Paradossalmente per un trasporto funebre, che interessi più Comuni, con sosta “tecnica” in Comune intermedio, rimane in vigore l’Art. 19 commi 2 e 3 D.P.R. n.285/1990, con la possibilità di esigere un diritto fisso non legato alla privativa (istituto ormai superato per giurisprudenza costante e con norma positiva dopo il 1/1/2002 (art. 35, 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) ma assimilabile ad una sorta di somma dovuta per attività istruttoria, autorizzativa e per l’uso di spazi ed attrezzature.
La sosta, infatti, importa pur sempre l’uso di locali (camera mortuaria cimiteriale?) ed attrezzature, e queste sono (rectius:…dovrebbero essere!) pur sempre a titolo oneroso per l’utenza, e quindi oggetto di specifica tariffa, la cui misura non dovrebbe essere inferiore a quella determinabile ex art. 117 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Non consideriamo, poi, il fatto che anche la sola autorizzazione all’uso, in quanto ‘normalmente’ dovrebbero essere utilizzate le stutture del Comune a quo, cioè di quello di partenza, costituisce un atto rilasciato da una pubblica amministrazione, quindi soggetto sin dall’ordigine ad imposta di bollo, il quale pur sempre comporta, nella sua redazione, dispendio di tempo ed energie della macchina amministrativa: risorse, forse, altrove meglio indirizzabili e spendibili.