Sosta di piu' giorni: come confezionare la bara?

Quali prescrizioni devono essere imposte o, comunque, adottate nel caso di trasporto per inumazione dal comune A al comune C distante meno di 100 chilometri, con sosta intermedia nel comune B e percorrenza complessiva minore di 100 chilometri?
Occorre subito una premessa.
Per il computo dei chilometri che e' uno tra i parametri principali per l'applicazione dell'Art. 30 (obbligo di cassa da tumulazione a prescindere dal tipo di sepoltura) fa sempre riferimento alle distanze chilometriche riportate nelle carte stradali (comma 14 del par. 9.1 della C.M. Sanita'). Il percorso e' quello inizialmente prevedibile, e' irrilevante che in realta', causa il traffico oppure una deviazione per lavori in corso) si compia un numero di chilometri maggiore.
Innanzi tutto ci troviamo dinnanzi alla fattispecie normata dall'Art. 24 comma 3 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e ad esso si rifanno anche le leggi regionali sui servizi funebri, necroscopici e cimiteriali laddove per il regime autorizzatorio dei trasporti funebri rinviano alla normativa nazionale vigente.
Della temporanea presenza del feretro in un comune terzo rispetto a quelli di partenza ed arrivo dovra' esser data comunicazione alla corrispettiva autorita' cittadina ed i luogo (camera ardente allestita in sedi di partiti politici, associazioni, sala del commiato&') ove la bara verra' provvisoriamente custodita deve esser autorizzato.
Quest'ipotesi non e' esplicitamente contemplata dall'articolato del DPR 285/90, cosi' bisogna ricavare la norma con un procedimento deduttivo, attraverso una lettura combinata delle regole formali e positive, proprio perche' poste in forma scritta dal legislatore.
Se la sosta e' duratura (ad esempio si protrae per 1- 2 giorni o piu') sono da prevedere le due casse, l'una di legno, l'altra di metallo, come stabilito dall'art. 30 del DPR 285/90.
Ovviamente si parla di trasporto funebre che si compie nella sua interezza dopo il periodo di osservazione, per i trasferimenti della salme di cui all'Art. 17 DPR 285/90, quindi a cassa aperta per non ostacolare eventuali forme di vita si segue tutt'altra procedura, con il corpo movimentato entro un sacco o, una barella munita di sponde, che presentino la parte su cui appoggia internamente il peso in grado di trattenere eventuali perdite di liquidi cadaverici (ecco la necessita' della impermeabilita').
Il sacco o il cassone non vengono sigillati, per cui la cerniera del sacco non deve completamente tirata, ne' l'eventuale coperchio del cassone dovra' esser assicurato alla rispettiva vasca da guarnizioni a tenuta stagna, come invece accade con i dispositivi in sostituzione della cassa zincata di cui all'Art. 31, per consentire il passaggio di aria e riconoscere eventuali segni di vita.
L'impiego della duplice cassa e' una soluzione razionale perche' in questo tempo piuttosto lungo potrebbero insorgere fenomeni percolativi legati alla decomposizione ormai in atto, e non e' per nulla salubre esporre un feretro in queste condizioni.
Naturalmente, in rapporto alla destinazione ultima del cadavere si potranno usare sistemi di contenimento alternativi a coperchio e vasca di metallo che, tuttavia, rispondano alle caratteristiche tecniche di cui all'Art. 31 del DPR 285/90, in modo da non immettere nel ciclo cimiteriale dei campi di terra o nella cella crematoria materiali non facilmente consumabili o combustibili come appunto la lamiera.
Lo stesso problema si avverte spesso in cimitero nella camera mortuaria dove le bare vengono 'parcheggiate' in attesa della sepoltura, perche' magari tumulazione o inumazione avverranno il primo giorno lavorativo successivo al funerale, per motivi di logistica, o, ancora, a causa di una tomba non predisposta all'accoglimento del feretro.
L'impresa che fornisce la cassa e la confeziona dovrebbe preventivamente informarsi su queste possibilita', in modo da dotare il cofano di tutti gli apparecchi idonei a trattenere o neutralizzare i miasmi cadaverici.
Si potra', quindi, ricorrere ad un involucro plastico (obbligatoriamente interno alla cassa di legno) oppure ad un cassone esterno munito di guarnizioni (l'impatto estetico e' piuttosto discutibile perche' questi contenitori non sono studiati per la presentazione rituale in camera ardente).
Nell'evenienza di cui sopra si ricadrebbe nella fattispecie regolata dall'Art. 32 (trattamento antiputrefattivo) per 2 ragioni:
' La tipologia del trasporto (con doppia cassa) rientra nella casistica dell'Art. 30 e per tali trasporti nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre la legge impone la siringazione cavitaria.
' la durata complessiva del trasporto che eccede le 24 ore (ART. 32 comma 2).
Alcune regioni (esempio: Emilia Romagna Art. 10 comma 10 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19), pero', disapplicano l'Art. 32 siccome l'introduzione della formaldeide nella cavita' corporee di un cadavere comporta diversi rischi per il personale necroforo e le sostanze periossidanti come appunto il formolo rallentano fortemente la decomposizione.
La soluzione del futuro sara' senz'altro la tanatoprassi, se un completo trattamento igienizzante preserva per anche due settimane un corpo morto dall'aggressione della putredine le esequie solenni potranno durare anche diversi giorni (come accade ad esempio per i funerali dei Pontefici) senza nessun pericolo per la salute pubblica.
Nell'ordinamento francese di polizia mortuaria il tipo di cassa (materiali, spessori…) e' scelto in non solo in base alla forma di sepoltura ed alla distanza del trasporto, ma anche in rapporto all'intervento conservativo cui il cadavere e' stato sottoposto.
Analoghe considerazioni varrebbero anche per questa fattispecie invero abbastanza diffusa: il de cuius chiede espressamente attraverso disposizione testamentaria di esser vegliato per 48 ore prima di venir avviato alla sepoltura.
Se applichiamo in via estensiva l'Art. 9 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (elevazione del periodo d'osservazione a 48 ore quando sussista il dubbio di morte apparente) e' senz'altro possibile mantenere il defunto a cassa aperta nella camera ardente per 2 giorni, tra l'altrio come ricordato dal paragrafo 9.6 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 non e' fissato un tempo massimo in cui chiudere la bara, questa operazione, infatti, e' quasi sempre legata alla tempistica del trasporto funebre (i cui orari sono pur sempre sottoposti ad autorizzazione comunale Artt 23 e seguenti (DPR 285/90) fatti salvi, ovviamente, i frangenti di emergenza igienico sanitaria di cui all'Art. 10 DPR 285/90. Quando, infatti dovessero verificarsi perdite di liquidi cadaverici, improvvisi rigonfiamenti o cambiamenti cromatici del cadavere (dovuti all'insorgere della putrefazione) si provvedera' immediatamente a sigillare la cassa. Il periodo residuale della veglia funebre potra' esser effettuato a cassa rigorosamente chiusa.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Sosta di piu' giorni: come confezionare la bara?

