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In regime di DPR 285/1990 tutta la dottrina era concorde su questo postulato: per rimuovere una salma da un luogo inadatto e quindi intrinsecamente pernicioso occorre una certificazione che attesti la situazioni di concreto rischio, sulla base della quale potrà esser proposto da parte del medico necroscopo o del medico igienista il trasferimento del de cuius al deposito d’osservazione, indicando i motivi su cui si fonda la suggestione formulata dal medico intervenuto, così chi ha titolo a decidere sulla destinazione della salma è tenuto a richiedere l’autorizzazione al trasporto alla volta dell’obitorio/deposito d’osservazione/servizio mortuario ospedaliero. Si evince chiaramente come il medico necroscopo in questo processo sia solo un’interfaccia strumentale rispetto alla potestà autorizzativa che rimane in capo al comune, l’impossibilità di accordare direttamente il permesso di trasporto conduce all’impasse allorquando il decesso in abitazione inadatta si consumi durante le ore di chiusura degli uffici comunali. Alcuni giuristi ritenevano che per particolari circostanze (ad esempio il cosiddetto “recupero salma) il trasporto potesse aver luogo in base ad una premessa per il successivo rilascio, ex post, di una vera e propria autorizzazione al trasporto funebre.
Nel frattempo, però, la società italiana comincia ad avvertire nuovi bisogni e sensibilità, anche nella sfera del post mortem, si pensi alla pregevole volontà di socializzare il fenomeno morte, consentendo ai malati terminali di trascorrere le ultime ore della loro esistenza al riparo delle mura domestiche, senza poi incorrere nelle rigidità procedurali del DPR 285/90 che rendono molto complicato il trasporto a cassa aperta se non ricorrono le condizioni “estreme” di cui sopra.
La morte in abitazione privata comporta parecchi disagi anche logistici come la difficoltosa movimentazione del cadavere una volta completato il periodo d’osservazione, o la problematica chiusura del feretro (gli ambienti angusti mal si conciliano con l’uso di saldatori) , senza poi contare la presenza nelle stesse stanze dove la salma è stata composta di bimbi, persone facilmente impressionabili, soggetti con alterazioni psichiche…
Alcune leggi regionali affrontano molto coraggiosamente questa criticità, rendendo sempre possibile il trasferimento a cassa aperta delle salme previa la sottoscrizione di un modulo da parte del sanitario che constata la morte.
Possiamo allora portci questo quesito: in Lombardia I trasporti di salme a cofano aperto effettuati da strutture di ricovero, cura e socio assistenziali verso le abitazioni private o sale del commiato, devono essere eseguiti in qualsiasi orario del giorno e della notte?
Innanzi tutto la fattispecie in esame è disciplinata dall’Art. 4 comma 4 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e dall’Art. 39 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal regolamento 6 febbraio 2007 n. 1
Nella polizia mortuaria i trasporti si suddividono in due grandi categorie:
1) Trasporti funebri (di salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) autorizzati dal comune (Art. 107 comma 3 Decreto Legislativo n.267/2000) su istanza di parte e con decreto individuale e nominativo (Art. 23 DPR 285/1990). Essi sono regolamentati in via generale da un’ordinanza del sindaco ex Art. 22 DPR 285/1990.Il realtà per ossame, resti mortali e relative ceneri , quando non richiesti per ulteriore sistemazione in sepoltura privata la dottrina ammette la possibilità di adottare un unoco provvedimento comulativo. Mentre per resti morali, ossa o ceneri non hanno ragione di sussistere le precauzioni dettate dall’Art. 8 DPR 285/1990 La distinzione tra salma/cadavere e’ stata introdotta proprio al fine di regolare diversamente il trasporto di salma rispetto al trasporto di cadavere. Salma è il corpo umano privo delle funzioni vitali durante il periodo d’osservazione e prima dell’accertamento sull’effettività del decesso, cadavere, invece, la spoglia mortale pronta pwer esser racchiusa nella cassa e “smaltita” secondo la pratica funebre prescelta (inumazione, tumulazione, cremazione. Invero vi sarebbe anche la modalità del tutto residuale e teorica dell’imbalsamazione).
