Tanatoprassi già operativa…ma solo sugli stranieri? – Legislazioni a confronto.

Gli atti di disposizione sul proprio corpo, nel solco dell’Art. 5 Cod. Civile,con particolare riferimento alle scelte afferenti alle pratiche funerarie e sepolcrali (ammesse dalla Legge), attengono ai diritti della personalità, per i quali, nell’evenienza di defunto straniero, la legge

italiana opera rinvio alla legge nazionale cui la persona, quando ancora in vita, soggiaceva, rimando che oltretutto era presente anche nelle norme di diritto internazionale privato previgenti (articoli da 17 a 31 Disposizioni sulla legge in generale), anche se non in modo così espresso e dichiarato.

A questo punto: quali sono le destinazioni intermedie per il post mortem che risultano inderogabilmente regolate dalle norme di diritto italiano e quali sono, invece, i possibili percorsi d’applicazione della legge straniera, anche quando diversa od in contrasto con la legge italiana, da seguire in tema di diritti delle personalità degli stranieri?

O, più semplicemente, e riducendo la domanda ad un’unica ipotesi, la tanatoprassi può essere eseguita in Italia anche se non ancora prevista dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sul cadavere di uno straniero?

Ed, in caso di risposta affermativa, con quali modalità o procedimenti amministrativi, sempre che questi si rendano necessari.

Si è già avuto modo di ricordare come il vincolo d’inderogabilità delle norme dell’ordinamento giuridico italiano o, rovesciando la questione, il limite d’applicabilità di norme giuridiche straniere, cui si debba rinviare, nell’ordinamento italiano è dato dall’ordine pubblico (articolo 16 legge 31 maggio 1995, n. 218) e, fino all’entrata in vigore di tale legge, anche dal buon costume).

Nel caso della tanatoprassi, si ha un trattamento conservativo a tempo determinato, scarsamente invasivo (non comporta necessariamente eviscerazioni, ma solo incanulazione dei vasi sanguigni) e capace di bloccare, per un certo tempo, i processi di trasformazione cadaverica, che, per altro, sono destinati a riprendere in condizioni pressoché di normalità quando ne vengano meno gli effetti inibenti.

Si tratta di un intervento del post mortem che non è (ancora) contemplato dalla Legislazione Nazionale, ma, secondo alcuni studiosi del diritto funerario non sarebbe proibito in linea di principio, pur mancando di apposita disciplina di attuazione.

Anzi, si può affermare che i trattamenti di conservazione dei cadaveri siano previsti, principalmente nella forma dell’imbalsamazione, per cui non sembrerebbe agevole asserire che in Italia attualmente sussista una qualche inibizione giuridica a trattamenti di conservazione dei cadaveri.

Il capo VIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ad esempio, si chiude (art. 48) consideranndo un altro trattamento conservativo, attraverso l’individuazione del soggetto competente a praticare il trattamento definito come “antiputrefattivo” e normato dall’articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Anzi, più che di presa in considerazione si tratta di un vero e proprio obbligo concernente un trattamento da praticare in presenza delle condizioni dell’art. 32.

Se si vede l’ultimo comma dell’art. 32, appena citato, si osserva come esso non sia richiesto quando il cadavere sia sottoposto a trattamenti conservativi a tempo indeterminato, cioè all’imbalsamazione.

Al di là delle denominazioni tecniche, la siringazione cavitaria prescritta come necessaria, in presenza di certe condizioni, dall’articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 risulterebbe avere caratteristiche di trattamento conservativo a tempo determinato, almeno per la durata del trasporto funebre, anche se poi in realtà i riflessi negativi dell’aldeide formica sulla normale decomposizione cadaverica sono sotto gli occhi di tutti i gestori cimiteriali, per l’alta incidenza di indecomposti, rinvenuti all’atto dell’esumazione/estumulazione nell’evenienza di salme cui sia stata praticata la puntura conservativa a base di formalina.

Con ciò non si vuole sostenere che la tanatoprassi sia già prevista o eseguibile, né che possa equipararsi al trattamento igienico-sanitario di cui all’articolo 32, ma semplicemente, secondo una certa scuola di pensiero non sussisterebbero ragioni ostative di carattere giuridico tali da fare ritenere che la tanatoprassi possa essere vietata, in quanto da giudicarsi in contrasto con l’ordine pubblico interno, se non fosse, come sostengono altri giuristi, per la formulazione tassativa dell’Art. 410 Cod.Penale , rubricato come vilipendio di cadavere e la Legge Penale, secondo il principio della territorialità (Art. 6 Cod. Penale) si applica indistintamente a chiunque (quindi cittadino di qualunque nazionalità) commetta un reato nel territorio italiano, nella fattispecie, appunto, vilipendio di cadavere.

A questo punto, quando la tanatoprassi riguardi il cadavere di uno straniero e la legge nazionale applicabile allo straniero ammetta che il cadavere possa essere sottoposto a tanatoprassi, si potrebbero rinvenire motivazioni di ordine giuridico idonee a sostenere il contrario, cioè ad inibire allo straniero di essere sottoposto a trattamenti di tanatoprassi sono in quanto non (ancora) previsti dalla normativa italiana?

Se non sussiste il limite dell’ordine pubblico (Art. 410 Cod. Penale?), se si segue il dettato della legge straniera e se l’intervento non è espressamente vietato (ma dovrebbe trattarsi di un divieto rilevante sotto il profilo dell’ordine pubblico, e così sarebbe se seguissimo i profili potenzialmente penalistici della tanatoprassi ), non si vede come si possa escludere lo straniero -almeno- da trattamenti di tanatoprassi.

