Trasporti funebri internazionali: tra problemi aperti e questioni irrisolte un’ipotesi di riforma

Non più di recente ormai – correva, infatti, l’anno 2012 (indicativamente) – la EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari) rappresentò alle Autorità Politiche della Unione Europea in carica una serie di problemi emersi dai singoli Paesi, quando la burocrazia funeraria, seppur necessaria si complica oltremodo, in occasione di un trasporto transfrontaliero.
L’obiettivo ambizioso sarebbe stato pervenire finalmente  ad una uniforme normativa applicabile almeno per tutti i trasporti funebri da e per la U.E.
Si è nelle condizioni di descrivere la serie di impasse procedurali e difficoltà evidenziabili in Italia, a seguito di un sondaggio effettuato ad operatori del settore e delle ipotesi di soluzione prospettate alla EFFS.

1) Impraticabilità della procedura di cui al comma 2 dell’art. 28 e del comma 2 e 3 dell’art. 29 del D.P.R. 285/1990. Il flusso informativo della polizia mortuaria subisce, infatti, un nocivo rallentamento, non del tutto superabile con la sola informatizzazione delle comunicazioni scritte.
Si richiama l’attenzione sul fatto che ora le titolarità prima prefettizie sono state traslate in capo al Comune territorialmente competente, con ovvie e ulteriori diatribe applicative su chi materialmente debba assumere il provvedimento, spesso mal gestite da improvvidi interventi normativi regionali, del tutto fuori luogo.
Sono norme obsolete anacronistiche, da abrogare, attraverso un intervento nei confronti dei rispettivi Ministeri Italiani.
Una delicata azione per sensibilizzare il Governo su questa vetustà del D.P.R. n. 285/1990, non sarebbe una cattiva idea. Chi saprà cogliere la sfida?

2) Opportunità che prima della partenza del trasporto funebre internazionale, in entrata venga acquisita preliminarmente la disponibilità di sepoltura in cimitero italiano. Bisogna, infatti, sempre verificare il titolo di accoglimento in cimitero, come del resto accade per i funerali che si esauriscano, nel loro percorso, entro i confini nazionali.
Altrimenti vi è il rischio che il feretro sosti in camera mortuaria del cimitero (quello di primo arrivo, varcata la frontiera), in attesa che si provveda ad una destinazione stabile e definitiva.
In tale maniera si potrebbe confezionare il feretro anche in rapporto alla modalità di sepoltura italiana prescelta per il de cuius
Necessiterebbe, però, specifica norma internazionale al momento ancora tutta da definire, e soprattutto in quale sede?

3) Altra criticità si riscontrano per gli ingressi di feretri da Paese non aderente alla Convenzione di Berlino. Difatti, è obbligatoria cassa confezionata come stabilito dalla normativa italiana (art. 30 del D.P.R. 285/90), con inevitabili e notevoli discrasie interpretative ed operative tra lo spirito del regolamento statale di polizia mortuaria e l’effettività della singola situazione contingente, cui gli operatori del post mortem (uffici comunali in primis, ma pure imprese funebri) debbono pur sempre fornire risposta puntuale e quasi immediata.
Ad es. se arriva un feretro con caratteristiche tecniche non coerenti con la norma italiana si dovrebbe effettuare il trasbordo del cadavere (in quali condizioni e con quali rischi igienico-sanitari?) in camera mortuaria in altra cassa regolamentare italiana. O, ancora, potrebbe venir disposto il c.d. rifascio/avvolgimento del feretro, a fini precauzionali, con aggravio dei costi per il dolente.
Peggio ancora: sarebbero le parziali manomissioni del feretro (art. 75 comma 2 D.P.R. n. 285/1990) atte a neutralizzare l’eventuale impermeabilità della bara dovuta alla controcassa di metallo.
Un possibile rimedio sarebbe la reale elaborazione  di un protocollo a valore normativo  ed in questa sede cercare di uniformare il tipo di bara richiesta secondo uno standard comune europeo o addirittura con accordo internazionale (che comprenda Paesi europei e non europei).

4) La assenza di norme e la necessità che vi siano per il trasporto internazionale di urne cinerarie (le problematiche sono diverse: dal confezionamento, alla possibilità o impossibilità di apertura dell’urna a fini di controllo, a regole per il trasporto come bagaglio a mano o invece in stiva, ecc.). Soluzione: Partendo dalle norme IATA in materia sarebbe consentaneo definire una specifica norma internazionale per il trasporto di urne cinerarie.

