La regione Piemonte ha adottato la L.R. 12 marzo 2020, n. 6 recante Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento delle ceneri”), che riforma pesantemente l’originario impianto normativo, anche sui trasporti mortuari.
Il nuovo comma 4 dell’art. 3 L.R. n.15/2011 considera i trasporti funebri durante il periodo di osservazione dal luogo di decesso ad altra struttura ed il successivo comma 5 i trasporti indipendentemente dall’accertamento della morte, in entrambe le ipotesi si stabilisce che, per la loro esecuzione, è titolo valido e sufficiente la certificazione rilasciata dal medico intervenuto in occasione del decesso.
Detta certificazione attesta che dal trasporto non derivi alcun pregiudizio per la salute pubblica e che sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Inoltre, è previsto che essa sia contestuale ad una comunicazione al sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, creando una sorta di feedback.
La nuova disciplina si applica anche in caso di trasporti in strutture situate in Comuni di altre regioni, purché vi sia compatibilità con la normativa di queste regioni di destinazione (art. 3, co. 4 citato). Queste novità sono poi riprese nell’art. 8, rubricato “Trasporto funebre”, introducendo appunto il comma 6-bis.
La L.R. Emilia Romagna 10 dicembre 2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020” (BUR n. 408/2019) all’art. 12 introduce rilevanti modifiche all’art. 10, commi 1 e 3 della L.R. n. 19/2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Orientate allo stesso obiettivo di favorire la massima mobilità delle spoglie umane prima del funerale, sostanzialmente.
Le prefate novelle legislative introducono una sorta di proprietà transitiva a condizione di reciprocità (prima tassativamente esclusa dalla parte preponderante della dottrina) tra Regione e Regione (confinanti e limitrofe, forse?) per il cosiddetto trasporto a cassa aperta, superando, così, il limite invalicabile dell’efficacia di una L.R. fuori dei confini amministrativi dell’Ente territoriale che l’abbia approvata.
La nostra linea editoriale è sempre stata chiara: tra regione e regione (salvo accordi infra-regionali ex art. 117 penultimo comma Cost., che forse potrebbero anche prevalere, in un ordinamento pluri-legislativo, come il nostro?) dovrebbe seguirsi l’esperanto regolamentare del D.P.R. n. 285/1990, con il suo andamento residuale, e quasi carsico.
Si pongono allora diversi problemi, anche di potenziale interesse della Consulta, almeno per rimanere nell’alveo della legittimità fissato dalla Suprema Carta costituzionale.
1) Per rendere effettiva la nuova regola occorrerebbe un “trattato”, un accordo, una convenzione…rectius: un’intesa tra Regioni, immagino, confinanti, ma in quale forma solenne?
2) Chi, tra la regione di decesso e quella di arrivo del trasporto salma, pagherà le spese per l’intervento del medico necroscopo? Si prevedono liti!
Quando, poi, per disavventura le almeno due (o più???) Regioni coinvolte nel trasferimento a cassa aperta disciplinassero diversamente questo istituto, la soluzione sarebbe, comunque, mutuabile dal diritto comunitario: nell’evenienza di due norme differenti, una in entrata e una in uscita, il rilascio dell’titolo di viaggio compete all’autorità del luogo di partenza e si applica la normativa più stringente tra le due in questione (principi di cui allo standard europeo EN 15017).