in materia di dispersione e conservazione delle ceneri", nella versione TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 56, 511 E 95, e precisamente oggi analizziamo l’articolo 5: Articolo 5 (Sostituzione dell’articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie) 1. L’articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
Primissimi dubbi sul Regolamento Regione Marche D.G.R. N. 648 DEL 8 MAGGIO 2008
Leggendo il nuovo regolamento marchigiano di polizia mortuaria mi sono sorti questi dubbi amletici: Art. 2 comma 5 lettera f): la formulazione della norma in parola non è forse una ripetizione dell’Art. 80 comma3 DPR 285/1990? Art. 2 comma 7: il DPR 285/90 e l’Art. 337 Regio decreto n.1265/1934 sembrano chiedere come elemento distinti vo di un cimitero almeno un campo di terra per le inumazione (anche per gli indecomposti ex Paragrafo 10 Circ.Min. n.24/1993
Il trasporto necroscopico e quello a “cassa aperta” debbono esser sanati ex post con decreto del comune?
Premessa: il cosiddetto trasporto necroscopico, conosciuto nella vulgata necroforese anche con la formula di “raccolta salme incidentate” o di “recupero salma” è un trasporto mortuario che differisce da quello funebre in occasione del funerale vero e proprio per queste ragioni. Sotto al profilo semantico il trasporto necroscopico si configur, quindi, come una rimozione. avviene durante il periodo d’osservazione (Art. 17 DPR 285/1990) è disposto d’ufficio dalla pubblica autorità in base a requisiti di necessità ed
IL fattore RISCHIO nei servizi necroscopici
Traggo da un rapporto stilato dall’ASL CITTÀ DI MILANO EX USSL 38 (referente Signora Susanna Cantoni) risalente al 1996 alcune considerazioni sul profilo di rischio insito nell’azione di polizia mortuaria. Con questo testo mi concentrerò particolarmente sui pericoli che corre quotidianamente chi lavora nei servizi necroscopici (ed anche funebri Anni addiertro, infatti, comune era la tendenza a sovraporre, anche semanticamente, questi due ambiti). Premessa: il termine polizia mortuaria ha ormai diverse accezioni: alcuni commentatori, preferendo
IL medico necroscopo in Lombardia (Parte II)
[…] Abbiamo sintetizzato le informazioni, in uno specchietto che comma per comma analizza i disposti normativi dell’Art. 40 reg. Reg. 9 novembre 2004 n.6. Le definizioni non sono nostri capricci lessicali, ma sono state fedelmente tratte dai sacri testi legislativi emanati dalla regione Lombardia, quindi hanno una validità ed una legittimità di molto superiore, possono esser imparati quasi a memoria poiché sono assolutamente esatte e rappresentano la volontà del legislatore. Nota bene: come chiarito
Il medico necroscopo in Lombardia (Parte I)
Oggetto di questo breve saggio (suddiviso per ragioni di spazio in due macroaree tematiche) sono l’ iterazione e possibili conflitti tra la normativa lombarda (Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22; regolamento 9 novembre 2004 così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n.1) ed il DPR 10 settembre 1990 n. 285. Premessa: Il certificato necroscopico, così come previsto dall’art. 74, c. 2, del DPR 3/11/2000 N. 396 e dall’art. 4 del DPR 285/1990,
Onerosità dei servizi necroscopici di custodia salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione
Cara Redazione, la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 5, 1, prevede che il comune debba essere dotato di un obitorio o comunque debba identificare un locale atto al deposito per osservazione. In questo caso il servizio è gratuito da parte del Comune nei confronti della famiglia, ma io intendo che è a titolo oneroso per l’agenzia che ha effettuato il recupero e quindi il comune deve pagare
Se il medico curante litiga con il necroscopo
Cara Redazione, Sabato scorso ho chiamato il medico curante di una persona deceduta per farmi redigere il certificato di morte. Lui si e’ opposto dicendomi che dalle ore 20 del venerdì alle ore 8 del lunedì non sarebbe stato reperibile, così di conseguenza mi sarei dovuto rivolgere alla guardia medica. Ho controbattuto dicendogli che la guardia medica può solo constatare il decesso ma non può firmarmi la scheda ISTAT. Magari e’ il necroscopo che in
Il trasporto necroscopico