Se, in astratto, ciò risultasse possibile, il problema transiterebbe sulle modalità per pervenire alla materiale esecuzione del trattamento di tanatoprassi.

Il primo nodo da affrontare consiste nella conoscenza della legge straniera da far valere, aspetto da risolversi tenendo conto che essa deve esser esplicitata davanti alle autorità amministrative del comune, come, ad esempio, avviene in materia di cremazione.

Come regola generale, difficilmente eludibile, le autorità amministrative agiscono esclusivamente sulla base di atti, titoli e documenti formali ad esse prodotti e non possono acquisire informazioni sul diritto vigente oltre confine con altri mezzi di prova, perché in questo modo sconfinerebbero nell’attività giurisdizionale.

Quindi si renderebbe, pur sempre necessaria la consegna di una dichiarazione, attestazione o altro atto rilasciato dalle autorità competenti del Paese la cui legge nazionale si renda operativa, dalla quale risulti la previsione normativa di tale Stato.

Si tratta di un principio di ordine generale, che non avrebbe neppure la necessità di trovare conferma nello jus positum , anche se tale fonte scritta risulta recentemente essere stata inserita dall’articolo 2, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Se qualche volta ci si lamenta dall’eccessiva e capillare normazione, talora non guasta trovare forma scritta anche dei principi comunque desumibili dell’ordinamento giuridico, specie quando ciò consenta di prevenire infiniti quanto sterili dibattiti.

Ma tale dichiarazione dovrebbe non contenersi alla sola indicazione delle condizioni per dar seguito alla tanatoprassi, estendendosi anche all’individuazione, alla determinazione delle persone che per tale ordinamento giuridico possa disporre, in termini di pietas, perché il cadavere sia sottoposto a determinati trattamenti, tra cui la tanatoprassi.

Mentre risultano cogenti le norme che richiedono l’autorizzazione dell’autorità comunale, la certificazione medica escludente il sospetto che la morte sia dovuta a reato, nonché l’affidamento ad un medico abilitato dell’esecuzione del trattamento conservativo.

La prima (autorizzazione comunale) si fonda sulla considerazione che qualsiasi azione sui cadaveri è attualmente sottoposta ad autorizzazione comunale (talora perfino a due distinte autorizzazioni; si pensi al permesso di seppellimento rilasciato dall’ufficiale dello stato civile e l’autorizzazione al trasporto dal luogo di decesso al cimitero, anche se all’interno del medesimo comune, rilasciata dall’autorità comunale, come se il trasporto non fosse condizione materiale per l’esecuzione della precedente autorizzazione al seppellimento).

La seconda autorizzazione (certificazione medica) deriva dall’esigenza di non consentire alterazioni del cadavere che possano eventualmente incidere sull’attività delle autorità giudiziarie, al pari dell’imbalsamazione e della cremazione, dal momento che la tanatoprassi determina comunque in qualche modo una modificazione di alcuni signa mortis ed elementi cadaverici.

Qui va considerato come fatto rilevante per l’ ordine pubblico la non manomissione del cadavere quando vi sia sospetto che la morte sia dovuta a reato, e a maggiore ragione quando sia effettivamente dovuta a reato, dove l’elemento di spicco è il non ostacolo all’attività dell’autorità giudiziaria requirente o l’adulterazione delle prove.

Il terzo punto (esecuzione da parte del medico) si ricava attraverso un processo di tipo analogico, che tiene conto di come l’imbalsamazione possa essere eseguita solo da un medico, ma anche del fatto che lo stesso trattamento conservativo a tempo determinato già presente nel sistema normativo italiano, perfino in termini di tassatività, è altrettanto obbligatoriamente praticato da un medico o da personale tecnico da lui delegato.

 

Ques’ultimo medico, poi, risulta perfino non essere un medico qualsiasi, ma il Responsabile del Servizio ASL (usiamo questo termine per semplicità, pur ricordando la sentenza della Corte costituzionale n. 174 dell’8-22 aprile 1991) dell’azienda sanitaria locale.

Ciò significa che il trattamento antiputrefattivo dell’articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 può essere eseguito solo dal medico responsabile del servizio di polizia mortuaria dell’azienda sanitaria locale, cioè da un medico pubblico, il quale può anche avvalersi di una delega nei confronti di personale tecnico, ma lo stesso concetto di delega, in questo contesto, la limita ai tecnici dipendenti dell’azienda sanitaria locale.

Potremmo modificare la formulazione affermando che il trattamento di cui all’articolo 32 va eseguito esclusivamente dall’azienda sanitaria locale, almeno nello spirito del DPR n. 285/1990 anche se molte legislazioni regionali pongono in capo all’addetto del trasporto, nei casi residuali, questa incombenza, in quando ormai molte regioni dotatesi di un proprio corpus normativo di polizia mortuaria disapplicano l’obbligatorietà della siringazione cavitaria.

Se esiste una profonda differenza tra il predetto trattamento antiputrefattivo e i trattamenti di tanatoprassi, quest’ultimi rischiano di essere autorizzabili solo facendo riferimento a criteri di analogia ragion per cui il solo trattamento conservativo alternativo a quello antiputrefattivo tale da disporre di una qualche regolamentazione risulterebbe quello dell’imbalsamazione, dovendosi così seguire le procedure autorizzatorie proprie dell’imbalsamazione, anche se la tanatoprassi riesce milioni di anni luce lontana dall’imbalsamazione vera e propria.

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Carlo Ballotta

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