Trasporto di cadavere con feretro aperto???

Cara Redazione,

sono l’addetto al servizio di custodia in un cimitero della regione Campania.

Giorni addietro in occasione di un funerale l’impresa incaricata si presenta dinnanzi al cancello del cimitero per consegnarmi, con tutta la documentazione un feretro da tumulare in loculo dato all’uopo in concessione.

Sin qui tutto normale e secondo consolidata prassi, ma con grande sconcerto ho scoperto che la bara era aperta, mancavano i sigilli e siprattutto il cofano di zinco non era stato preventivamente saldato. Solo un attimo prima della tumulazione l’impresa funebre ha provveduto a stagnare la bara metallica rimuovendo il coperchio di legno, per poi applicarlo nuovamente assieme al bollo in ceralacca. Mi chiedo se tutto ciò sia regolare oppure, come temo, si configuri come un comportamento palesemente scorretto.

 

 

Risposta:

Nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria, vide un principio fondativo e, quindi implicito rispetto allo jus positum, ossia al diritto formale e scritto.

Il trasporto di cadavere (corpo umano privo di funzioni vitali (cardiorespiratoria e cerebrale ai sensi della Circ. Min. n.24/1993 e della Legge n.578/1993 con relativo D.M. 11 aprile 2008) dopo l’avvenuta visita necroscopica ed il completo decorso del periodo d’osservazione) va effettuato a cassa rigorosamente sigillata.

A questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra gli Artt. 8 e 75 comma 2 ed 88 DPR n.285/1990 e, soprattutto il paragrafo 9.7 Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24

Il feretro, quindi, solo una volta confezionato, cioè chiuso con l’apposizione di coperchi e sigilli, in base alla lunghezza del trasporto ed il suo trattamento finale (inumazione, tumulazione, cremazione o trasporto all’Estero) può muovere verso:

L’Estero (Art. 27 e 29 DPR n.285/1990 e Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937)
Il cimitero, quale sua destinazione naturale ex Artt. 337 e 340 Regio DEcreto n.1265/1934 ed Art. 49 DPR n.285/1990.
Il Crematorio ex Art. 343 Regio Decreto n.1265/1934 e Capo XVI DPR n.285/1990
Una Tumulazione privilegiata (Art. 341 Regio DEcreto n.1265/1934 ed Art. 105 DPR n.285/1990)
Un sepolcro privato e gentilizio, escusivamente a sistema di tumulazione di cui al Capo XXI DPR n.285/1990.
Lo stesso Ministero della Sanità in risposta ad un quesito posto dal Comune di Rimini (Roma, 8 luglio 1997, N° 400.4/9Q/1216) rilevò come l’azione di guardia necroscopica di cui al paragrafo 9.7 della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93 debba controllare che:

siano state eseguite le prestazioni regolamentari riguardanti la salma (esempio trattamento antiputrefattivo ex Art. 32 e 48 DPR n.285/1990 o espianto del pace maker laddove richiesto)
le casse e cofani portino la bollatura (marchio di fabbrica, indicazione della ditta costruttrice e del fornitore di cui agli Artt. 30 comma 12 e 75 comma 10 DPR n.285/1990
le casse e cofani siano di tipo adatto alle sepolture a cui sono destinate;
nelle le casse di metallo la saldatura a fuoco sia stata eseguita a perfetta prova stagna con l’utilizzo degli speciali apparecchi saldatori.
la cassa di zinco sia dotata di reggette o, in alternativa valvola depuratrice ex Art. 77 comma 3 DPR n.285/1990

L’utilizzo di cofani con spessore inferiore al minimo di legge, di materiali non biodegradabili in caso di inumazione, la carenza della prescritta cassa metallica quando occorrente, o della sua preventiva saldatura, prima del trasporto, determina la trasgressione, a seconda dei casi, dell’articolo 30, 75 o 77 del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per ogni violazione pari a lire 6.000.000 (da convertire ovviamente in Euro) ai sensi dell’Art. 107 DPR n.285/1990 il quale rinvia alla fattispecie sanzionatoria residuale di cui all’Art. 358 Regio DEcreto 27 luglio 1934 n.1265 nella nuova versione così come riformulata dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. La sanzione è elevata secondo le procedure di cui alla Legge n.689/1981 ed è oblaibile nel termine di 60 giorni nella misura più favorevole, appunto Lire 6 milioni.

