Le norme di riferimento per questo breve studio sono:
Art. 6 Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, ora confluita nel Testo Unico delle Leggi in materia di Sanità (L.R. 30 dicembre 2009 n.33), Artt. 34, 35 e 36 del regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 approvato il 27 ottobre 2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007
in Lombardia viene sostanzialmente mantenuto l’assetto, assieme al circuito informativo, delineato dalla legislazione statale in ordine alle diverse autorizzazioni in campo funebre e cimiteriale.
Il rinvio generico, alla normativa nazionale vigente, mantiene la piena validità delle disposizioni degli Artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuiscono al comune (e cioè, dopo l’entrata in vigore della L. 8/6/1990, n. 142, alle figure individuate, oggi, dall’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) la titolarità esclusiva all’autorizzazione al trasporto funebre.
Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è diretto fuori di esso o in arrivo, l’autorizzazione al singolo trasporto funebre, secondo il dettato del DPR n.285/1990 è titolo necessario e sufficiente, perché laddove sussistano rapporti di extraterritorialità vale solo il DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Ai sensi dell’Art. 6 comma 4 L.R. 18 novembre 2003 n. 22 La vigilanza su qualunque tipo di trasporto funebre, oltre all’autorizzazione, spetta al Comune, che si avvale dell’ASL relativamente ai soli aspetti igienico-sanitari.
Cessa quindi ogni responsabilità in merito da parte dell’ASL come, ad esempio le verifiche feretro ex paragrafo 9.7 della Circ. Ministeriale 24 giugno 1993 n.24 anche se, invero le certificazioni sanitarie ex Art. 49 DPR n. 445/2000 non dovrebbero/potrebbero esser surrogate o sostituite da soggetti terzi ed estranei al personale sanitario.
Eventuali trasgressioni alla normativa non inerente a problemi igienico-sanitari (infetti o cadaveri portatori da radioattività ex 40 comma 4 ex Artt. 11 comma 3, 12 comma 6, 20 comma 12, 40 comma 5, 46 comma 4, ) dovranno esser segnalate da tutti coloro che le dovessero riscontrare (personale del Comune, dei gestori del cimitero, gli stessi addetti al trasporto anche in qualità di incaricati di pubblico servizio[1]
Per criticità igienico-sanitari, questo dovere, invece, permane in capo al personale dell’ASL.
Chi eleva la sanzione è il Comune, attraverso i suoi organi ispettivi, secondo le procedure della Legge Statale n689/1981.
Ci si dovrà, quindi, riferire all’Art. 6 della Legge Regionale 8 febbraio 2005 n. 6 che introduce con l’Art. 10 bis[2] della Legge Regionale n.22/2003 in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali un proprio sistema sanzionatorio indipendente dall’Art. 107 del DPR 285/1990.
Con la normativa regionale viene attribuita al Comune anche la competenza in materia di idoneità[3] delle autofunebri e delle rimesse dei carri funebri.
Ai sensi dell’Art. 37 comm3 Reg. Reg. N. 6/2004 l’ASL nel cui distretto ha sede l’autorimessa dove abitualmente i mezzi dell’impresa sono depositati rilascia il libretto di idoneità. In regime di DPR 285/90 secondo certa parte della dottrina il soggetto deputato a fornire il registro destinato a contenere le annotazione dei riscontri annuali di conformità all’Art. 20 DPR 285/90 dei carri funebri compiute dall’Autorità Sanitaria, avrebbe potuto essere identificato anche nella ASL che per prima aveva riconosciuto idoneo[4] il mezzo.
Luoghi possibili di partenza del cadavere
Trattandosi di trasporto dopo il periodo d’osservazione i cadaveri possono esser movimentanti solo a cassa chiusa ai sensi dell’Art. 30 DPR n.285/1990, con feretro confezionato e sigillato in rapporto alla distanza del tragitto ed alla destinazione ultima.
Non vi sono particolari limitazioni alla individuazione di un luogo di partenza, purché sempre specificato nel decreto di trasporto, il funerale, quindi, può muovere dalla abitazione, da un deposito di osservazione, obitorio, sala del commiato, servizio mortuario di struttura sanitaria…
Nel corso degli ultimi anni, non solo in Lombardia, si era affermata la prassi di subordinare il rilascio dell’autorizzazione al trasporto da comune a comune di cui all’Art. 30 DPR 285/90 ad una valutazione preventiva di un’autorità “tecnica” in campo sanitario (c.d. “nulla osta”), in genere il servizio di medicina ed igiene pubblica dell’azienda unità sanitaria locale (ma questa attribuzione di competenze risente spesso della diversa legislazione regionale). parliamo di una consuetudine che non trova conferma nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, né, tanto meno nel nuovo regolamento regionale.