ln caso di autorizzazione della Procura della Repubblica al trasporto della salma di persona, deceduta in seguito a reato, all’obitorio di altro comune (nel quale ha sede anche il Tribunale) chi paga gli oneri del trasporto, effettuato da una impresa di onoranze funebri individuata (per iscritto) dalla locale stazione dei carabinieri? I carabinieri? I familiari? l’ impresa di onoranze funebri? Premessa: I trasporti necroscopici constano in: 1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla
Salme, cadaveri e resti mortali
In nuce, una distinzione operativa, se non ancora semantica tra salme e cadaveri è già contenuta nell’Art. 17 DPR 10 settembre 1990 n. 285, quando si prescrice il trasporto “a cassa aperta” per i corpi esanimi durante il periodo d’osservazione, per converso il trasporto a cassa aperta dopo il periodo d’osservazione si configura come una violazione all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è passibile di sanzione amministrativa ex Art. 358 Regio Decreto
Trasporti funebri e necroscopici in Lombardia
Articoli correlati (e reperibili attraverso la funzione “CERCA”) Igiene e trasporti a cassa aperta. Sosta di più giorni: come confezionare la bara? La tempistica del funerale. Sanzioni davvero efficaci? Sanzioni incoerenti. In regime di DPR 285/1990 tutta la dottrina era concorde su questo postulato: per rimuovere una salma da un luogo inadatto e quindi intrinsecamente pernicioso occorre una certificazione che attesti la situazioni di concreto rischio, sulla base della quale potrà esser proposto
Autorizzazione al trasporto funebre
Cara redazione, C’è una salma di persona deceduta nel mio comune per incidente trasportata in un Comune limitrofo dove si trova una sala autoptica. Per il decreto di trasporto gli ufficiali di stato civile della mia zona si sono sempre comportati in questo modo: il permesso di seppellimento è rilasciato dal comune di decesso mentre l’autorizzazione al trasporto è concessa dal comune dove risiede la sala per autopsia. Mi sono accorto di come questa prassi
La constatazione di morte in Lombardia è una prassi ancora legittima?
Come chiarito dal paragrafo 2 della stessa Circolare regionale n. 7 del 9 febbraio 2004 la cosiddetta “constatazione di morte” non rileva ai fini di implementare tutta la procedura di polizia mortuaria riguardo ad un decesso (avviso/dichiarazione di morte all’Ufficiale di Stato C i v i l e, delimitazione del periodo d’osserva z i o n e, visita necroscopica, certificazione del decesso, licenza di seppellimento (oppure autorizzazione alla cremazione, chiusura della cassa, trasporto funebre, sepoltura
Servizi necroscopici in Lombardia (Parte II)
[…] omissis…. 3. In caso di decesso per morte violenta (incidente ecc.) su chiamata della pubblica autorità -Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato – la salma viene trasportata per accertamenti di legge presso ospedali,cliniche private, il certificato ISTAT e l’accertamento di morte da chi devono essere compilati? Dal medico legale intervenuto su ordine dell’Autorità Giudiziaria, dal Direttore Sanitario della struttura o dal Medico Igienista dell’Asl? Premessa: In effetti ai sensi dell’Art. 4 comma 5 L.R.
Servizi necroscopici in Lombardia (Parte I)
Si devono pagare i diritti sanitari per la visita necroscopica eseguita dal medico igienista dell’ASL di 37,00 €. Se si tale importo deve essere introitato da tutti i distretti ASL? La questione è controversa ed è già stata trattata da un articolo intitolato “Necroscopia a pagamento?” liberamente reperibile negli archivi di www.funerali.org e dalla Circolare SEFIT n. 857 del 22.12.2006 con cui si commenta il parere del Ministero degli Interni protocollo n. 15900/93/L.142/1bis/31.F del 24
Come accertare l’identità del de cuius prima del trasporto
Il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n. 285) non contempla espressamente modi e procedure per stabilire con certezza gli estremi anagrafici e le generalità del de cuius, se non una targhetta metallica da apporre sulla cassa da cui evincere nome, cognome, data di nascita e morte del defunto (Art. 75 comma 11 per le bare da inumazione ed Art 77 comma 2 per quelle da tumulazione). Non ha fondamento giuridico, quanto
Trasporti funebri deregolamentati?