5) La carenza normativa circa l’autorità legittimata ad autorizzare la cremazione di persona deceduta all’estero, già rientrata in Italia come feretro.
La norma italiana prevede, in via generale, che l’autorizzazione alla cremazione riguardi il Comune (Stato Civile in quasi tutte le Regioni) di decesso.
Ma essendo il decesso avvenuto all’estero il territorio italiano di riferimento sarebbe, per assurdo il consolato o l’ambasciata italiana in Paese Straniero.
L’idea profilata dalla Circ.Min. Sanità n. 24/1993, di investire di tal compito il primo Comune Italiano non appena varcata la frontiera, e potrebbe persino esser un Comune di semplice transito, quindi estraneo a tutto l’iter amministrativo pare bizantina e poco pratica, anche se attualmente, in quest’ipotesi invero molto rarefatta l’unico procedimento conforme almeno al D.P.R. n.285/1990 è proprio quello delineato dalla sua prima circ. esplicativa del 1993.
Soluzione: modifica della norma italiana prevedendo che in tali casi l’autorizzazione alla cremazione competa al comune nel quale si provvederà materialmente alla cremazione.

6) In almeno un caso accadde che feretri provenienti da Paesi esteri (nel caso specifico la Spagna) fossero accompagnati da certificazione di utilizzo, a fini di tanatoprassi, di particolari sostanze con segnalazione, per una o più di loro di alta infiammabilità.
In tal caso, essendo il feretro destinato a cremazione, venne sospesa la cremazione per possibile pericolo all’impianto.
La questione venne risolta con l’intervento di specialisti de crematorio che seguirono passo a passo la cremazione per evitare danneggiamenti al forno.
Si potrebbe allora intervenire con una verifica preventiva delle sostanze ammesse per la tanatoprassi, non dannose per trattamenti a valle (inumazione, tumulazione stagna o areata e cremazione).
Utili indirizzi in tal senso della EFFS alla propria commissione tanatoprassi.

7) Che in taluni casi arrivano dall’estero (in particolare da Paesi dell’Est Europa) carri funebri con caratteristiche difformi da quanto previsto dalla legislazione italiana per l’autofunebre.
Soluzione: Standard minimi per le auto funebri a livello europeo.

8) Che sarebbe utile sostituire la controcassa di zinco con un materiale moderno e meno inquinante, di adeguato spessore, tenuto conto delle distanze e dei tempi da percorrere nei trasporti funebri internazionali.
Soluzione: standards europei in materia di bare e accessori che prevedano anche l’utilizzo di materiali innovativi al posto dello zinco.

9) Talvolta l’autofunebre proveniente dall’estero è condotta da persone che non sono in possesso dei titoli che la legge italiana prevede per lo svolgimento del trasporto funebre. Analogamente viene segnalato che taluni Paesi (Francia) non permettono l’entrata di auto funebri italiane con conduttore italiano (in possesso dei titoli abilitativi alla professione in Italia).
Soluzione: patente europea per il trasporto funebre che abiliti alla libera circolazione in Europa.

10) La difficoltà di contatto con alcuni consolati (scarsa conoscenza delle norme e disomogeneità applicativa).
Soluzione: Periodico aggiornamento del personale interessato.

Si rimanda anche all’articolo su I Servizi Funerari 3.2014 pag. 29, “Difficoltà nei trasporti funebri internazionali di Daniele Fogli”.
Per alcune di queste osservazioni le soluzioni sono di scala europea, per altre di livello nazionale (quelle di cui ai punti 1), 5), 10)).
La soluzione migliore per gli operatori funebri sarebbe l’adozione da parte della Unione Europea di una specifica direttiva sul trasporto funebre.
Una soluzione poco complicata potrebbe essere quella di prevedere un addendum con variazioni limitate all’Accordo di Strasburgo (adottato in seno al Consiglio Europeo) per renderlo più moderno e vicino alle attuali esigenze. Se la mobilità sociale cresce, soprattutto come stile di vita tra i cittadini della U.E. sarebbe previdente e lungimirante predisporre una adeguata e discreta rete di trasporto funebre, con regole al possibile unificate.
Poi, con una direttiva della UE, si fa proprio l’accordo di Strasburgo obbligando in questo modo tutti i Paesi europei a recepirlo nel proprio ordinamento entro una certa data.
La cosa può partire parallelamente, per guadagnare tempo.

FACILITARE I TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI Nel frattempo gli operatori del settore si stanno attrezzando autonomamente per ridurre al minimo i disagi attraverso la predisposizione di specifiche piattaforme che permettano di eliminare le difficoltà ad agire in Paesi sconosciuti, attraverso operatori di cui non si conosce a priori la affidabilità.
E quindi stanno emergendo sistemi telematici e di assistenza come interfaccia tra imprese funebri e operatori assicurativi, che sempre più assicurano non solo sulle spese sanitarie per viaggi all’estero, ma anche per eventi luttuosi intervenuti all’estero.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.