La richiesta, o pretesa, di un preventivo “nulla-osta” segnala una concezione per la quale il trasporto di cadavere sarebbe ordinariamente sconsigliato, mentre potrebbe eccezionalmente ammesso quando non sussistano rischi di inconvenienti per la salute pubblica.
In altri termini, tale orientamento segnalerebbe un atteggiamento di sfavore rispetto al trasporto dei cadaveri, reminiscenza di epoche ormai lontane, quando ai primi tempi dell’Unità d’Italia, il trasporto dei cadaveri da un comune all’altro era assoggettato all’autorizzazione del Ministero dell’interno.
In questa prassi, il maggior vizio logico è concepire il trasporto di cadavere come svolgentesi sempre e solo tra più comuni (esasperando così la reale portata dell’Art. 30 DPR 285/90), dimenticando come si sia in presenza di trasporto di cadavere anche per la tratta dal luogo del decesso al cimitero dove abbia luogo la sepoltura, pur se nello stesso comune.
Ora, ritenere che il trasporto all’interno del comune non possa effettuarsi se non in presenta di una preventiva valutazione tecnico-sanitaria sui potenziali rischi per la salute pubblica, potrebbe determinare l’effetto di non consentire il trasporto all’interno del comune finalizzati alla sepoltura.
Questa ipotesi evidentemente risulta un assurdo in terminis, perché ai sensi dell’Art. 24 DPR 285/90 il cimitero del comune ove è avvenuto il decesso è il luogo naturale di sepoltura per tutti i morti di quel comune[5].
Secondo alcuni commentatori qualora il cadavere dovesse esser sepolto nel cimitero del comune di decesso sarebbe addirittura superfluo il decreto di trasporto, bastando come titolo di viaggio la licenza di seppellimento.
Ma di maggiore interesse è il profilo sostanziale, nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, cui anche la riforma lombarda attinge, tutti i trasporti funebri sono sempre ammessi (e quelli all’interno del comune, a maggior ragione) con le sole limitazioni che, nei casi “a rischio” (morti per malattie infettive-diffusive o cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi), siano adottate determinate cautele. Tra l’altro, in tali circostanze (una su tutte: morte per morbo infettivo diffusivo) è previsto ‘istituto della notifica (Artt 253 e 254 Regio Decreto 1265/1934) da attuare con le modalità stabilite dal DPR 15 dicembre 1990
In effetti, il medico a conoscenza di questo rischio per la salute pubblica deve dare l’immediata informazione della situazione sussistente.
La disciplina nazionale detta un’analoga procedura anche nell’evenienza di cadaveri portatori di radioattività (Art. 1 comma 3 e Art. 18 comma 3 DPR 285/90 e D.Lgs. 9/5/2001, n. 257 ).
La presenza di questa “notizia” consente ai soggetti competenti, essenzialmente il servizio di medicina ed igiene pubblica dell’azienda unità sanitaria locale, di prescrivere[6] i trattamenti e le misure da seguire caso per caso, in sede di esecuzione del trasporto, intervenendo quindi sullo specifico.
Ne deriva come la previsione di una pre-valutazione (il c.d. “nulla-osta”) estesa a tutti i casi di trasporto di cadavere risulta inutilmente defatigante oltre che non richiesta né prevista dal regolamento di polizia mortuaria, assumendo perciò quella connotazione di ingiustificato aggravamento delle procedure, che l’articolo 1, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 vieta in modo espresso.
Nel sistema funerario lombardo l’unica attestazione di un medico realmente indispensabile per autorizzare “senza pregiudizio per la salute pubblica” il trasporto a cassa aperta dal luogo del decesso al luogo di destinazione provvisoria (deposito osservazione, sala del commiato…) è quella del medico (non deve per forza esser il necroscopo) sopraggiunto in occasione del decesso per implementare la procedura del trasporto salma.
Luoghi di possibile trasferimento del cadavere
A richiesta dell’avente diritto (a maggior ragione dopo l’avvento dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001) il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata.
Sarà ovviamente cura del comune di decesso appurare se il de cuius avesse titolo per esser accolto nel cimitero di arrivo.
