Trasporti “a cassa aperta” intra moenia oppure anche extra moenia?

Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all’interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la sua destinazione (artt. 30 e 75 D.P.R. 285/90), può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (art. 24/3). Preposto al rilascio di detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso.

In sola vigenza (1) di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è, invece, ammesso il trasporto di salme (ossia di corpi umani privi delle funzioni vitali (vedansi gli artt. 1 e seguenti della Legge 29 dicembre 1993 n. 578) prima del completo decorso del periodo di osservazione (2)?

Sì! È possibile; si debbono, però, adottare tutte le cautele di cui all’art. 17 D.P.R. 285/90, ossia il defunto (o presunto tale) deve esser movimentato solo a cassa aperta (se si usa un sacco da recupero impermeabile sul fondo, la cerniera non deve esser completamente tirata, un’eventuale cassa di legno avrà solo la base e le pareti laterali (Paragrafo 5.3 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24) foderate con materiale plastico
impermeabile. Il trasporto a cassa aperta diventa addirittura un momento necessario per il trasferimento (3) al deposito di osservazione o all’obitorio qualora essi non insistano nello stesso Comune.

Se dal deposito di osservazione la salma viene trasferita ad esempio in camera ardente (4) per il tributo di speciali onoranze serve l’autorizzazione di cui all’articolo 24, qualora il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale non indichino modalità diverse o richiedano autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge, ovviamente tutto ciò vale in regime di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; laddove siano intervenute specifiche norme regionali bisogna valutare caso per caso le singole discipline locali. È importante una precisazione: poiché l’articolo 25 del D.P.R. 285/90 contempla una serie di cautele particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva da trasportare solo e rigorosamente a cassa chiusa e saldata, occorre vi sia l’assoluta certezza che il cadavere non sia portatore di una tale malattia. Allo stato attuale questa assenza di morbo infettivodiffusivo può essere solo accertata dal Comune attraverso scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante o comunque al corrente del quadro clinico che ha condotto alla morte, ragion per cui si ritiene condizione necessaria e sufficiente per l’autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta, prima del perfezionamento dell’autorizzazione alla sepoltura, la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta o l’inoltro al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca chiaramente tale circostanza.

 

Il Comune dovrebbe avere già ricevuto avviso di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri casi ai sensi dell’art. 72.

D.P.R. 396/2000). Tutta la serie di altre prescrizioni irreversibili di cui all’art. 8 D.P.R. 285/90 (puntura antiputrefattiva, avvolgimento in lenzuolino imbevuto di sostanza
antisettica saldatura doppia cassa, ecc.) dovrebbe, invece riguardare il trasporto funebre vero e proprio, anche qualora il confezionamento del feretro dovesse avvenire in un comune diverso da quello di decesso. Secondo un altro filone della dottrina, invece, il trasporto a cassa aperta limitato (5) ai soli casi di accertata
pericolosità nel mantenimento della salma dove si sia consumato l’exitus dovrebbe avvenire esclusivamente all’interno del comune di decesso, infatti Il trasporto da comune a comune a cassa aperta configurerebbe una violazione all’art. 30 D.P.R. 285/90 sanzionabile ai sensi dell’art. 358 (6) Regio Decreto 1265/1934 così come novellato dall’art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. L’unica eccezione ammessa consisterebbe nel al trasporto su disposizione della Pubblica Autorità (Paragrafo 5 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24), con oneri, ovviamente a carico
di quest’ultima.

 

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(1) Molte leggi regionali operando rinvii alla Legge nazionale,per taluni aspetti, salvaguardano alcune norme del D.P.R. 10settembre 1990, n. 285, anziché sostituite, con la conseguenza di rendere difficile il discernimento tra le parti ancora in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e quanto, invece, venga ad essere regolato ex novo dalla legge regionale.

(2) Si veda il D.M. 22 agosto 1994 n. 582 emanato in attuazione della Legge 29 dicembre 1993 n. 578 con particolare attenzione all’art. 4 anche se ordinariamente (art. 74 D.P.R. 396/2000, art. 8 D.P.R. 285/90) il periodo d’osservazione seppur abbreviabile o completamente riducibile attraverso rilevamento strumentale con ECG è fissato in 24 ore.

