- Storia tecnico-giuridica del cofano funebre: tra forma e funzione – 1/3
- Storia tecnico-giuridica del cofano funebre: tra forma e funzione – 2/3
- Storia tecnico-giuridica del cofano funebre: tra forma e funzione – 3/3
NEMO PROFETA IN PATRIA … ovvero come arrivare dopo, essendo partiti prima!
Il 21 gennaio dell’anno 1991, mentre infuriava la guerra del Golfo, all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi due avventurosi imprenditori italiani del settore costruzione cofani funebri vengono invitati da uno zelante poliziotto francese a non allontanarsi dal proprio bagaglio a mano.
Cosa facevano, e perché erano a Parigi quei due personaggi.
A memoria non risulta avessero grande desiderio di frequentare le Folies Bergère.
Cominciava a muoversi qualcosa nel settore funerario in tutta Europa, dopo la caduta del muro di Berlino.
Nell’aprile del 1990, con riferimento a una revisione dell’accordo Europeo n. 80 sul trasferimento dei cadaveri, fu posta la domanda sul significato logico-formale, da cui, poi, sarebbe discesa una norma cogente ed imperativa, della formula linguistica “un simile materiale biodegradabile“ citato nell’articolo 6 (CDSP (89), Item 4.2 par. 14).
L’associazione Europea di Tanatologia e la Europaische Bestatter Union avevano fornito una interpretazione che avrebbe concesso spazio alla possibilità di realizzare cofani sia di legno o materiale simile preferibilmente fondato su essenze lignee.
I Ministeri competenti Francesi (dell’Economia e della Sanità ) erano in procinto di emanare un Decreto, sentito il parere del Consiglio superiore francese di igiene pubblica, per l’omologazione del pannello in agglomerato di legno, studiato, apposta, per la fabbricazione delle bare.
Il termine per eventuali osservazioni sarebbe stato fissato per l’11/2/1991.
Era un periodo storico in cui le organizzazioni del settore funerario, pubblico e privato, di alcuni Paesi europei collaboravano davvero.
I due incauti imprenditori italiani erano a Parigi per una riunione presso gli uffici dell’U.n.i.f.a. con il segretario monsieur Chaudoreille e i rappresentanti legali della CGSM S.A.
Alcuni giorni dopo, ritornati sani e salvi in Italia, ricevettero da M.Dubois-Violette (CGSM) la conferma che “PFG qui avait, après l’agrément provisoire accordé au MDF par le Ministère de la Santé, lancé un modèle de cercueil crémation en MDF a été amené à le retirer de la vente du fait des problèmes recontrés des cremations”.
In sostanza il maggior gruppo di imprese di pompe funebri francese ritirava dal commercio la bara per cremazione, realizzata con MDF.
Il 25 gennaio 1991 M. Chaudoreille invia anche la posizione ufficiale del “Groupement de specialité cercueils”, decisamente contraria al progetto di direttiva tecnica dei ministeri dell’Economia e della Sanità.
L’importanza e la necessità di incontri e relazioni del genere erano fondamentali in un periodo storico, successivo alla caduta del muro di Berlino, quando il processo di globalizzazione, intesa come diffusione di tendenze, idee e problemi, stava influenzando anche settori dell’economia e del costume molto particolari, come il settore funerario.
Agli inizi degli anni ’90 in tutta la vecchia Europa si percepì la necessità di un cambiamento nella produzione e nell’uso di cofani funebri.
L’applicazione di tecnologie innovative aumentò la capacità produttiva e, contemporaneamente, l’evoluzione o… l’involuzione estetica diminuì notevolmente il valore aggiunto, creando disagio economico e occupazionale in un comparto della filiera post mortem, quello produttivo, che non avrebbe certo potuto aumentare la vendita di quanto non potesse ancora crescere nella produzione.
Senza disturbare teorie complesse (Walras, Pareto e altri autori) sull’equilibrio tra domanda ed offerta, questi cambiamenti provocarono, non solo in Italia, la chiusura di parecchi siti produttivi.