Modalità di esecuzione del trasporto
Sono poche le variazioni che sostanzialmente riguardano la materia tecnica e quella della rispondenza del feretro ex paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1003 n. 24. ai requisiti tecnici dettati dall’Art. 30 DPR 285/90.
Dal 10 febbraio 2007 le bare per funerali entro i confini lombardi dovranno esser costruite secondo i criteri fissati dall’Allegato 3 al regolamento n.6/2004, per gli altri casi varrà anche in Lombardia l’Art. 30 del DPR 285/90 ai sensi dell’Art. 18 comma 1 Reg. Reg. n.6/2004.
La supervisione[7] sulla chiusura del cofano mortuario e sui materiali impiegati è estesa a tutti i trasporti (non più solo a quelli fuori comune), anche a quelli interni ai confini del comune da cui il corteo funebre prende avvio.
Possiamo ora porci un quesito: spesso le Aziende Sanitarie Locali fino ad oggi per tali prestazioni (limitate però solo ai trasporti per fuori comune) chiedevano la corresponsione di una determinata cifra, è legittimo, ora, che sia ora l’impresa ad esigere tale importo? In dottrina (Ing. Daniele Fogli) si ritiene di sì: Se la norma regionale per le tariffe è generica (cioè non dice esplicitamente per trasporti fuori comune (potendosi così leggere: per ogni trasporto funebre) deve applicarsi una tariffa che sia pari o inferiore a quella individuata dal provvedimento regionale. Se invece la declaratoria della norma regionale è specifica per il trasporto funebre fuori comune, il limite vale solo per i trasporti fuori Comune e negli altri casi diviene comunque di riferimento, ma non è un cogente. Se invece non è materia di provvedimento regionale, ma tariffa stabilita in sede locale dall’ASL, il Comune (Consiglio Comunale, la prima volta) decide la istituzione e la misura della tariffa[8].
Il trasporto (Art. 37 comma 1 Reg. Reg. n. 62004) deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dalla legge e con personale adeguato.
L’adeguatezza è relativa a:
a. conoscenza delle norme[9] da applicarsi;
b. presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
Tra il personale impiegato viene identificato dall’impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta ad accertarsi, preventivamente alla partenza, del pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, eventualmente integrata da quella regionale e comunale.
Sarà necessaria da parte dell’addetto al trasporto funebre una preparazione attenta, soprattutto se si pensa che dovrà sovrintendere anche al confezionamento di feretri di persone decedute a causa di quelle malattie infettivo diffusive particolarmente gravi (ad es. carbonchio, ebola, ecc.) elencate nella Delibera Giunta Regionale Lombarda 20278 del del 21 gennaio 2005
Viene stabilito che l’addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio (Art. 358 Codice Penale) ed è lui a controllare[10] il la corrispondenza del feretro alle norme di legge in rapporto alla pratica funebre prescelta e alla distanza da percorrere.
Delle operazioni[11] prescritte deve essere rilasciata apposita attestazione, con la compilazione e la sottoscrizione dell’allegato 4 alla Delibera n. 20278 el 21 gennaio 2005.
La regione non ha chiarito se i sigilli[12] da apporre su 2 viti del cofano e sull’verbale di corretto confezionamento del feretro ex Art. 36 comma 2, allo stato attuale debbano essere ancora di ceralacca.
Soggetti aventi titolo a disporre il trasporto di cadavere
Il trasporto di cadavere quando coincide con il funerale (trasporto funebre alla volta del cimitero, del crematorio, dell’Estero, di una tumulazione privilegiata o di un sepolcro gentilizio esterno al recinto cimiteriale) con sosta intermedia per la celebrazione delle esequie si connette sempre con la scelta della forma di sepoltura (cremazione, inumazione o tumulazione).Optare per un particolare tipo di sepoltura (o per la cremazione) attiene all’esercizio di un diritto del tutto personale che ha riguardo ai familiari, ed attiene ai fattori di pietas e alla sfera degli affetti. Su detta questione si sarebbe potuto soprassedere in passato, ma emerge in tutta evidenza dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Infatti, con questa legge si è stabilito che tutte le operazioni cimiteriali siano gratuite unicamente in tre ipotesi, due che vengono a collocarsi all’interno della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa o disinteresse dei famigliari). Prodromica, quindi, al perfezionamento dell’atorizzazione al trasporto è la verifica dello Jus epulchri, ossia del titolo di accoglimento presso il crematorio oppure una determinata tomba.