L’eventuale inottemperanza ai disposti del regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente dotarsi ex R.D. 2322/1865 ed Artt. 344 e 345 Regio DEcreto n. 1265/1934 è soggetta alle sanzioni di cui all’Art 16 Legge 16 gennaio 2003 n.3, mentre la violazione dell’ordinanza sindacale per disciplinare i trasporti funebri ex Art. 22 DPR n.285/1990 configura la fattispecie penale della contravvenzione di cui all’articolo 650 del codice penale , aggravata dal fatto che la stessa è commessa da un incaricato di pubblico servizio, qual è colui che effettua un trasporto funebre, in base all’articolo 358 del codice penale.

Trattandosi di contravvenzione procedibile d’ufficio sussiste l’obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, cioè del soggetto individuato all’articolo 16 del comma 2 del D.P.R. 285/90 o del servizio di custodia del cimitero di arrivo e l’omissione della denuncia comporta il reato di cui all’articolo 362 del codice penale.

L’importo della sanzione compete al bilancio del comune nel quale ha avuto luogo la violazione, cioè quello di partenza, in quanto il trasporto funebre costituisce servizio sottoposto alla regolazione ed autorizzazione del comune..

 

Salvo il caso già specificato per violazione dell’ordinanza, in genere, la vigilanza sul trasporto funebre è affidata alla A.USL competente per territorio, che attraverso i propri servizi ispettivi (vigilanza sanitaria) accerta l’infrazione e la applica, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del D.P.R. 285/90.

L’accertamento dell’infrazione, ma non l’applicazione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala la violazione, per via gerarchica, all’A.USL competente per territorio.

L’accertamento può competere pure alla polizia municipale ove fosse stata chiamata ad accertare l’infrazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria.

Si rammenta infine che il Sindaco è l’autorità sanitaria locale ex Art. 54 Decreto Legislativo n.267/2000, Legge n.833/1978 e Decreto Legislativo n.112/1998 ed a Egli spetta la vigilanza exrt. 51 DPR n.285/1990 sul buon funzionamento dell’attività cimiteriale e si avvale dell’ASL, quale ente stumentale rispetto alla propria potestà ordinativa, per gli aspetti igienico sanitari.

Ciò premesso, come informazione propedeutica alla risoluzione del quesito da Lei formulato si è del seguente avviso: dalla documentazione normativa in nostro possesso la regione Campania non ga ancora trasferito in capo all’incaricato del trasporto la funzione pubblica di certificare il corretto confezionamento della bara ex paragrafo 9.7 Circ. MIn. n.24/1993, così detto compito istituzionale sorge ancora in capo al personale dell’ASL, anzi trattandosi di un verbale pubblico di carattere igienico sanitario ex Art. 49 DPR n.445/2000 non sono (o non sarebbero) ammesse autocertificazioni sostitutive.

Quindi, in buona sostanza chi ha firmato il verbale? L’ASL o l’impresa funebre?

 

 

 

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Carlo Ballotta

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9 thoughts on “Trasporto di cadavere con feretro aperto???

  1. Siccome la scelta della cremazione è sempre di più richiesta e purtroppo i tempi biblici di attesa per i forni crematori sono diventati routine, faccio una riflessione banale: in caso di mancanza di camera mortuaria presso il cimitero (il nostro è un piccolo comune…) è possibile tenere in giacenza presso il magazzino dell’impresa di pompe funebri il cadavere in attesa di essere cremato?
    Nel caso ciò non sia possibile, per ovviare alla mancanza della camera mortuaria, posso tenerlo provvisoriamente in un colombaro di proprietà comunale?

    1. In nessun caso, il feretro, dopo esser stato debitamente confezionato, in rapporto a modalità di sepoltura e tipologia, nonché distanza del trasporto funebre di cui sarà oggetto, può essere conservato, neppure temporaneamente, in luogo diverso dal deposito di osservazione/obitorio, ove appunto si è svolto il periodo di osservazione corrispondente alla veglia funebre, o, meglio ancora dalla camera mortuaria del cimitero ex art. 64 D.P.R. n. 285/1990 (sono ‘impianti’ distinti per scopo e funzione edittale).

