Sanzioni incoerenti

Un lettore pone un quesito in merito al sussistere dei diritti fissi sui trasporti funebri ex Art. 19 commi 2 e 3 DPR 285/90.

Non sappiamo da quale regione egli ci scriva scriva (nella sua regione potrebbe esser intervenuta, come, ad esempio in Lombardia, apposita riforma locale sull’assetto della polizia morturaia), quindi, nella nostra risposta ci baseremo su criteri generali, ossia sulla normativa nazionale vigente in materia di trasporti funebri. (DPR 285/90 e Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/1934).

L’istituto giuridico dell’autorizzazione al trasporto funebre tra la sua fonte normativa dagli Artt.23, 24 e seguenti del DPR 285/90.

Il rilascio di detta autorizzazione sempre soggetta ad imposta di bollo.

Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.

Lo ha definitivamente chiarito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’apposizione di diritti fissi non si puo’ piu’ fare riferimento agli Artt. 16 o 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, decaduti assieme al diritto di privativa per effetto di diverse sentenze:

sentenza 2/7/2004 n.9865 il TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2/7/2004,
T.A.R. Campania 26.6.2003 n. 7807
.A.R. Puglia Bari I Sezione 20.3.2000 n. 1056
T.A.R. Piemonte II Sezione 8.2.2001 n. 253 e I Sezione 26.7.2001 n. 1599
TAR Emilia Romagna con sentenza 24/1/02
pronunciamento da parte dell’Antitrust (parere del14 luglio 1998)

Finisce, cosi’, definitivamente in archivio la possibilita’ di esercitare la privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la Sez. I della Corte di Cassazione, si e’ espressa in modo inequivocabile sulla abrogazione dell’art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, la’ dove demanda l’assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell’autorita’ amministrativa. La sentenza ribadisce ancora una volta (dopo diversi TAR e il Consiglio di Stato) la incompatibilita’ della precedente disciplina con quella nuova dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano ‘stabiliti dalla legge’ e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla liberta’ di concorrenza. Pertanto, deve essere disapplicato il regolamento comunale che contrasta (e che attua la privativa). Di conseguenza sono annullabili perche’ illegittime le ordinanze-ingiunzione che, siano adottate per l’avvenuta violazione del regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l’autorizzazione dell’ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa.

La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non potendo piu’ prevedere la privativa del trasporto funebre, per efetto della Legge 142/90 ora confluita del Decreto Legislativo 267/2000 (testo unico ordinamento enti locali) il comune non puo’ piu’ esigere il diritto fisso di cui all’Art. 19 commi 2 e 3 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settempre 1990.

Il servizio di trasporto funebre a pagamento puo’ essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del Comune.

Il nuovo diritto fisso che si puo’ imporre non deve piu’ gravare sul trasporto funebre in quanto tale, ma sull’autorizzazione al trasporto stesso.

Ricordiamo che la Legge n.26 del 28 febbraio 2001 ha fortemente limitato il trasporto funebre gratuito ai soli casi di disinteresse da parte dei famigliari del de cuis, stato di indigenza o bisogno da parte del de cuius, abrogando di fatto le rispettive disposizioni del DPR 285/90 sulla gratuita’ del trasporto funebre fatte salve le tre fattispecie appena elencate.

Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale (cui compete potesta’ regolamentare, quindi sovrordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono fissare diritti fissi per i funerali:

entro il territorio comunale
fuori comune ma entro i confini italiani
diretti verso l’estero
Nei casi di trasporto verso l’estero l’importo sara’ maggiore poiche’ bisogna tenere conto dell’istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).

Ribadisco il concetto: il comune puo’ esigere il versamento di un diritto fisso difforme da quelli originariamente contemplati dal DPR 285/90 poiche’ ISTITUISCE delli diritti fissi con una statuizione del consiglio comunale, ovvero l’organo con potere normativo di regolamentazione della municipalita’.

La sanzione applicabile ai sensi dell’Art. del T.U.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie e’ quella prevista per l’infrazione di trasporto funebre senza autorizzazione.

Elenchiamo, qui di seguito, le due possibili fattispecie d’infrazione:

1) Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si effettua egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell’art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie(1), punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

2) Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e da’ egualmente luogo al trasporto, oppure non e’ consegnata al custode del cimitero, si incorre nella violazione dell’art. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000, ai sensi dell’articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

Si nota subito una profonda discrasia, o, se preferite, incoerenza, nel sistema sanzioantorio della polizia mortuaria basato unicamente sul DPR 285/90 e sul Regio Decreto 1265/1934. (alcune regioni, infatti, si sono dotate autonomamente di un proprio apparato di diritto punitivo che sara’ oggetto di un prossimo articolo).

Perche’ mai tanta sproporzione tra violazioni per trasporti intra moenia (entro i confini del comune di decesso) e quelli extra moenia (che interessano due o piu’ comuni)?

Il trasporto di cadavere, dopo tutto e’ sempre soggetto ad autorizzazione comunale, con le sole eccezioni di quanto pevisto dal punto 5) circolare Ministero della sanita’ n. 24 del 24/6/1993 (ma anche in questo caso la pubblica autorita’ che lo dispone deve rilasciare autorizzazione – scritta – di cui una copia va comunicata al comune).

Scondo alcune interpretazioni, invero, piuttosto riduttive, dell’Art. 24 DPR 285/90 all’interno del comune di decesso l’autorizzazione al trasporto occorrerebbe solamente se il seppellimento e’ in un luogo diverso dal cimitero es. cappella privata gentilizia; mentre sarebbe necessaria in ogni altro caso (ad esempio traasporto necroscopico). E’da rilevare come questa lettura piuttosto minimale sia da ritenersi superata alla luce di questa considerazione di diritto: Il trasporto di cadavere costituisce sempre (anche nei casi di cui all’art. 17 dPR 285/1990) attivita’ soggetta ad autorizzazione da parte dell’autorita’ comunale [art. 107, commi 3 e ss. D.Lgs. 18/8/2000, n.267].

Nella prassi, all’epoca della privativa comunale con concessione multipla in molti comuni il trasporto effettuato dalle ditte concessionarie e diretto ad un cimitero del comune di decesso, spesso si riteneva legittimato dal semplice rilascio dell’autorizazione alla sepoltura o alla cremazione.

Per notizia, fino alla fine del 1975, l’eventuale trasporto non autorizzato (allo dal sindaco, dato che allora non era stata emanata la L. 142/1990, poi D.Lgs. 264/2000), costituiva addirittura reato penale.

Paradossalmente, la sanzione residuale per le fattispecie di illecito non diversamente specificate, ossia l’Art. 358 del Regio Decreto 1265/1934, sembra, invece, accanirsi contro le infrazioni che si originano e si esauriscono entro il territorio del comune di decesso.

La questione merita approfondimenti storici e giuridici ai quali ci dedicheremo presto.

Written by:

Carlo Ballotta

805 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.