Questo contesto normativo implica per i famigliari del de cuius una qualificazione tale da doverli considerare a tutti gli effetti come titolari di un obbligo di sepoltura del congiunto defunto, obbligo che importa anche i relativi oneri.
Certo, l’onere della sepoltura può essere assunto, in termini liberali, da chiunque intenda farsene carico.
La categoria della gratuità, all’interno della Legge 8 novembre 2000 n. 328 cioè il trasferimento dell’onere dalla famiglia al bilancio comunale, comporta che i familiari tenuti alla sepoltura debbano essere in qualche modo pre-determinati.
In altre parole, occorre sempre distinguere tra la responsabilità di chi debba e la facoltà di chi, invece, semplicemente possa disporre per la sepoltura del defunto, facendo riemergere la differenza tra chi ne sia obbligato e chi possa liberalmente provvedervi.
Possono, allora, disporre il trasporto funebre sono le medesime persone fisiche[13] legittimate a decidere del trasporto di salma, ma anche l’esecutore testamentario o, in casi di vita sola o irreperibilità dei familiari, il competente responsabile dell’Ufficio preposto del Comune.
L’autorizzazione al trasporto costituisce un provvedimento amministrativo autorizzativo previsto dagli articoli 23, 24, 26 e 34 (trascuriamo, di proposito, il caso dei trasporto per o dall’estero), di conseguenza diventa necessaria un’istanza di impulso all’adozione del provvedimento amministrativo (L’istanza, infatti ,viene a costituire il normale atto propulsivo dell’attività amministrativa rivolto all’ottenimento di un provvedimento), tuttavia, in particolari situazioni di assenza dell’istanza determinata da negligenza o mancanza di persone che abbiano interesse ad attivarsi presso il comune affinché si effettui il trasporto, non si può escludere come l’autorizzazione possa anche essere rilasciata con un procedimento diretto d’ufficio, almeno quando finalizzato a consentire la sepoltura del cadavere rispetto al quale non sussistano soggetti che vi provvedano.
Lo smaltimento dei cadaveri in tempi rapidi è compito di natura meramente pubblica, proprio per il carattere istituzionale di necessità, urgenza e…pietà che connota tutta l’azione di polizia mortuaria.
Modalità di disposizione di trasporto di cadavere
È necessario aver commissionato il servizio di trasporto con la individuazione dell’impresa incaricata.
Flusso informativo
Consiste nelle comunicazioni preventive e consecutive al trasporto di cadavere.
Le autorizzazioni occorrenti sono quelle previste dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 per il trasporto funebre, cui aggiungere l’autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione.
Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.
In ogni caso il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell’autorizzazione rilasciata.
In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall’articolo 23 del D.P.R. 285/90.
L’addetto al servizio di custodia del cimitero acclara la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nell’attestato di garanzia al trasporto.
Trasporti internazionali
L’autorizzazione al trasporto[14] è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.
In Lombardia l’autorizzazione al trasporto funebre è materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali.
In tale maniera viene chiarito che non è più competente il Sindaco del Comune di decesso (mentre in materia era prima vigente la previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c) legge regionale Lombardia 6 marzo 2002, n. 4), ma è ogni comune a stabilire come organizzarsi al proprio interno.
La verifica per i trasporti verso l’estero è, invece, effettuata da personale ASL che può dettare specifiche misure igienico sanitarie come, ad esempio, la siringazione cavitaria[15] ex Art. 31 DPR 285/90 così come specificato dal paragrafo 7 della circolare regionale 30 maggio 2005 n. 21.
L’ASL redige relativa certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, solo per i trasporti internazionali ai sensi del paragrafo 3 Circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7 il necroscopo è tenuto a produrre apposita certificazione attestante l’assenza di malattie infettive, come, d’altra parte richiesto, dallo stesso paragrafo 8.2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24
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[1] Art.331 Codice di Procedura Penale- 1. Salvo quanto stabilito dall`art. 347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell`esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato Ë attribuito.
[2] Per eventuali violazioni non contemplate dall’Art. 10 Bis L.R. 18 novembre 2003 n. 22 vale quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981 n. 681 che ha disposto la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa e della ammenda.Fra le violazioni trasformate in illecito amministrativo dalla legge n.689 rientrano anche quelle previste dall’art.358 del RD 27 luglio 1934, n.1265, Testo Unico delle leggi sanitarie. Il testo dell’art.358 cit., modificato di recente dall’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 [3] La vigilanza è di carattere generale, non occorre più la vidimazione annuale sostituita da un’autodichiarazione ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/2000 del proprietario del veicolo, l’ASL, però, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione.