2) Trasporti necroscopici disposti d’ufficio dalla Pubblica Autorità ai sensi del Paragrafo 5.2 Circolare Ministeriale 24 Giugno 1993 n. 24 quando il decesso sia avvenuto in luogo pubblico, per accidente (si tratta della cosidetta raccolta salme incidentate) o comunque non idoneo a fungere da deposito d’osservazione per la veglia funebre. la Lombardia estende questa funzione anche all’Autorità Sanitaria per i casi di propria competenza (si veda a tal proposito Art. 4 comma 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 ed allegato n. 9 Delibera Giunta Regionale 21 Gennaio 2005 n. 20278), quando cioè si debba preservare la salute pubblica dal rischio di contagio o contaminazione.
I trasporti necroscopici sono per loro stessa intima natura atipici e non possono esser ulteriormente codificati siccome in presenza di determinati presupposti la Legge indica un’Autorità, le attribuisce il potere di porre in essere qualunque tipo di atto e quindi di determinare qualunque tipo di effetto in ordine a situazionisoggettive indeterminate, al fine di provvedere secondo ciò che richiede una determinata situazione di necessità: a volte la stessa materia di intervento è indicata in modo del tutto generico o comunque
comprensivo delle più diverse evenienze, a volte invece è indicata in modo più preciso.
I trasporti a “cassa aperta” sono trasversali, perchè attengono ad ambedue le fattispecie prese in esame, sia nell’uno, sia nell’altro caso, però, non necessitano di autorizzazione comunale, la ratio della norma è infatti, permettere lo spostamento del corpo inanimato, in tempi rapidi, e senza inibire eventuali manifestazioni di vita, superando le criticità burocratiche legate agli orari di apertura degli uffici comunali.
Bisognerà, quindi specificare di volta in volta se si tratti di trasporto funebre a cassa aperta o di trasporto necroscopico a cassa aperta (in quest’ultimo caso se si esclude dal novero dei servizi necroscopici il funerale “sociale” ex Art. 1 comma 7Bis egge 28 febbraio 2001 n. 26 per indigenti, persone abbandonate o verso cui i congiunti dimostrino disinteresse, la formula ” a cassa aperta” risulterebbe persino pleonastica e ridondante, in quanto il trasporto necroscopico avviene sempre durante il periodo d’osservazione).
Mentre tutti i cadaveri sono sempre e comunque trasportabili (anche se, naturalmente, la sepoltura dovrebbe avvenire nel comune di decesso dove il camposanto è l’impianto istutuzionalmente preposto all’accoglimento dei cadaveri ai sensi del combinanto disposto tra gli Artt. 337, 341 e 341 Decreto 1265/1934 e gli Artt. 24, 50 DPR 285/1990) )Il trasporto funebre a cassa aperta sconta due pesanti limitazioni:
- non deve esserci pregiudizio per la salute pubblica
- escusione a priori della morte dovuta a reato per non inquinare elementi probatori al vaglio della magistratura.
Anche in questi due frangenti il trasporto mortuario è ammesso, quando necessario, ma si ricadrebbe nella fattispecie del trasporto necroscopico, perchè i soggetti legittimati a richiederlo“motu proprio” non sarebbero i famigliari del de cuius attraverso un atto di disposizione, ma i Pubblici Poteri.
