Trasporti funebri soggetti alla attuazione italiana della direttiva Bolkestein

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (in Suppl. ordinario n. 75 alla G. U., 23 aprile, n. 94).
Il nuovo decreto si applica a tutte le attività economiche, imprenditoriali o professionali, tra cui: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, compresi i servizi degli architetti. Esso si applica, per esclusione dall’esclusione, pure alle imprese che forniscono i trasporti connessi alle pompe funebri (vedasi art. 6 comma 2, lettera d)). Il testo integrale è scaricabile cliccando qui.

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  1. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 29 recepisce nell’ordinamento interno (è, pertanto LEGGE dello STATO immediatamente applicabile) la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein).

    Da questo D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 29 si evincono alcune considerazioni:

    In effetti al di fuori del perimetro di operatività del decreto sono posti, expressis verbis:

    1) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari,
    2) l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche (esempio: trasporto e sepoltura di indigenti ex Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26), da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli (art. 3);
    4) i servizi finanziari (art. 4);
    5) i servizi di comunicazione (art. 5);
    6) i servizi di trasporto, tra i quali non vengono ricompresi ai fini dell’esclusione quelli di “pompe funebri” (art. 6, c. 2), che pertanto rimangono interessati dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Gli altri settori che non rientrano nell’alveo della disciplina sono individuati dall’art. 7 dello stesso decreto.

    Tra le disposizioni che rivestono maggiore importanza recate dal provvedimento vi è la statuizione dell’art. 10, comma 1, per la quale l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi (e come tali sono considerate le onoranze funebri) costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

    Quindi tramite un procedimento logico “a contrariis” possiamo giungere a queste conclusioni.

    I trasporti funebri (o meglio i servizi erogati dalle imprese funebri, tra cui rientra anche il trasporto mortuario) sono prestazioni professionali erogate in regime di libero mercato e soggette, quindi, alla concorrenza.
    Basterebbe questa norma per rimarcare ancora una volta l’abolizione del monopolio sui trasporti funebri, ma a tale risultato si era giunti già da tempo per giurisprudenza costante in materia (si veda a tal proposito questo link: https://www.funerali.org/?p=2539) e norma positiva (già la Legge n.142/1990 abrogò con la sua entrata in vigore il vecchio ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’Art. 1, n. 8 TU di cui al R.D. 15/10/1925, n. 2578) e tale posizione del legislatore fu ribadita con l’Art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448.

    Il trasporto necroscopico (funerale per indigenti o recupero salme incidentate) quale servizio istituzionale garantito erga omnes dal comune per il proprio territorio (Art. art. 13 Decreto Legislativo n.267/2000) è compito precipuo dei comuni che lo eroga nelle forme di gestione di cui all’Art. 113 dell’Art. Decreto Legislativo n. 267/2000.
    Essi sono enumerati dal D.M. 28 maggio 1993 e soprattutto dal Decreto Legislativo 216/2010 (Art. 3 comma 1 lettera a) n. 6).

    I trasporti “sociali” compresi quelli funebri ex Art.1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 non sono soggetti alla liberalizzazione di cui alla direttiva Bolkestein e possono, quindi esser assunti in regime di monopolio comunale, come hanno osservato, seppure da due distinte ottiche sia il Ministero degli Interni (prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007) sia il Dicastero di Grazia e Giustizia (nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007), anche relativamente alla corresponsioni degli oneri derivanti dall’azione di polizia mortuaria sul territorio.

  2. Due teorie giuridiche si contrastano apertamente in merito all’identità dell’ “Impresa Funebre”.

    Ambedue, però, concordano sulla deefinizione di trasporto funebre ossia trasporto di cadavere (trasferimento della salma dal luogo di decesso al deposito d’osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero) ampliandola fino a ricomprendere la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il trasferimento di quest’ultimo fino alla destinazione finale cimiteriale (inumazione, tumulazione o cremazione).

    Secondo un primo filone della dottrina, in buona sostanza, il trasporto definisce il servizio nella sua interezza: dalla raccolta della salma (che può avvenire o sulla pubblica via, in caso di sinistro o malore, o nei presidi ospedalieri – quando detta funzione non venga svolta dal personale ospedaliero come una legge ancora vigente, la n.132/1968, e un recente D.M. 14.01.1997, prescrivono tuttora -, oppure nelle abitazioni private) al collocamento nel feretro e il successivo avvio alla destinazione finale.

    Per altri cultori e studiosi della materia funeraria, invece, il contenuto dell’attività funebre, fin dai primi tratti si configura come un servizio complesso di prestazioni e forniture che concretamente si risolvono nel disbrigo del mandato tipico dell’agenzia d’affari di cui all’art.115 Tulps n.773/1931 (trattasi prevalentemente di attività amministrativa di tipo certificativo – relativo all’evento morte – e di tipo autorizzatorio – per i permessi di seppellimento); nella somministrazione di cofani mortuari e dei suoi accessori; nel trasporto propriamente detto, che chiude l’attività funebre, ivi contemplando l’esercizio di funzioni pubbliche quali l’attestazione dell’identità del cadavere e del corretto confezionamento del feretro.

    Come si vede l’attività cosiddetta “funebre” è articolata su molteplici voci profondamente differenziate tra loro: comporre e vendere corone floreali o manifesti listati a lutto è certamente attività economica diversa dal fornire mano d’opera per il trasporto della bara o dallo svolgere presso gli uffici di stato civile dei comuni attività di intermediazione per conto della famiglia del defunto. È così del tutto evidente che molte imprese di onoranze funebri forniscono solamente alcuni di questi servizi e di queste prestazioni ricorrendo al libero mercato per la fornitura di quanto manca al completamento del servizio da organizzare. Si pensi, ad esempio, alle regioni che hanno introdotto la fattispecie del trasporto disgiunto.

    La funzione principale dell’impresa di onoranze funebri diventa, così, il coordinamento del servizio per il cui materiale espletamento concorrono varie altre ditte, siccome l’impresa funebre mette in relazione, quale punto di snodo tra la domanda e l’offerta tra loro diversi soggetti economici.

  3. La regola per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio diventa la dichiarazione di inizio attività (DIA) con efficacia immediata: l’attività potrà essere avviata dalla data di presentazione delle domanda all’autorità competente.

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