  1. In nessun caso, il feretro può essere conservato, neppure temporaneamente, in luogo diverso dal deposito di osservazione (prima della partenza del funerale) o dalla camera mortuaria del cimitero (sono infrastrutture ed impianti distinti).
    Ogni cimitero dovrebbe dotarsi di una camera mortuaria (art. 64 dPR 285/1990; qualcuno puo’ ricordare come la corrispondente norma del DPR 803/1975 prevedesse il caso in cui i comuni non disponessero “ancora” di camera mortuaria …, dove l’inciso “ancora” teneva conto del fatto che l’obbligo della camera mortuaria in ogni cimitero era sorto con il RD 1880/1942).
    In ogni caso può senz’altro ammettersi l’ultima soluzione prospettata, fermo restando che la tumulazione va chiusa con muratura e, successivamente, autorizzata l’estumulazione prima della scadenza (e, in ogni caso, previo pagamento della fruizione di tale sepolcro privato, oltre che gli oneri previsti per la tumulazione e per l’estumulazione, prima della scadenza (a volte, denominata, impropriamente, come straordinaria).

    Mi sovvengono, tuttavia, alcune perplessità: il feretro da cremare per esser provvisoriamente custodito in un tumulo deve esser necessariamente confezionato ex Art. 30 DPR n. 285/1990 con la doppia cassa di legno e metallo.

    Forse, viene sottovalutato questa questione tecnico-operativa: la cassa, una volta chiusa e sigillata, non può essere riaperta, oltre che per ragioni (e non entro nel merito se fondate o meno) di igiene e sanità, perche’ ciò comporterebbe uno dei reati di cui agli art. 467 e ss. CP (e, siccome vi e’ già una norma che affronta il tema dell’alterazione di sigilli, non occorre che vi sia un’ulteriore norma, e, per di più, di rango secondario (come il dPR 285/1990), che affronti questi aspetti.

    La vera criticità dei feretri da cremare, in effetti, è proprio il periodo d’attesa. Essi possono rimanere in “parcheggio” anche per diversi giorni presso l’ara crematoria, siccome i nostri impianti per l’ignizione dei corpi umani non sono il massimo in fatto di efficienza.