[4] In assenza di disposizioni a riguardo, si sarebbe potuto propendere per una competenza della AUSL del luogo in cui è avvenuta la trasformazione in autofunebre del mezzo [5] Ai sensi dell’Art. 50 Lettera a9 nei cimiteri debbono obbligatoriamente esser accolti i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza.
[6] Ai sensi dell’Art. 4 comma 3 la figura preposta ad adottare tutti i provvedimenti a tutela di sicurezza ed igiene pubblica è il medico necroscopo. [8] Talune Regioni, infatti, negli anni passati avevano provveduto ad individuare per la cosiddetta “verifica feretro” apposite tariffe per diritti da versare alla competente A. USL in funzione di ciascun controllo eseguito, talvolta con il rimborso chilometrico per i tragitti effettuati
[9] Il riferimento obbligato in tema di requisiti formativi è l’allegato 1 alla Delibera Regionale n. 20278 del 21 gennaio 2005
[10] Secondo la filosofia legislativa che ha influenzato la stesura di questenorme la verifica feretro è semanticamente attratta nel complesso di attività che contraddistinguono il trasporto funebre che, come noto, viene anch’esso normato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale, comunale e/o da ordinanza del Sindaco.
Cosicché essendo riconducibile il servizio di trasporto funebre al Comune, ai sensi degli artt. 16, 19, 22 e 24 del DPR 285/90, non potrà che essere quest’ultimo ad individuare i modi di esecuzione delle verifiche anzidette. [11] In regime di DPR 285/90 e soprattutto di paragrafo 9.7 Circ. Min. n.24/1993 sulla possibilità di delegare le verifiche feretro a personale esterno all’ASL l’allora Ministero della Sanità con risoluzione 8 luglio 1997 N° 400.4/9Q/1216 si pronunciò così: Con riferimento alla questione indicata in oggetto ed in particolare ai quesiti circa l’eventuale affidamento da parte dell’Azienda U.S.L. del Servizio di Polizia Mortuaria a Ditte di Onoranze Funebri private e circa la verifica formale ed il suggllamento del feretro per le varie destinazioni si osserva quanto segue.
Per quanto concerne le competenze dell’Azienda U.S.L. nel settore della Polizia Mortuaria si ritiene che il Servizio relativo, per la natura del servizio stesso e le garanzie richieste, non possa essere affidato a Ditte di Onoranze Funebri private. Infatti l’espressione contenuta nella Circolare 24/93 laddove al punto 9.7 parla di “personale a ciò delegato dall’Unità Sanitaria Locale” deve intendersi personale dipendente di Ente pubblico…omissis… [12] Legittimamente il servizio di custodia del cimitero di arrivo può dubitare, in assenza di tale sigillo, che siano stati effettuati i controlli previsti.
[13] Per quanto riguarda la legittimazione a richiedere il trasporto funebre, sia esso all’interno del comune, sia quanto esso riguardi più comuni, basti dire come essa sia senz’altro individuabile in capo ai familiari del defunto.
Questi possono provvedere direttamente, oppure, come più frequentemente accade, avvalendosi
di soggetti specializzati, attraverso l’istituto del mandato (articolo 1703 e seguenti, codice civile)
[14] Si veda anche, a atal proposito, il paragrafo 7 della Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005
[15] In Lombardia già dall’emanazione della circolare 26 giugno 2000 n. 32 si disapplica l’Art. 32 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria che continua a valere solo per i trasporti all’Estero o fuori regione
X Novella,
si tratta solo di intenderci sui vocaboli dell’astrusa vulgata (= parlata gergale) necroforese.
1) La cassa ERMETICA (forse il Suo dubbio nasce da un mio refuso o errore di
battitura) è la bara a tenuta stagna, cioè confezionata con lo zinco, da
saldare all’atto della chiusura, oppure munita del dispositivo plastico ad effetto
barriera ex Art. 31 DPR n.285/1990 e conseguenti DD.MM. attuativi.
2) Per il trasporto del resto mortale è sufficiente, quindi, una cassa
“leggera” (è il cosiddetto cofano ecologico di legno grezzo, cartone,
cellulosa…), meglio se foderato internamente con il barriera o comunque
con un lenzuolino biodegradabile e impermeabile sul fondo, cosparso di
polvere assorbente per asciugare le eventuali percolazioni di liquami
post-mortali.