Mentre il trasporto di cadavere si effettua con rigorosamente con la bara sigillata e saldata (se il feretro è costutuito da cofano ligneo e controcassa metallica o altro dispositivo a tenuta stagna ad essa assimilabile ex Art. 31 DPR 285/1990) il trasporto salma può avvenire a mezzo di una semplice cassa di legno (purchè foderata internamente con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante ex paragrafo 5.3 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24), un cassone rigido, una barella o il body bag (un sacco con il fondo atto a trattenere eventuali fuoriuscite di liquidi e munito di cerniera A più riprese interviene la stessa Regione con atti di tipo istruttivo, come appunto le Circolari esplicative 9 febbario 2004 7/SAN e 21 maggio 2005 21/SAN per precisare quanto segue: l’Art. 4 comma 4 della L.R. 22/2003 si riferisce unicamente ai trasporti precedenti all’accertamento di morte, essi, dunque, per tale ragioni non possono esser effettuati con le modalità di cui all’Art. 24 e seguenti del DPR 285/90, cioè a cassa chiusa, dovendosi assicurare che non vi siano ostacoli ad eventuali manifestazioni di vita.
Si tratta, quindi, dei trasferimenti, entro un contenitore sì impermeabile (soprattutto sul fondo) ma non completamente sigillato, dal luogo del decesso a:
- Sala del commiato (casa funeraria)
- servizio mortuario ospedaliero (ex DPR 14 gennaio 1997) di istituto sanitario
- Obitorio o deposito d’osservazione comunale
- Abitazione del de cuius o dei famigliari (solo in Lombardia, in Emilia Romagna è, invece, consentito il trasporto a cassa chiusa verso
- L’abitazione del de cuius o dei suoi congiunti ex Art. 10 comma 6 L.R. 19/2004)
Per il quale non serve una specifica autorizzazione comunale essendo sufficiente il modulo 2, debitamente compilato, allegato alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005.
L’elenco sembra non ulteriormente ampliabile, rimane, però, da valutare la legittimità di continuare ad allestire la camera ardente presso chiese, templi, edifici adibiti al culto, sedi di partiti, associazioni….) quando ricorrano i presupposti per tributare al de cuius speciali onoranze, questa possibilità, dopo tutto, non sembra completamente vietata, anche ai sensi dell’Art. 38 comma 2 Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6.
Rimangono, implicitamente, in vigore anche in Lombardia le disposizioni generali in tema di trasporti funebri di cui al capo IV del DPR 10 settembre 1990 n. 285 (per altro sempre valide quando vi sia extrarerritorialità, per trasferimenti oltre i confini della regione) si è, quindi del seguente avviso: se si verificano le condizioni di cui sopra (ossia il trasferimento del “morto” può avvenire in piena sicurezza, è stata posta diagnosi di morte, si può fugare anche il solo dubbio di morte cagionata da evento criminoso) il medico sopraggiunto sul luogo dell’exitus deve complilare e sottoscrivere il modulo per il trasporto salma (sulla gratuità o meno della prestazione si può discutere, ma per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo “Servizi necroscopici in Lombardia parte I liberamente reperibile negli archivi di www.funerali.org.
Giusta l’Art. 22 (quando e se ancora pienamete applicabile) del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria anche il trasporto a cassa aperta (in quanto pur sempre “trasporto funebre”) potrebbe esser blandamente sottoposto a regolamentazione (magari definendo i percorsi stradali) l’istituto del tarsporto salma, però, nello spirito stesso della Legge Regionale Lombarda deve mantenere quale sua caratteristica peculiare una flessibilità pressochè assoluta che mal si concilia con l’idea di reggimentare l’attività di trasporto funebre insita nell’Art. 22 DPR 285/1990.
spett. signor Carlo mi sono trovata a fare un trasporto di salma aperta dal comune di Vigevano fatta la documentazione con o.c mi reco in comune dove non ho potuto fare denuncia nelle 24 ore come da regolamento, perchè l’ospedale in accordo con il comune chiude gli uffici e quindi la denuncia scatta dopo le 48 se il decesso avviene di venerdì pomeriggio. Mi dica se siamo in Italia oppure se è giusto che tutti facciano quello che vogliono calpestando quello che sono le leggi vigenti la ringrazio
Il riferimento d’obbligo (anche se non è mai carino autocitarsi) è l’articolo dal titolo “Piccole diavolerie di polizia mortuaria in regione Lombardia” pubblicato sul numero appena uscito de “I Servizi Funerari.