      Diciamo che ogni cimitero dovrebbe sempre disporre di una camera mortuaria di adeguata capienza (art. 64 d.P.R. n.285/1990); qualcuno, sicuramente potrà ricordare come la corrispondente norma del d.P.R. n. 803/1975 prevedesse il caso in cui i Comuni non fossero dotati ‘ancora’ di un a propria camera mortuaria …, dove questa regola transitoria (ma sono già trascorsi più di 40 anni) non considerava il fatto che l’obbligo della camera mortuaria in ogni cimitero fosse sorto con il R.D. n.1880/1942), si veda anche, in caso di cremazione il paragrafo 14.2 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, laddove si dispone, per le bare in attesa di cremazione la sosta in camera/deposito mortuario o del cimitero o del crematorio, ma è quasi tautologica questa precisazione, poichè ex lege il crematorio deve necessariamente insistere su suolo cimiteriale (art. 78 D.P.R. n. 285/1990 ed art. 343 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, recante l’approvazione del TULLSS.

      Ma poiché tra il dire e il fare … come si suole dire, può senz’altro ammettersi l’ultima soluzione prospettata, fermo restando che la tumulazione va chiusa con muratura ex art. 76 D.P.R. n. 285/1990 e, successivamente, sarà autorizzata l’estumulazione prima della scadenza (e, in ogni caso, previo pagamento della fruizione di tale sepolcro privato, oltre che gli oneri previsti per la tumulazione e per l’estumulazione, prima della scadenza (a volte, denominata, impropriamente, come straordinaria).

      Ma…mi chiedo: ha un senso logico instaurare un rapporto concessorio, ad ogni modo indispensabile, per l’uso del sepolcro, solo per pochi giorni…e se il regolamento municipale di polizia mortuaria non contemplasse questa fattispecie? Bisognerebbe corrispondere l’intero canone concessorio, per la durata, seppur minima, prevista per la concessione di un loculo mono-posto. La situazione si farebbe intricata ed inutilmente dispendiosa!

      Il prefato escamotage accusa, però, anche sotto un altro versante, pesanti criticità operative: la cassa per esser deposta, seppur temporaneamente in tumulo dovrebbe esser composta dal duplice cofano di legno e zinco, mentre se è originariamente destinata a cremazione diventa quasi impossibile detto confezionamento, siccome pochissimi impianti, ormai sono abilitati ad abbruciare anche il nastro metallico e rimuovere lo zinco, anche se posizionato esternamente (tipo rifascio di cassa lesionata ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990 è una manovra sgradevole e pericolosa sotto il profilo del rischio biologico potenzialmente corso dagli addetti cimiteriali).

      Atteso che, comunque, in caso di sosta prolungata (non importa, a questo punto dove) il feretro debba esser confezionato con un sistema preferibilmente meccanico (dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante sostitutivo, per le ragioni di cui sopra della della controcassa di zinco, materassino assorbente abbinato a sostanze enzimatiche capaci di inibire la putrefazione incipiente) di contenimento per eventuali miasmi o percolazione i quali dovessero sprigionarsi dal cadavere anche pochissimo tempo dopo il decesso, vi sarebbe una possibilità alternativa, molto più pratica e sicura (ed economica): cioè contattare un comune finitimo o limitrofo a quello di decesso per sondare la disponibilità (contenuta nel tempo) della propria camera mortuaria, il servizio di sosta e custodia sarà senz’altro a titolo oneroso, ma avrebbe il pregio di una maggior efficienza procedimentale

      Sotto il profilo della procedura autorizzativa, forzando – forse – un po’ l’art. 24 comma 3 D.P.R. n. 285/1990 questo passaggio pressoché obbligato sarebbe equivalente ad una sosta in Comune intermedio, in questa evenienza non tanto per la celebrazione delle esequie, quanto per il deposito della bara in luogo sicuro, istituzionale e soprattutto autorizzato, quale è, appunto, la camera mortuaria cimiteriale.

      Il decreto di trasporto, così strutturato, dovrà esser comunicato al Comune interessato dalla sosta tecnica, in attesa della cremazione, e, soprattutto, sarà essenziale ottenere un feed back (leggasi nulla osta, benestare, autorizzazione opportunamente tariffata) da quest’ultimo, prima di provvedere al materiale trasferimento del feretro.

  2. Laddove, per difetto di legge o provvedimento regionale (la sanità dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001 è divenuta materia di legislazione concorrente ex Art. 117 Cost.) viga ancora interamente il DPR 10 settembre 1990 n. 285, le verifiche attribuite dal paragrafo 9.7 della circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità sono nell’orbita delle competenze dell’A. USL, per la natura sanitaria e di ente pubblico che la stessa possiede e l’eventuale delega non può tener conto di detto assunto.