Il trasporto funebre e' un servizio pubblico a domanda individuale ed a titolo oneroso dopo l'Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio n. 26, sottoposto a vigilanza (Art. 16 comma 2 DPR 285/90), regolamentazione (Art. 22 DPR 286/90) ed autorizzazione (Art. 23 DPR 285/90) Secondo la filosofia di alcune legge regionali ed una giurisprudenza ormai costante il trasporto funebre e' divenuto libera attivita' imprenditoriale pur sempre sottoposta, pero', a vigilanza, regolamentazione ed autorizzazione, l'addetto
Sanzioni incoerenti
Un lettore pone un quesito in merito al sussistere dei diritti fissi sui trasporti funebri ex Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/90. Non sappiamo da quale regione egli ci scriva scriva (nella sua regione potrebbe esser intervenuta, come, ad esempio in Lombardia, apposita riforma locale sull’assetto della polizia morturaia), quindi, nella nostra risposta ci baseremo su criteri generali, ossia sulla normativa nazionale vigente in materia di trasporti funebri. (DPR 285/90 e Testo Unico
Sanzioni davvero efficaci?
Le violazioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dopo la Legge 24 dicembre 1981, n. 689, costituiscono illeciti amministrativi punibili con sanzione amministrativa. L’Art. 107 del regolamento di polizia mortuaria DPR 10 settembre 1990, n. 285 rinvia all’Art. 358 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934 cosi’ come novellato dall’Art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. Questa riforma ha innalzato l’importo della sanzione ora compresa tra un minimo di Euro 1.549,00
Igiene e trasporti a cassa aperta
Vagando sul web tra i siti dedicati alla polizia mortuaria mi sono casualmente imbattuto in una questione piuttosto interessante: L’Art. 40 comma 6 del regolamento regionale lombardo 6/2004 cosi’ recita: 6. L’accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, e’ effettuato: a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; b) dal direttore o
Necroscopia a pagamento?
I Versamenti per diritti sanitari imposti da alcune ASL per accertamenti necroscopici sono leggittimi? E’lecito imporre diritti sanitari per l’usabilita’ dei loculi? Il cimitero e’ demanio comunale ai sensi dell’Art. 824 del Codice Civile. In molti comuni, assieme al canone da corrispondere per la concessione del loculo, viene applicato un cosiddetto ‘diritto di tumulazione’ soprattutto per le tombe con piu’ posti feretro, cosi’ per ogni nuova tumulazione il concessionario versa di volta in volta una
VOLEVO UN INFORMAZIONE, SE PERVENGONO RICHIETSE DI TRASPORTO DI SALME CHE SONO A CASA DA 20 GIORNI GIà DICHIARATE MA VENGONO AUTORIZZATE DOPO 20 GIORNI IL TRASPORTO COME SI PUò REGOLAMENTARE IL TUTTO
X Claudio,
Si rileva una grave anomalia, se non sono in corso indagini per causa di giustizia (salma sotto procura) ed occorre il nulla osta a procedere da parte dell’Autorità Giudiziaria (art. 116 comma 1 D.Lgs n. 271/1989) è illogico ed assurdo che una salma sosti per così lungo tempo in un’abitazione privata, con gravissimi problemi sia organizzativi sia igienico sanitari, anche se la cassa sia stata già chiusa. La struttura adibita ad accogliere i feretri in attesa di sepoltura, per periodi più o meno lunghi, è la camera mortuaria cimiteriale, non certo un ambiente domestico.
La tempistica del funerale è scandita dagli adempimenti di Stato Civile (denuncia o avviso di morte entro le 24 ore dall’exitus, attivazione del medico necroscopo, rilascio del relativo certificato necroscopico da allegare ex post all’atto di morte che deve già esser stato formato, e perfezionamento dell’autorizzazione al trasporto funebre con conseguente espletamento dello stesso.
E’vero: si ravvisa un bug nel nostro ordinamento funerario (nazionale e regionale) non è infatti previsto un tempo massimo entro cui provvedere alla sepoltura o alla cremazione, come accade in altri Paesi ma ciò non toglie che il trasporto del feretro alla volta della sua destinazione ultima, debba esser eseguito in un tempo ragionevolmente breve e certo.
LO strumento con cui disciplinare la fattispecie del trasporto funebre può esser agevolmente individuato nel regolamento municipale di polizia mortuaria di cui ogni Comune deve necessariamente disporre o, in subordine, nella specifica ordinanza sindacale emanata per regolare gli spetti di dettaglio.