(3) Si tratterebbe, in questo frangente di un trasporto necroscopico
di cui al D.M. 28 maggio 1993.

(4) Detto luogo se non coincide con gli ambienti e i locali di cui agli artt. 12, 13, 14 D.P.R. 285/90 o con il servizio mortuario ospedaliero di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 deve esser preventivamente autorizzato.

(5) Si verrebbe, così, ad inibire un atto di disposizione sulla salma in termini di diritti personalissimi e di pietas: nella fattispecie l’allestimento della camera ardente in un luogo scelto dai famigliari del defunto. Si veda, ad esempio l’art. 4 comma 6 della legge regionale lombarda 18 novembre 2003 n. 22.

(6) La sanzione è amministrativa dopo la legge di depenalizzazione
24 dicembre 1981, n. 689.

Written by:

Carlo Ballotta

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5 thoughts on “Trasporti “a cassa aperta” intra moenia oppure anche extra moenia?

  1. I documenti di trasporto delle salme prima dell’accertamento di morte devono essere conservati o è sufficiente la tenuta dell’apposito registro? e qual è la legge di riferimento?

    1. X A.S.U.R.

      L’archivio, considerato non come solo spazio fisico, ma come complesso di documenti e di relazioni fra atti medesimi, si distingue in:

      – archivio corrente: complesso di documenti relativi ad affari in corso;

      – archivio di deposito: complesso di documenti relativi ad affari conclusi;

      – archivio storico: complesso di documenti relativi ad affari conclusi da oltre 40 anni.

      Si conviene su questo fatto: quando la salma diviene cadavere (trasportabile quindi solo a cassa rigorosamente chiusa) la certificazione sanitaria attestante l’eseguibilità del trasporto a cassa aperta esaurisce la sua precipua funzione ed estingue i propri effetti. Dove conservare, allora, tutti i relativi incartamenti?

      Non è chiaro se nella normativa di settore della Regione Marche questo titolo di trasporto a cassa aperta – come provvisorio – debba restare a gli atti del Comune ove è avvenuto il decesso (intesto come fulcro di tutto il procedimento autorizzatorio di polizia mortuaria) o debba seguire il feretro in cimitero al pari di tutti gli altri titoli d’accompagnamento del trasporto funebre propriamente inteso.

      Se accediamo a questa seconda tesi, per altro abbastanza plausibile, il responsabile del camposanto deve assicurare l’ordine, il controllo ed il buon andamento della polizia cimiteriale gestendo al meglio l’archivio cimiteriale (si veda anche la “legge archivistica” di cui D.P.R. n.1409/1963, che impone tempi molto lunghi di permanenza agli atti del cimitero [40 anni] di tutta la documentazione prima di avviare la procedura di scarto o di riversamento presso l’Archivio di Stato).

  2. X Mauro,

    Solo durante il periodo d’osservazione ex Art. 17 DPR n. 285/1990, i defunti possono esser movimentati a cassa aperta

    Se è già stato formato il permesso di seppellimento (rectius: autorizzazione all’inumazione/tumulazione ex Art. 74 DPR n. 396/2000, con allegazione ex post del certificato necroscopico all’atto di morte ai termini del D.M. 27 febbraio 2001) ed è stata rilasciata la relativa, e temporalmente conseguente, autorizzazione al trasporto di cadavere ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990) opera di default l’Art. 30 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed il trasporto, qualunque ne sia la tipologia o durata, deve avvenire a cassa rigorosamente chiusa.

    Il motivo è abbastanza semplice: si tratta, infatti, di ottemperare ad un principio implicito e, quindi, fondativo, di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria: tutti i cadaveri sono sempre e comunque trasportabili: basta, infatti, una semplice autorizzazione amministrativa (il cosiddetto decreto di trasporto) purchè con il feretro confezionato in base alla destinazione cui saranno avviate le spoglie mortali ed alla lunghezza del tragitto da effettuarsi. Il discrimen del 100 KM di trasporto rileva unicamente per l’impiego o meno della doppia bara di legno e metallo.

  3. un quesito: a cassa aperta, anche se trascorse le 24 ore di routine, può avvenire il trasporto dal luogo del decesso al cimitero dello stesso comune o di un comune limitrofo e, comunque, entro i 100 km?
    scrivo dlla prov di caserta
    grazie

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