    Se invece, in seguito ad un processo di semplificazione e “demedicalizzazione” della polizia mortuaria si dovesse ritenere che dette verifiche fossero più attratte nella sfera di attività proprie della polizia mortuaria comunale, la competenza in proposito è in capo al Sindaco e questi la regola attraverso ordinanza.

    In ultima analisi c’è anche chi vede come tali verifiche siano più attratte nel complesso di attività che contraddistinguono il trasporto funebre che, come noto, viene anch’esso normato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale, comunale e/o da ordinanza del Sindaco.

    Cosicché essendo riconducibile il servizio di trasporto funebre al Comune, ai sensi degli artt. 16, 19, 22 e 24 del DPR 285/90, non potrà che essere quest’ultimo ad individuare i modi di esecuzione delle verifiche anzidette.

    È pertanto da escludere che singole imprese funebri, anche a ciò “delegate” dall’A. USL, abbiano titolo a svolgere funzioni pubbliche.

    Il servizio di custodia del cimitero di arrivo legittimamente potrà considerare non regolare l’assenza del sigillo dell’A. USL di partenza sul feretro e pretendere di effettuare ulteriori controlli, con possibile disappunto da parte dei familiari interessati.

    Come rilevato dal Ministero della Sanità (Roma, 8 luglio 1997 N° 400.4/9Q/1216) in risposta ad un quesito posto dal Comune di Rimini in merito alla verifica formale ed il suggellamento del feretro, si ritiene che ovviamente ci si debba attenere a quanto previsto dai regolamenti comunali di Igiene e Polizia Mortuaria, già richiamati dal paragrafo 9.6 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24.

    Per maggiori approfondimenti si consultino i seguenti links:

    https://www.funerali.org/?p=2411
    https://www.funerali.org/?p=743

    Si richiama, quindi, la centralità strategica del regolamento comunale di polizia mortuaria.

  3. X Mimmo,

    Lei segnale un’abitudine ancora molto diffusa in certe zone d’Italia.

    A mio avviso (poi, ben inteso io non sono certo profeta della Verità assoluta, nè sono quella buon’anima del legislatore italiano che invece di riformarea polizia mortuaria si balocca in astrusi giochini politici) la soluzione di saldare la cassa di zinco solo una volta arrivati in cimitero non è regolare perchè:

    1) Il paragrafo 9.7 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 parla di conformità del feretro all’Art. 30 DPR n.285/1990 (quindi della suggellatura ermetica del cofano metallico) da verificarsi “in toto” al momento della partenza, compresa l’identità del cadavere.

    2) Tutte le leggi regionali che conferiscono in capo all’addetto del trasporto, quale incaricato di pubblico servizio ex Art. 358 Codice Penale, la verbalizzazione del controllo di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. n.24/1993 specificano come la chiusura della bara, con apposizione di relativo sigillo di garanzia in ceralacca (ma basta anche una semplice striscetta adesiva) debba esser effettuata prima del trasporto, ossia alla partenza del funerale (sono ammessee soste intermedie per la funzione religiosa o civile ex Art. 24 comma 2 DPR n.285/1990).

    3) spesso si distingue, erroneamente, tra trasporti intra moenia (ossia entro i confini del comune di decesso, da quelli extra moenia, ovvero da comune a comune. In molte esperienze locali, addirittura, nei trasporti che si esauriscano entro il comune di decesso il decreto di trasporto di cui all’Art. 23 DPR n.285/1990 non diventa necessario, in quanto basta l’autorizzazione alla sepoltura, rilasciata dallo Stato Civile ai sensi dell’Art. 74 DPR n.396/2000. Il motivo è semplice, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, soprattutto quelli non recentissimi, assoggettavano i trasporti funebri interamente svolgentesi nel territorio del comune di decesso come vincolati alla privativa comunale, quindi al monopolio comunale. Il controllo, allora era assorbito
    dalle incombenze dei necrofori comunali (dipendenti PUBBLICI) che prendevano in consegna il feretro e lo sigillavano prima della partenza del corteo funebre.

    Adesso, decaduto ormai dappertutto il diritto di privativa, secondo alcuni giuristi addirittura dall’entrata in vigore della Legge n.142/1990, il trasporto funebre è stato liberalizzato ed è svolto dalle imprese di onoranze funebri, quindi la verifica di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. n.24/1993 si rende ancor più necessario per ogni trasporto di cadavere, con le modalità di cui al suddetto paragrafo n.7.