Nel frattempo, in alcuni Paesi asiatici sudamericani, ma soprattutto europei dell’Est alcuni imprenditori, in particolare italiani, iniziarono la costruzione di cofani, utilizzando costi di manodopera molto bassi, ma forse non particolarmente convenienti se non in presenza di forti investimenti, quindi necessità di produzioni piuttosto elevate, altrimenti il costo del lavoro per unità di prodotto non sarebbe stato quello atteso.
L’operazione non sarebbe stata così dannosa per il mercato, come si è evidenziato nel tempo, se fossero state rispettate alcune regole fondamentali. Pochi imprenditori hanno avuto successo, e il travaso dei vantaggi economici è stato relativamente importante, e limitato a casi del tutto straordinari.
Il ribasso sostanziale della qualità, anche se solo apparente, con la notevole quantità progressiva di importazione in tutta la vecchia Europa ha accelerato la trasformazione già, per altro, in atto per la crescita in tutta Europa di forme di sepoltura prima limitate ad alcuni Paesi, come la cremazione (Svizzera ,Germania Inghilterra),trasporti di salme, valutazioni meramente estetiche.
La velocità/efficacia con cui si cercò di contrastare il decadimento di una componente fondamentale del settore funerario dipese non solo dalla spinta propulsiva/volontà distruttiva delle organizzazioni di categoria pubbliche o private, ma soprattutto dalla preparazione e volontà politica delle Istituzioni pubbliche dei vari Stati.
Nel frattempo in ambito UNI, con il concorso di costruttori e utilizzatori (impresari di pompe funebri, gestori di cimiteri e crematori) viene elaborato lo standard italiano sulle bare norme UNI 11519 e 11520, che meriterebbe anch’esso un approfondimento storico.
Dopo alcuni anni, e siamo già nel 2017, su richiesta del Capo di Gabinetto del Ministero della salute, il Consiglio Superiore di Sanità italiano esprime parere non favorevole in merito alle norme UNI 11519 e 11520.
Al riguardo di questo autorevole parere contrario è possibile formulare alcune critiche.
La prima: perché il Ministero della Salute non ha mosso tutte queste osservazioni durante i lavori della commissione UNI. Per esempio in Francia i Ministeri competenti hanno partecipato alle riunioni AFNOR per l’emanazione delle norme NF D80-001-1/2/3.
La seconda eccezione da obiettare è sul merito di alcuni rilievi o poco pertinenti o perlomeno tecnicamente poco precisi. Negli anni erano state effettuate molte prove sui cofani completi e sui singoli componenti (CATAS, POLITECNICO MILANO, CNR, ALTRO).
Esiste anche una notevole letteratura tecnica a cui accedere per informarsi.
A oltre 20 anni dall’incerta e controversa entrata in vigore della L. 30 marzo 2001 n. 130 che avrebbe previsto in capo al legislatore delegato (Governo) l’emanazione di un Decreto Interministeriale, dove dettare parametri specifici e requisiti strutturali per i cofani da avviare a cremazione, l’art. 8 della L. stessa continua ad esser disatteso, o non applicato, quanto meno…
È scelta molto opinabile prescrivere norme tecniche in un contesto legislativo di principi generali ed astratti scolpiti finalmente in una Legge Statale quadro (sempre se Dio vorrà! Ma questa riforma s’ha da fare…!), un po’ per la farragine procedimentale, un po’ perché il Parlamento non può certo entrare nel dettaglio di regole squisitamente settoriali del “fare”, laddove nella composizione dei vari interessi in giuoco deve intervenire certamente la politica con la sua arte di mediazione, mentre la normativa di costruzione dei cofani funebri, dovrebbe preferibilmente esser declinata secondo il metodo scientifico, che non transige sui numeri, nemmeno sull’errore “calcolato”.
Si veda anche: www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/funerale/bara