Stato Civile e visita necroscopica

La Regione Lombardia a seguito dell’entrata in vigore della Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, ritiene che la Polizia Mortuaria rientri tra le materie di legislazione concorrente, talche' e' riservata allo Stato la potesta' legislativa in ordine ai principi fondamentali mentre alle Regioni spetta la potesta' di legiferare in ordine agli aspetti piu' prettamente regolamentari nel caso specifico le disposizioni da adottare devono essere assunte sulla base di motivazioni di carattere tecnico scientifico e relativi aggiornamenti ed evoluzioni.

In Lombardia ex Art. 3 comma 3Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 l’accertamento della morte e' effettuato, su richiesta dell’ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dalla ASL con funzioni di medico necroscopo. Questa necessita' della richiesta dell’ufficiale di stato civile e' una novita' che portera' seri problemi organizzativi nei comuni che dovranno organizzare turni di reperibilita' tra gli ufficiali di stato civile e rivedere gli orari di apertura degli uffici.

In dottrina si e' anche parlato di una possibile tariffa da applicare a carico del richiedente, anche se la visita necroscopica, in quanto funzione di ordine pubblico (per consentire lo smaltimento dei cadaveri) parrebbe proprio rientrare nei L.E.A. di cui al DPCM 29/11/2001, cosi' come confermato anche dal recente parere del Ministero degli Interni (Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 15900/93 del 24.02.2006).

Il comune, ai sensi dell'Art. 14 Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) deve organizzare i propri uffici attraverso regolamento interno approvato dalla giunta.

Si puo' derogare a questa regola generale nei casi di emergenza sanitaria

In questo frangente e':
il familiare stesso.
L'impresa funebre
il medico curante o comunque il medico sopraggiunto sul luogo del decesso tramite l'atto di notifica prevista dagli Artt. 253 e 254 del Testo Unico Leggi Sanitarie.
ovviamente l’ufficiale di stato civile a poter attivare il medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Se l’ASL comunichera' allo stato civile l’elenco dei medici incaricati delle funzioni di necroscopo e lo stato civile lo trasferira' a sua volta agli esercenti l’attivita' funebre autorizzati ad operare, la soluzione sara' praticabile anche con la segnalazione del decesso al medico incaricato delle funzioni di necroscopo da parte dell’esercente l’attivita' funebre, che abbia ricevuto mandato dal familiare ad operare per il disbrigo delle pratiche amministrative (art. 8 comma 1 lett. a) LR 22/03, cioe' l’attivita' di agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S. È pero' sempre possibile l’intervento diretto dell’ufficiale di stato di civile.

Compete al medico necroscopo ai sensi dell'Art. 4 commi 1 e 3 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 ad adottare tutti i provvedimenti straordinari (chiusura anticiopata delle cassa, bara stagna con controcassa di metallo, trasferimento d'ufficio dal luogo in cui si trova la salma verso il piu' vicino deposito d'osservazione/servizio mortuario ospedaliero…)

La circolare n. 21 del 30 maggio 2005 introduce chiarimenti su:

Accertamento di morte tramite visita necroscopica: puo' esse svolto anche pochi istanti dopo la morte, se c'e' ritardo il limite ultimo delle 24 ore decorre dal momento in cui L'AUSL e' stata avvertita. Decadono i due estremi per la visita necroscopica (non prima delle 15 ore non dopo le 30).

Trasmissione della documentazione: quando gli uffici comunali sono chiusi (notturni, festivi) l'ufficio dello Stato Civile titolare delle autorizzazioni di polizia mortuaria puo' esser raggiunto tramite comunicazione via fax o posta certificata.

Il trasporto di salme a cassa aperta puo' sempre svolgersi prima dell'accertamento di morte, ma deve consumarsi all'interno del periodo d'osservazione (normalmente 24 ore calcolate dalla morte).

Se c'e' pericolo di contagio non puo' esser il medico curante o comunque il medico sopravvenuto su luogo di decesso a disporre il trasporto dall'abitazione al deposito d'osservazione/servizio mortuario ospedaliero come indicato dall Giunta Regionale – Sanita' – P. 27/02/2002, e poi con l'Allegato 9 alla Delibera 20278 del 21 gennaio 2005 adottata in ossequio al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 (nel nostro caso la norma di riferimento e' l'Art. 40 comma 4e' molto piu' logico e coerente con l'intero impianto normativo che sia il necroscopo ad assumere questa decisione per preservare la salute pubblica dal rischio d'infezione.

– la Legge 22 del 18/11/2003 in cui all’art. 4 intitolato “Osservazione e trattamenti sul cadavere” al comma 3, infatti, prevede: “In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattrore dal decesso”; e al comma 4 “in caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione ecc…. il cadavere e' riposto in contenitore impermeabile non sigillato , in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica di tale trasporto e' data preventiva comunicazione all’ufficiale di stat civile del comune in cui e' avvenuto il decesso. “ omissis…

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Carlo Ballotta

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One thought on “Stato Civile e visita necroscopica

  1. Il certificato necroscopico segue all’accertamento da parte del medico necroscopo

    (Art. 74 DPR n. 396/2000; Art. 4 DPR n. 285/1990).

    Si richiama il fatto che il medico necroscopo ha “il compito di accertare la morte” e non altro: il certificato redatto e rilasciato deve contenere la dichiarazione secondo cui il decesso dichiarato è vero ed incontrovertibile e la persona è morta, e non altro; la citazione della causa di morte nel certificato non è prescritta, pertanto va evitata.

    Rimane salvo l’obbligo di referto, sancito dall’art. 365 del Codice Penale, il quale compete non solo al medico necroscopo ma a chiunque eserciti una professione sanitaria: nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio, il Sanitario deve riferirne all’Autorità giudiziaria. L’obbligo del medico di denunciare “i casi che possono presentare i caratteri di un delitto …” non esclude l’altro obbligo, di segnalare al Magistrato i decessi per causa violenta, a prescindere dalla possibilità di riferire l’evento a causa delittuosa.

    È vero che la Procura preferisce non ricevere la segnalazione di casi per i quali la morte violenta non faccia comunque sospettare il delitto, tuttavia la norma con chiarezza richiede la segnalazione. Sulla corretta interpretazione degli Artt. 76 e 77 DPR n. 396/2000 il Ministero degli Interni e’ intervenuto, con 3 circolari (n . 33 del 15/7/2004, n. 42 del 19/10/2004, n. 30 del 7/6/2007), cui si rinvia.
    Quanto non sia necessario il nulla osta da parte dell’A.G. dovrà esservi il verbale fatto da ufficiale di P.G., assistituto dal medico.

    Il medico necroscopo, che assolve la funzione di un ausiliario dell’USC (come stabilito anche da un certo ufficio giudiziario, denominato … Corte di Cassazione), effettivamente non è tenuto a mettere timbri, ma certamente a sottoscrivere, di pugno, non che’ fornire elementi per la qua qualificazione (a volte vi è, a questi fini, un rimbro riportante i codici individuatori dell’iscrizione nel registro regionale).

    Cassazione penale, sez. V, 6 luglio 1983 L’atto di constatazione dell’avvenuto decesso e dell’identificazione delle relative cause, compilato dal medico necroscopo in adempimento del precetto fissato dall’art. 141 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile), è atto pubblico, poiché esso non ha una funzione meramente narrativa, ma dà vita ad una situazione giuridica caratterizzata dall’attestazione del pubblico ufficiale di aver compilato una precisa attività.

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