Comunque, in nuce:
1) il trasporto funebre è sempre soggetto alla regola della tipicità, ossia deve sempre esser diretto verso luoghi istituzionali (esempio: il cimitero) e preventivamente autorizzati.
2) è il sindaco, con apposita ordinanza, a regolare i luoghi di sosta e transito per i feretri.
3) i feretri temporaneamente possono esser custoditi in camera mortuaria o comunque all’interno di un cimitero, anche intermedio rispetto alla destinazione ultima. La funzione edittale della camera mortuaria, che deve esser presente in ogni cimitero è proprio quella di accoglimento temporaneo dei feretri
A livello nazionale un trasporto funebre in luogo diverso e non autorizzato costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell’Art. 358 comma 2 del Regio Decreto 1265/1934 (da 1549 a 9296 Euro conciliabili entro 60 giorni dall’accertamento dell’infrazione con una somma di 3098 Euro).
Essa compete al bilancio del comune d cui è partita la trasgressione (cioè del comune che avrebbe dovuto autorizzare il trasporto)
Nel decreto di trasporto, infatti, debbono esser enumerati tutti i passaggi e gli spostamenti che interesseranno il feretro.
L’organo preposto ad elevare la sanzione amministrativa è l’ASL oppure il personale comunale individuato dall’ordinanza del sindaco laddove si sia “de-medicalizzata” la polizia mortuaria.
Il custode del cimitero di arrivo è tenuto alla denuncia, quando verifica la difformità del trasporto rispetto al decreto di trasporto stesso.
Lombardia, Emilia Romagna e Marche si sono dotate di un proprio sistema di diritto punitivo in tema di polizia mortuaria ad integrazione della sanzione residuale di cui all’107 DPR 285/1990 il quale come gli detto rinvia all’Art. 358 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
Quesito: la salma viene posizionata dopo il funerale in una sala chiusa del cimitero in attesa del trasporto al forno crematorio previsto per due giorni dopo alle ore 17. La mattina dopo il necroforo comunale e l’agenzia delle pompe funebri senza avvisare nessuno ( i parenti non troveranno la bara al cimitero l’indomani) la mattina seguente caricano la salma sul carro funebre e la ripongono presumibilmente in un garage. Tutto ciò per soddisfare loro personali impegni.
Che infrazioni si prefigurano?
Grazie Giorgio
Grazie scusa questo problema lo devo esporre ad altro ente..ciao
ciao Carlo mi sono arrivate due lettere di richiamo perchè non ho consegnato all’ufficio il mio cellulare ripeto mio personale,perchè con una circolare vietano l’uso del suddetto nell’orario di lavoro.si appellano all’atr.n.7 della legge 300/1970 e art.n.62 del ccnl.tengo a precisare che non ho mai fatto uso improprio dello stesso in ambito lavorativo.che devo fare?grazie
Per la Lombardia (presumo Lei mi scriva da tale località) vale il paragrafo 7 della Circolare Assessorato alla Sanità 21/SAN del 30 maggio 2005 secondo cui il trasporto a “cassa aperta” può esser eseguito sia prima sia dopo la visita necroscopica, per la quale decadono i limiti temporali previsti dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Nella Regione Lombardia, ai sensi dell’Art. 4 comma 1 della Legge n. 22/2003 la riduzione del periodo ordinario di osservazione è stabilita dal medico incaricato delle funzioni di medico necroscopo. Sembra poi sparita la prescrizione del DPR 285/90 del prolungamento del periodo di osservazione da 24 a 48 ore nei casi di dubbio di morte apparente. La cosa è perfettamente comprensibile dato il livello di garanzia che l’attuale sistema sanitario può consentire.ù
La Sua interpretazione, mi pare, quindi, corretta e perspicace: trascorse le 24 ore dalla dichiarazione di morte resa all’Ufficiale di Stato Civile (ex Art. 74 DPR 396/2000) ed una volta effettuata a visita necroscopica (i due elementi sono consustanziali ed entrambi indispensabili) la salma diviene cadavere e può esser solo trasportata solo a cassa chiusa.