3) se il resto mortale si è completamente prosciugato, come accade ad esempio nella mummificazione
e non rilascia miasmi
(caso difficile, invero, ma non escludibile a priori!) è sufficiente il
semplice contenitore munito di coperchio per reggerne il peso e celarne la
vista all’esterno, così da facilitare la sua movimentazione
4) Per il trasporto di cadavere di cui all’Art. 30 DPR n. 285/1990 oltre ai
100 km di distanza è necessaria la cassa di zinco (Art. 30 commi 2, 3, 4)
che può esser sostituita e vicariata dall’involucro plastico ad effetto barriera.
5) Il dispositivo plastico ad effetto barriera è un contenitore flessibile (modello sacco)
munito di cerniera sui lati maggiori (quelli nel senso della lunghezza della cassa) che una volta
chiusa sia capace di garantire la perfetta ermeticità del feretro, proprio come accade con la saldatura (tradizionale con lo stagno fuso o “a freddo”, cioè attraverso apposito mastice) della cassa metallica
Orbene i vari DD.MM. ex Art. 31 DPR n.285/1990, con i quali si autorizza l’impiego del barriera al posto del nastro di zinco certificano anche l’assoluta biodegradabilità del manufatto.
Quando si procede all’inumazione, allora, sarebbe superfluo ex Art. 75 comma 2 DPR n. 285/1990, tagliare o bucare la parete del barriera, perché esso, da solo, dovrebbe tendere, dopo qualche tempo, ad una naturale dissoluzione, essendo realizzato con materiale mater b (particolare lavorazione e derivato della pasta di mais). Il Barriera è facilmente decomponibile, lo zinco, come tutti i metalli, invrece, no!
Alcuni gestori dei cimiteri, però, se il feretro è destinato all’inumazione, preferirebbero un suo confezionamento non tanto con il barriera (che comunque è un involucro chiuso) quanto con quel particolare lenzuolino di cui al punto 2), questo perché più la materia organica, di cui, per sempre, un cadavere (o un resto mortale) consta, si ossigena naturalmente sotto terra, più sono rapidi e sicuri i processi putrefattivi, sino alla completa scheletrizzazione del corpo o di quanto ne residui.
Purtroppo non ho capito del tutto la risposta perchè non conosco alcuni termini tecnici. Io le dico quello che ho capito e lei mi dice se ci siamo!
In questo caso essendo resti mortali fuori regione, indipendentemente dalla distanza è sufficiente: materiale leggero se i resti sono “asciutti”; cassa eremitica se non asciutti, ma purtroppo non so cosa sia la cassa eremitica. Può essere che sia la cassa di solo legno (con o senza dispositivo plastico biodegradabile autorizzato)?
Nel caso invece di trasporto salma, vale la solita regola che se supera i 100 Km occorre anche lo zinco. (ma può anche in questo caso essere omesso, sostituendolo con dispositivo dispositivo plastico biodegradabile autorizzato.)— una domanda aggiuntiva, in caso di inumazione poi cosa si fa con il dispositivo plastico biodegradabile autorizzato? lo si taglia come lo zinco?
X Novella,
la Sua interpretazione della norma è corretta, in effetti laddove sussistano rapporti di extraterritorialità (trasporto funebre fuori regione) valgono e si applicano unicamente le disposizioni della Legge Statale, ossia del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Se, giusta l’Art. 30 del DPR n.285/1990, il trasporto interessa più comuni (addirittura, in questo caso, travalica i confini regionali) ed eccede i 100 Km di distanza (almeno prevedibile sulla carta) è d’obbligo il confezionamento con la doppia cassa di legno e metallo, una volta raggiunto il cimitero di destinazione, ex Art. 75 comma 2 DPR n. 285/1990 l’involucro di zinco sarà opportunamente tagliato, anche rimuovendo, se necessario, il coperchio ligneo della bara.
Per tutti i trasporti svolgentisi sul territorio nazionale, in regime, quindi, di DPR n.285/1990, ai sensi dell’Art. 31, implementato poi da diversi decreti ministeriali attuativi, la lastra di zinco può esser utilmente sostituita e vicariata da un più pratico ed ecologico dispositivo plastico impermeabilizzante, cioè ad effetto barriera.