    Il paragrafo 14 della sullodata circolare n. 24 del 24 giugno 1993 prescrive per i feretri in attesa di cremazione il deposito temporaneo presso la camera mortuaria del cimitero.

    Dalle bare in sosta presso la camera mortuaria potrebbero, però, levarsi odori violenti e nauseabondi, anche dopo poche ore dal deposito, soprattutto nella stagione calda, a meno di non dotare il deposito stesso di un costoso impianto di refrigerazione.

    La maggioranza dei forni crematori italiani non è predisposta per bruciare anche lo zinco, siccome non è dotata di filtri per abbattere le polveri sottili derivanti dall’abbruciamento del nastro metallico.

    In altre zone si colloca la cassa di lamiera esterna rispetto al cofano di legno, al momento di introdurre il feretro nella cella crematoria bisogna, però, tagliare il coperchio zincato (con perfusione di germi in abbondanza ed un olezzo inenarrabile) al fine di estrarre la cassa di legno da introdurre nel forno.

    Se il cadavere sta già colliquando, con ingente produzione di liquami putridi, c’è il rischio di diffondere i miasmi nell’ambiente esterno, con grave pregiudizio per l’igiene del luogo.

    Tale operazione risulta molto scabrosa, così diversi impianti crematori pretendono che il feretro giunga al forno già correttamente chiuso e pronto per la cremazione, senza doverlo nuovamente manomettere per rimuovere la cassa di zinco.

    Il taglio della lamiera allora, deve esser svolto in precedenza, magari nella camera mortuaria, appena l’autofunebre giunge in cimitero con tutte le necessarie cautele del caso (disinfezione di pavimenti e pareti, lavaggio delle superfici interessate dalla percolazione cadaverica, uso preventivo di sostanze atte ad abbattere l’emissione di odori…).

    La stessa circolare n. 24 del 24 giugno 1993 presenta qualche ambiguità interpretativa: al paragrafo 9.1 prescrive per il trasporto, entro i 100 KM, di cadaveri destinati a cremazione oppure inumazione l’uso della sola cassa lignea, ma con uno spessore maggiorato di 25 millimetri rispetto agli ordinari 20 millimetri indicati dall’Art. 75 comma 4 DPR 285/90, però, poi sempre al paragrafo 9.1 raccomanda per il confezionamento di suddetti feretri da cremare o interrare cofani realizzati con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

    Una cassa, già in sé di legno massello e, per giunta, con assi piuttosto massicce, magari pensata per la tumulazione (25 millimetri è, infatti, lo spessore indicato all’Art. 30 del DPR 285/90 per le bare da tumulazione) si dimostra, però poco efficace nel trattenere i miasmi cadaverici, mentre per bruciare richiederebbe un notevole dispendio di energia, senza, poi, considerare il rilascio di fumi inquinanti [ dovuto alle colorazioni sintetiche con cui è stato verniciato.

    Il consiglio è, quindi, di confezionare il feretro con un dispositivo plastico ad effetto impermeabilizzante, sostitutivo dello zinco seguendo in ogni caso le disposizioni di legge.

    Si tratta, forse, della soluzione più razionale ed economica.

    Detto feretro, però, non potrà esser tumulato, ma solo conservato presso il deposito mortuario.

    I cosiddetti “barriera” non costano tantissimo e, se usati correttamente, sono molto efficaci; poi, soprattutto, sono ammessi dalla legge nazionale, rendendo, così, possibile il trasporto in qualunque comune italiano, anche se si varcano i confini regionali.

    Norme approvate solo dalla regione sulle caratteristiche dei feretri (spessori, materiali di costruzione…) perderebbero, infatti, ogni valore per i trasporti fuori regione (è, forse, il più grave limite di una riforma della polizia mortuaria avviata “dal basso” attraverso un’iniziativa delle autonomie locali non coordinata dallo Stato per mezzo una normativa quadro).

  2. Dato atto che la scelta della cremazione è sempre di più richiesta e che purtroppo i tempi di attesa per i forni crematori sono diventati routine, faccio una riflessione banale: in caso di mancanza di camera mortuaria presso il cimitero (il nostro è un piccolo comune…) è possibile tenere in giacenza presso il magazzino dell’impresa di pompe funebri il cadavere in attesa di essere cremato?
    Nel caso ciò non sia possibile, per ovviare alla mancanza della camera mortuaria, posso tenerlo provvisoriamente in un colombaro di proprietà comunale?

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