X Mauro,
Tranquilli…è tutto secundum legem, in questa operazione, infatti, non si rilevano vizi di sorta.
Ad esempio: Il TAR Veneto, Sez. 1^, con tre sentenze (n. 168, n. 169, n. 170), tutte del 6 febbraio 2013, e sostanzialmente analoghe, vertendo esse sulla medesima controversia, pur in presenza di differenti parti, ha ritenuto che ” deva ritenersi legittima la fissazione di un diritto amministrativo per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata, in quanto tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto, nonché nelle spese relative alla generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio pubblico in questione.”
Sono ormai diverse le sentenze del TAR Veneto che confermano la legittimità della richiesta di pagamento della tariffa per rilascio di autorizzazione al trasporto funebre.
Mentre è invece ormai assodato che la possibilità di esigere il diritto fisso di cui all’art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90 è definitivamente decaduta.
E quindi i Comuni possono legittimamente richiedere un diritto secondo tariffa da essi stabilita per accordare un’autorizzazione ad un trasporto dentro il proprio territorio o in partenza da questo, anche differenziato (ad es.: per trasporto funebre interno al comune, per fuori comune ma entro i confini nazionali, per l’estero).
Agli effetti concreti rileviamo, che alcuni Comuni hanno modulato la tariffa tra trasporto funebre di cadavere e trasporto funebre di resti mortali, ceneri, ossa.
Secondo l’ultima sentenza veneta, dovendo questo diritto fisso commisurarsi ai costi per le pratiche amministrative e per la generale funzione di vigilanza e controllo, diventa, ora più difficile distinguere tali tariffe con una loro diversa graduazione.
Il comune di caserta ha deliberato una tassa da applicare ad ogni trasporto funebre, per la città stessa, per le altre città d’italia e per l’estero. per quanto incredibile che un comune, pur di avere soldi, si finanzi con i morti ma è lecito? grazie
X Stefano,
mi permetto di dissentire: la norma di cui al paragrafo 9.7 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 per una volta almeno è chiara, univoca e non si presta a dubbi interpretativi, la circolare in questione, infatti, ha valore esplicativo dell’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Ogni qual volta ricorra la fattispecie di cui all’Art. 30 citato, e quindi da comune a comune, anche sotto i 100 km di distanza “scatta” il controllo conosciuto in gergo “necroforese” con la formula linguistica di VERIFICA FERETRO.
La vita per le imprese funebri sarde è ancora abbastanza semplice, perchè nel vostro territorio vige solo ed unicamente il DPR 10 settembre 1990 n. 285, essa si complicherà maledettamente quando e se la Regione si deciderà a varare (come ha già ventilato…o minacciato di fare) un proprio corpus normativo sulla polizia mortuaria, allora, come accade, qui da me in Emilia- Romagna vi troverete, vostro malgrado, a convivere ed a lavorare con l’infelice teoria del “doppio binario” vale a dire che per certi trasporti entro i confini regionali, si applicherà la nuova normativa, mentre per quelli extra moenia, ossia quando sussista extraterritorialità (trasporti esteri soggetti o meno alla Convenzione Internazionale di Berlino, trasporti nazionali, ma diretti verso il continente, quindi, fuori regione) si continuerà a seguire il dettato del DPR n. 285/1990. E’un ulteriore fonte di inutile complicazione, foriera di possibili contenziosi amministrativi.
Insomma, come al solito non se ne capisce niente in Italia……
Allo stato attuale della legislazione, in base all’art. 16 comma 22 del DPR 285/90 è l’AUSL che vigila e controlla il servizio di trasporto funebre.
Il controllo è obbligatorio nel caso di trasporto all’estero, dall’estero o per morti di malattia infettivo-diffusiva ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 18 e 22 DPR n. 285/1990.
Negli altri casi la verifica feretro viene regolata diversamente da Regione a Regione (talune hanno uno specifico tariffario) o da Comune a Comune (in base a quanto stabilito in via generale dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall’ordinanza del Sindaco che regola i trasporti funebri, di cui all’art. 22 del DPR 285/90) e può essere svolto anche non in forma continuativa, bensì “random”, cioè a campione.
In proposito la normativa si sta evolvendo verso l’eliminazione del doppio controllo (in partenza e all’arrivo) purché siano adottate precise cautele. Cosicché la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dalI’art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l’avvenuto trattamento antiputrefattivo ex Art. 32 DPR n. 285/1990, è attestato dal personale a ciò delegato dall’U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.
Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Così par. 9.7 della circolare n. 24/93 del Min. Sanità. II servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra. Solo nel caso di constatata effrazione al sigillo di cui sopra dovrà redigersi processo verbale, per l’eventuale all’organo di garanzia, in via gerarchica, sovraordinato.
La ratio del paragrafo 9.7 della circolare 24/93 del Ministero della Sanità è quella di effettuare un unico controllo alla partenza del trasporto funebre, sollevando i soggetti intermedi da controlli “in itinere”.
Ovviamente, la verbalizzazione del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 30 DPR 10 settembre 1990 n. 285 va eseguita in tutti i casi, indipendentemente se il trasporto interessi un unico comune o più.
Infatti, le prescrizioni relative vanno verificate in relazione a “quel’ tipo di trasporto” e cio’ costituisce l’oggetto di quel verbalino (di cui, in molte regioni ormai, l’incaricato del trasporto funebre risponde, personalmente e direttamente, sotto ogni profilo siccome è quest’ultimo a svolgere la verifica feretro, sollevando, così, l’AUSL da tale incombenza ).
Grazie Carlo, ma ancora non mi è chiara una cosa: la regola vale in OGNI caso di trasporto da comune a comune (anche sotto i 100 km)?
Ti chiedoi questo perchè ci sono dei paradossi incredibili, ad esempio abbiamo molte località che sono divise tra due o più comuni, una di queste per esempio ha il centro abitato in comune di Santa Teresa Gallura, e il cimitero (posto a 100 mt dal centro) in comune di Tempio…..
Si tratta dell’attività necroscopica della cosidetta “Verifica Feretro” di cui al paragrafo 9.7 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Laddove, come in Sardegna, viga interamente solo il suddetto DPR n. 285/1990 tale azione di vigilanza e controllo sul corretto confezionamento del feretro (e quindi sul trasporto funebre ai sensi dell’Art. 16 comma 2 DPR n. 285/1990), traducendosi, sostanzialmente in una attestazione sanitaria, ex Art. 49 DPR n. 445/2000, è responsabilità che sorge unicamente in capo all’AUSL e non è surrogabile da soggetti terzi attraverso la procedura dell’autocertificazione, in quanto detto comportamento, se non suffragato da apposita Legge Regionale, configurerebbe il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.
È pertanto da escludere che singole imprese funebri, anche a ciò “delegate” dall’A. USL, abbiano titolo a svolgere funzioni pubbliche.
Il servizio di custodia del cimitero di arrivo legittimamente potrà considerare non regolare l’assenza del sigillo dell’A. USL di partenza sul feretro e pretendere di effettuare ulteriori controlli, con possibile disappunto da parte dei familiari interessati.
Talune Regioni hanno provveduto ad individuare per la cosiddetta “verifica feretro” apposite tariffe per diritti da versare alla competente A. USL in funzione di ciascun controllo eseguito, talvolta con il rimborso chilometrico per i tragitti effettuati.
Cosicché la emissione di bolletta per l’incasso di tali diritti senza che l’A. USL provveda sempre e direttamente a fornire il servizio (e quindi “a campione”) può dar luogo ad una appropriazione indebita, perseguibile nei modi di legge.
E’già uso e consuetudine che le verifiche alla partenza dei servizi funebri siano effettuate da vigili sanitari o personale comunale a cui espressamente è affidato tale compito con delega personale (vigili, necrofori, polizia mortuaria e figure simili), regolata da apposita convenzione fra i due enti che stabilisca unitamente al trasferimento delle competenze pure quello delle risorse economiche necessarie, nonché la titolarità all’incasso – per conto – dei relativi diritti.
Buonasera, lavoro per una agenzia di onoranze funebri in sardegna, Arzachena(ot), da noi quando il feretro deve essere trasportato in comune diverso da quello del decesso, oltre alle marche da bollo con le autorizzazioni rilasciate dal comune, al momento della chiusura del feretro dobbiamo chiamare un “tecnico della prevenzione” al quale va data copia di un versamento di circa 40 €, che deve vigilare sulla buona chiusura della cassa ed apporre due sigilli(uno per lato corto) in ceralacca con il logo della asl. nelle altre regioni non funziona cos’, qual’è la legge a riguardo? grazie