Spesso si dibatte ancora sulla competenza territoriale nell’elevare e riscuotere eventuali sanzioni per i trasporti funebri non a norma.
La riflessione degli studiosi sul fenomeno giuridico della polizia mortuaria si attesta ormai all’unanimità si questa posizione: mentre l’erogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’Art. 17 DPR 285/90 è, di solito, compito delle AUSL, poiché sono esse a vigilare sui trasporti stessi la legittimazione su base distrettuale e, quindi, “geografica” ai introitare le corrispondenti somme sorge “a monte” ovvero in capo al comune di decesso da cui, ad esempio, dovesse partire il corteo funebre senza il necessario decreto di trasporto (anche se vi sia solidarietà tra chi abbia effettuato il trasporto in violazione e organi comunali che abbiano eventualmente autorizzato l’infrazione) in analogia con tutto l’ordinamento nazionale di polizia mortuaria che individua nel comune di decesso il soggetto legittimato ad formalizzare ed espletare tutti i passaggi amministrativi dell’evento funerale.
In effetti il collegamento tra autorità deputata ad emettere atti concernenti la destinazione prima della salma e poi del cadavere ed il luogo dove si è consumato il decesso è contemplato anche dagli Artt. 24, 26, 27 29 DPR 285/90 laddove, ad esempio, con l’Art. 26 si stabilisce che sia il sindaco del comune di decesso a rilasciare con un unico decreto l’autorizzazione ad trasporto del feretro da comune a comune per la cremazione ed il successivo trasferimento delle ceneri.
Nessun trasporto funebre, infatti, può mai muovere dal luogo in cui trovasi la salma o il cadavere senza che sia rilasciato all’incaricato del trasporto il relativo decreto di trasporto.
L’autorizzazione al trasporto di cui all’art. 23 DPR 10 settembre 1990, n. 285 costituisce un provvedimento amministrativo di autorizzazione con cui si conclude il relativo iter, che va avviato con apposita domanda. Trattandosi di procedimento amministrativo, l’istanza va prodotta dalla parte che ha interesse alla conclusione dello stesso, quindi dai famigliari o chi dispone delle esequie, oppure da persona da questi incaricata, che così viene a svolgere la funzione di intermediazione.
Dal momento che l’autorizzazione al trasporto funebre, quale provvedimento amministrativo a carattere autorizzatorio, non subisce condizioni ostative di sorta (tutti i feretri, infatti sono sempre trasportabili) l’istruttoria non va oltre alla valutazione di requisiti meramente formali.
L’autorizzazione al trasporto funebre ha la caratteristica di autorizzazione particolare, singolare in quanto essa è richiesta per il singolo trasporto del singolo cadavere, mentre in via generale ai sensi dell’Art. 22 DPR n. 285/90 è il sindaco attraverso apposita ordinanza a disciplinare tempistica, modalità, percorsi consentiti e zone di sosta per i trasporti funebri.
L’attività di trasporto funebre, non necessariamente connessa giuridicamente a quella di onoranze funebri, ma frequentemente esercitata dalle stesse imprese di servizi funerari, richiede la disponibilità di mezzi riconosciuti idonei a termini dell’art. 20 DPR 10 settembre 1990, n. 285, e delle rimesse che devono rispettare i requisiti di cui al successivo art. 21 stesso DPR 10 settembre 1990, n. 285.
Ogni singolo trasporto, che avvenga all’interno del territorio comunale o interessando comuni diversi, è soggetto all’autorizzazione comunale secondo quanto previsto dall’art. 23 DPR 10 settembre 1990, n. 285.
La regione Lombardia con la Legge Regionale n. 6 dell’8 febbraio 2005 ha dotato la Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 ora confluita nel Testo Unico Leggi Sanitarie Regionali, in materia di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali di un proprio ed autonomo sistema sanzionatorio, L’Art. 6 della suddetta legge n6/05 che aggiunge l’Art. 10 bis alla Legge n.22/03 prevede che i proventi dell’attività sanzionatoria confluiscano nel bilancio dell’ente preposto alla loro applicazione.
Questa formulazione ci pare del tutto coerente con l’impostazione complessiva della Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003, poiché ai sensi dell’Art.6 comma 4 la supervisione sui trasporti funebri spetta al comune, esso si avvale dell’AUSL per i soli aspetti igienico sanitari.
Cosicché essendo riconducibile il servizio di trasporto funebre al Comune, anche ai sensi degli Artt 35, 39, 40 e 41 del regolamento regionale n. 6 del 27 ottobre 2004 non potrà che essere quest’ultimo ad individuare i modi di esecuzione delle verifiche.
Poiché i controlli sui cortei funebri sono assorbite nella sfera delle funzioni proprie della polizia mortuaria comunale, la responsabilità in proposito è in capo al Sindaco e questi estrinseca il proprio potere di regolazione regola attraverso un’ ordinanza.
In ultima analisi, anche dove sia ancora in vigore il solo DPR 285/90 c’è chi vede come tali accertamenti siano più attratte nel complesso di attività che contraddistinguono il trasporto funebre che, come noto, viene anch’esso normato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale, comunale e/o da ordinanza del Sindaco. Già altre autonomie locali, pur all’interno del quadro normativo rappresentato dal DPR 285/90 sono intervenute in questo senso.
L’accertamento dell’infrazione, ma non l’applicazione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala la violazione, per via gerarchica, all’A.USL competente per territorio.
A rilevare l’irregolarità può esser pure polizia municipale ove fosse stata chiamata a riscontrare la violazione alla partenza o durante il tragitto, assolvendo la stessa funzioni di polizia giudiziaria ai termini della Legge Quadro n. 65/1986 e dell’Art. 57 comma 1 lettera b) Codice di Procedura Penale
Si rammenta infine che il Sindaco è l’autorità sanitaria locale.
X Bruno,
non è compito dell’autorità amministrativa vagliare, al di là dei titoli formali prodotti, le reali intenzioni degli aventi diritto, specie quando intercorrano rapporti poco idilliaci tra i famigliari del de cuius, ci cacceremmo in un vicolo cieco, senza via d’uscita, in una sorta di girone dantesco. Se chi disposto il trasporto presso la casa funeraria è nominalmente legittimato dalla Legge detto trasferimento temporaneo s’ha da fare, tanto più che Sua madre, alla fine, è stata tumulata nel loculo di cun proprietaria, bensì concessionaria: da ciò si desume un sostanziale rispetto della di lei volontà.
Non si rilevano gli estremi per un qualunque intervento della Magistratura. Quando Lei sentisse leso, compresso o inibito un Suo diritto della personalità in termini di affetti e pìetas verso i Suoi defunti, dovrebbe pur sempre adire il giudice in sede civile, con tutta l’alea e l’incertezza da sempre connaturati ad ogni umano giudizio.
Mia madre è deceduta per cause naturali il 23/5 2020 in S.Mauro Torinese(TO). E’ stata fatta trasportare il giorno 24 dalla mia ex moglie e dai miei figli con i quali la deceduta conviveva,presso il comune di Santena(TO) presso la casa funeraria per poi ritornare a S. Mauro il giorno 26/5 dove è stata seppellita avendo un loculo di proprietà. Tutto questo è giusto oppure ci sono gli estremi per una causa? Sono residente estero. Grazie.