Diversa è la posizione della Regione Emilia Romagna, la quale, con la DEterminazione n. 4693 del 29 maggio 2009, dopo l’avvenuta visita necroscopica condotta con l’ausilio dell’ECG, subordina l’ipotesi di trasporto a cassa aperta a queste due condizioni:
1) 24 ore dal decesso (e non apliabili ex Art. 9 DPR 285/1990)
2) distanza non superiore ai 300 KM
Chiedevo cortesemente un chiarimento: è possibile trasportare bara aperta da un istituto di cura all’abitazione un cadavere/salma trascorse più di 24 ore dal decesso? La salma diventa automaticamente cadavere trascorse le 24 ore dal decesso?Grazie
Il comune di partenza può sincerarsi sull’effettiva disponibilità di posti salma nel cimitero di destinazione. In fondo la trasmissione del decreto di trasporto ex Art. 24 comma 2 DPR 285/1990 assolve anche questa funzione.
A dover esser preliminarmente appurato è lo jus sepulchri ossia il titolo di sepoltura, anche attraverso un’istruttoria piuttosto semplice (esempio: esibizione dell’atto di concessione per sepoltura privata).
Ai sensi dell’Art. 18 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 per i trasporti che debordino dal territorio regionale lombardo le casse dovranno presentare le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 qualunque sia la forma di sepoltura prescelta. Oltre i 100 KM ex Art. 30 comma 13 DPR 285/1990 è d’obbligo la doppia cassa lignea e metallica anche se il feretro sarà inumato. IN alternativa al posto dalla controcassa di zinco se il feretro sarà cremato o interrarto è autorizzato l’uso di un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 Giugno 2007. IL rapporto di concessione per sepoltura privata deve essere, di norma, preesistente rispetto al momento dell’uso anche se non mancano casi di regolarizzazione ex post per evitare il protrarsi di un occupazione indebita “sine titulo”, magari dovuta al sovrapporsi ddei vari adempimenti amministrativi (non sempre gli uffici comunali sono aperti a tutti gli orari).
Una volta varcato il cancello del camposanto di arrivo se non si è in presenza di nuovo decreto di trasporto per la traslazione a diversa sistemazione la bara deve essere inumata in campo comune dopo aver praticato opportuni squarci sul coperchio di lamiera ex Art. 75 comma 2 DPR “285/1990 così da facilitare i processi di naturale mineralizzazione.
Grazie mille
E se la salma non ha il posto nel comune di destinazione, quali potrebero essere le tempistiche per ottenerlo?
grazie ancora
Non parte dal comune di partenza. O se parte va con destinazione l’inumazione in campo comune, avendone diritto (se residente in vita nel comune il defunto) o se avente diritto di sepoltura in una toma esistente nel cimietro di destinazione. Infine, qualche comune consente – ma è sua facoltà – l’arrivo in camera mortuaria del feretro se vi è disponibilità di loculo o tomba da assegnare il giorno stesso o il giorno successivo all’arrivo. In genere occorre avere la concessione del manufatto prima della partenza del feretro, altrimenti non si è a conoscenza del tipo di feretro da certificare alla partenza (inumazione/tumulazione).
La fattispecie anche in Lombardia (si veda la Circ. Reg.21/SAN al paragrafo 7) è normata dall’Art. 24 comma 2 DPR 285/1990. Il comune di partenza rilascia il decreto di trasporto da comunicarsi al comune di destinazione dove avverrà il seppellimento. Il feretro con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/1990 (per i trasporti fuori regione non vale l’allegato 3 al Reg. REg. n.6/2004) viaggia con la documentazione originale da consegnarsi al responsabile del servizio di custodia in cimitero.