    4) durante la movimentazione del feretro il cadavere può rilasciare liquami fetidi ed odori nauseabondi, ecco perchè ai sensi del paragrafo 9.6 Circ. Min. 24 giugno 1993 è opportuno chiudere la bara (= stagnare la cassa metallica) prima del trasporto.

    5) Ai sensi dell’Art. 8 DPR n.285/1990 nessun corpo umano prima della visita necroscopica ed il completo decorso del periodo di osservazione può esser racchiuso nella bara, quindi, per converso, le salme, divenute cadaveri (dopo visita necroscopica e periodo d’osservazione tale da non inibire manifestazioni di vita) possono = debbono esser trasportati a cassa chiusa, proprio perchè quando la salma diviene cadavere iniziano i processi putrefattivi.

    La pratica di stagnare il cofano di lamiera solo una volta arriviati in cimitero (e sono molto possibilista) trova legittimità solo se contemplata espressamente nel regolamento comunale di polizia mortuaria

  4. Carlo,
    sicuramente come dici tu .
    chiedevo se èra un trasporto interno semplicemente perchè è usanza almeno dalle parti mie di siggilare il cofano in zinco quando si arriva al cimitero dopo la funzione funebre e quindi a funerale finito, solo per una questione di tempo materiale.
    infatti una volta giunti al cimitero si puo siggillare, in camera mortuaria, con calma il feretro, e poi andare a tumulazione, viceversa siggillando prima che inizi il corteo funebre, esempio casa defunto-chiesa, significherebbe siggilare il cofano in abitazioni con poco spazio spesso, mentre il parroco aspetta per partire con il corteo, insomma si creerebbe un pò di suspance non certo gradità.
    è evidente però che per regolamento si dovrebbe farlo nel momento in cui si depone la salma in feretro.

  5. Il trasporto oggetto del quesito era da comune a comune con tragitto di circa 60 KM.
    La regola generale vale per tutti i trasporti funebri di cadavere, i quali debbono partire a cofano chiuso, sigillato e confezionato in mase alla lunghezza del trasporto (Artt. 27, 29, 30, 31 e 32 DPR n.285/1990) ed alla destinazione ultima (Artt. 31 75 e 77 DPR n.285/1990).

    In realtà nulla cambia se il trasporto è interno al comune di decesso o al comune su cui insiste il cimitero di arrivo del funerale: occorrono sempre a) decreto di trasporto ex Art. 23 DPR n.285/1990 b) autorizzazione alla sepoltura ex Art. 74 DPR n.396/2000 o alla cremazione ex Art. 79 DPR n.285/1990 c) verbale sulla corretta composizione e relativa chiusura del feretro.

  6. Scusate ma il trasporto del cadavere in questione erà un trasporto interno al comune in cui si trova il cimitero in questione?

  7. lo scopo che la Circolare n.24 del 24/06/1993 si è prefissata, consiste appunto nell’interpretazione delle disposizioni ambigue e nell’integrazione di quelle lacunose.

    Pertanto il mancato rispetto di quanto previsto dalle circolari espone il responsabile a sanzioni disciplinari.

    Nel caso, poi, il soggetto sia consapevole dell’illiceità del proprio comportamento (1), si configura a suo carico anche il reato di cui al primo comma dell’art.328 del c.p. Tale reato, denominato omissione o rifiuto di atti di ufficio, consiste nell’indebito (2) rifiuto di compiere un atto del proprio ufficio (3) da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Perché si configuri la fattispecie in esame, in primo luogo occorre che l’atto omesso vada compiuto senza ritardo per ragioni o di giustizia, o di sicurezza, o di igiene e sanità; in secondo luogo deve essere stata inoltrata una richiesta in tal senso o da parte di un superiore gerarchico o da parte di un terzo. Tuttavia, nel caso che ci troviamo ad analizzare, la disposizione contenuta nella circolare si concreta in un ordine del superiore gerarchico (vale a dire il ministero della Sanità) la cui inosservanza volontaria equivale ad un rifiuto implicito. La sanzione prevista per il reato in esame consiste nella reclusione da 6 mesi a 2 anni. Orbene, per evitare il profilarsi di responsabilità penali anche in capo al responsabile del servizio di custodia del cimitero di arrivo, si consiglia di risolvere la situazione, sollecitando le USL competenti all’osservanza della circolare citata. Se tale sollecito risultasse vano, andrebbe allora fatta una segnalazione all’assessorato regionale alla Sanità (per conoscenza) e al ministero della Sanità, in quanto autorità gerarchica superiore.

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