Stato Civile & Polizia Mortuaria: il problema e la procedura del “Giunto Cadavere” alla luce del D.P.R. n.396/2000: quali le competenze?

L’art. 1 della Legge 29/12/1993 n. 578 (Norme per l’accertamento e la certificazione di morte), recita: “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, tale legge stabilisce inoltre i metodi per l’accertamento di morte, gli obblighi per i sanitari, i tempi di osservazione dei cadaveri e le sanzioni inflitte nel caso in cui non venga rispettata la suddetta normativa.

 

Il permesso/licenza di seppellimento… non esiste più, almeno dal 30 marzo 2001, quando, cioè entra in vigore il D.P.R. n.396/2000.

Esso, infatti, ha, semplicemente, mutato denominazione e natura: oggi si dovrebbe parlare di autorizzazione all’inumazione. oppure di autorizzazione alla tumulazione (art. 74 D.P.R. n.396/2000).

La concessione di una tra queste autorizzazioni spetta all’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso (salvo solo il caso in cui non sia noto il luogo di decesso, eventualità nella quale competerebbe all’Ufficiale di Stato Civile del comune in cui il corpo e’ deposto (= giunto cadavere) (art. 72 D.P.R. n. 396/2000).

L’autorizzazione al trasporto concerne, anche quando il cadavere sia stato trasferito altrove (ad es. per disposizione (scritta) della c.d. pubblica autorità) al comune di decesso (vedi, anche, punto 2, 2. lett. b) circolare Min.Sanita’ n. 24 del 24/6/1993).

Nell’ipotesi in cui l’evento della decesso si sia consumato in circostanze particolari, quasi “estreme”, e non sia possibile individuare esattamente il luogo dell’exitus (rinvenimento di persona già cadavere, o sopravvenuto decesso durante il trasporto presso una struttura ospedaliera), il Massimario per l’ufficiale dello stato civile, nell’edizione dell’anno 2011, si è pronunciato ritenendo che l’Autorità sanitaria debba procedere a trasmettere l’avviso di morte all’ufficiale dello stato civile del Comune sede dell’istituto ospedaliero in cui la morte è stata certificata.

Come, infatti è stato rilevato in dottrina solo nelle situazioni più estreme quali decapitazione, maciullamento, avanzata decomposizione la dottrina (M. Cingolani, L. Leone, R. Penna,Problemi medico-legali, La guardia Medica 2004, Menarini edizioni) sarebbe ammissibile la l’eventualità che l’assoluta certezza della morte sia attestata non già dal necroscopo, ma anche dal medico che per primo esamina il cadavere, nel luogo in cui quest’ultimo si trova.

Tale avviso, prosegue il Massimario, qualora non siano note tutte le doverose e puntuali indicazioni di cui all’art. 73 del Regolamento dello Stato Civile di cui al D.P.R. n.396/2000, deve riportare solamente la circostanza effettuale che il defunto è «giunto già cadavere in ospedale” o è stato «rinvenuto cadavere». Conseguentemente, l’ufficiale dello stato civile che riceve questa trasmissione deve formare l’atto di morte civile e riportare sugli appositi fascicoli tutte le annotazioni di rito, nonché rilasciare le relative autorizzazioni all’inumazione o tumulazione, riportando i dati così come indicati nella comunicazione del decesso recapitata dalla struttura sanitaria, stante, in ogni caso, la necessità di registrare tempestivamente il fatto luttuoso anche quando non siano noti alcuni degli elementi previsti dal citato art. 73 per la stesura dell’atto di morte.

È ovvio, conclude il Massimario, che l’atto di morte così redatto potrà essere successivamente integrato tramite l’ordinaria procedura di rettificazione (o di correzione di errore materiale, nei casi in cui questa sia possibile ai sensi della Circolare F/397 – prot. 5999 del 4 giugno 2008) qualora vengano acquisiti e accertati ulteriori elementi di conoscenza riguardo anche al luogo ove è avvenuto il decesso nelle circostanze prospettate.

In Emilia-Romagna, ad esempio, nel frangente di “giunto cadavere al Pronto Soccorso”, di morte improvvisa e/o non spiegabile, di decesso senza assistenza medica, di decesso sulla pubblica via o comunque fuori dall’ospedale, come previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge Regionale. n. 19/2004, in assenza di ipotesi di reato, occorre compilare la ML M/P02/14 “Scheda per istruttoria decessi nel territorio in applicazione della L.R. 19/2004” da parte del medico necroscopo che procederà ad una istruttoria raccogliendo gli elementi necessari ai fini valutativi per definire la causa di decesso.

Qualora questa non sia definibile dopo l’istruttoria effettuata, il medico necroscopo chiederà la valutazione medico legale (riscontro diagnostico?) per ulteriori approfondimenti ( Il certificato necroscopico non deve contenere la causa di morte (art. 74 del D.P.R. 396/2000 e art. 4 del D.P.R. 285/1990) che deve, invece, essere riportata nella scheda ISTAT prevista e disciplinata dai commi 6 e 7 dell’art. 1 del D.P.R. n. 285/1990).

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Carlo Ballotta

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