Attenzione, però, stiamo parlando non già di cadavere, ma di “resto mortale” così come definito, con doppio criterio medico-legale ed amministrativo-cronologico dall’Art. 3 comma 1 lett. b) DPR 15 luglio 2003 n. 254 che è norma nazionale e, grazie al Cielo, unificante e, perciò, valevole in tutt’Italia.
Orbene il Ministero della Salute, in merito al trasporto della fattispecie mortuaria conosciuta come “resti mortali”, si è pronunciato definitivamente con la risoluzione n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004, la quale integra ed innova le indicazione della stessa Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10.
Orbene, in estrema sintesi: se il “resto mortale” si è prosciugato basta un semplice contenitore, ossia un cofano leggero (carta, cellulosa) per la mera movimentazione, se al contrario l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo presenta ancora parti molli, con conseguente rischio di percolazione di liquami cadaverici assolutamente antigienici, saranno d’obbligo sistemi di contenimento tali (= cassa eremitica) da neutralizzare la fuoriuscita o la perfusione dei miasmi post-mortali.
Estumuliamo una salma a scadenza del contratto di concessione e i parenti vorrebbero trasportare i resti mortali fuori regione.
Il defunto è morto 30 anni fa e dal normale andamento di queste operazioni mi aspetto una non completa mineralizzazione (molto incompleta) in genere dopo questo periodo.
La domanda che ci pone l’impresa funebre è se i resti, essendo destinati nel comune di arrivo ad inumazione, possono essere contenuti nella sola cassa di legno + involucro plastico autorizzato dal Ministero. Secondo me non dovrebbero esserci problemi igienici di nessun tipo perchè anche quando li trasportiamo per la cremazione li confezioniamo solo nel legno, ma volevo essere sicura perchè alcuni colleghi mi hanno parlato di zinco che andrà poi forato prima dell’inumazione.
X Emiliano,
Lei dice bene, eccoci dinanzi agli effetti perversi della riforma “arlecchino” sui servizi mortuari, attuata, su base locale, a colpi di leggi e leggine regionali, senza una visione d’insieme ed organica del fenomeno funerario italiano. Questo “spacchettamento” della disciplina di settore produce solo mostruosità burocratiche ed aberrazioni spaziali, con il FENOMENALE risultato che le regioni, forti della loro abusatissima, competenza legislativa concorrente in materia sanitaria, possono, appunto, legiferare, senza un minimo di coerenza, ed in modo anche antinomico e conflittuale le une verso le altre. Per esser sintetici: non sempre ciò che vale in Lombardia è legittimo anche in Emilia-Romagna (assumo a paradigma 2 Regioni tra le prime a dotarsi autonomamente di un proprio corpus normativo in tema di polizia mortuaria). Laddove sussistano rapporti di extraterritorialità si ottempera alla sola Legge Statale, ciò è tanto più grave, nel nostro universo funerario, perché le sfortunate e presuntuose Leggine Regionali intervengono anche in ambiti come l’organizzazione del lavoro e la tutela della concorrenza che sono di stretta pertinenza stataale ex Art. 117 Cost, così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001.
In Italia l’attività imprenditoriale è libera, così come libera è la circolazione di persone, merci o capitali su tutto il territorio nazionale, e nessuno può impedire ad un’impresa funebre emiliana, magari con sede legale collocata sul confine, di varcare il Po per effettuare un servizio completo di pompe funebri in regione Lombardia. Il DPR n. 285/1990 non determina dei requisiti strutturali per l’esercizio dell’attività funebre (proprio non considera il problema!) così, ad oggi, in Italia per fare ed esser pienamente impresa funebre occorrono solo e solamente:
a) Licenza di agenzia d’affari ex Art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (tra l’altro, recentemente modificato)
b) autorizzazione al commercio non alimentare, e con sede fissa, rivolta direttamente al pubblico di articoli funebri. Categoria Merceologica XIV; c.7; oggi liberalizzata dopo il I decreto Bersani del 1998
c) si rammenta, poi che, ex paragrafo 5.4 Circ. Min. n.24/1993 ogni incaricato del trasporto debba sempre esser munito di volta in volta, per ogni singolo funerale, del relativo decreto di trasporto ex Artt. 23 e 24 DPR n. 285/1990.
Questi sono i titoli minimi richiesti a livello statale.
Una questione interessante e mai completamente risolta è come si rapportino la normazione regionale condita o condenda, con la legislazione nazionale quadro, ossia il T.U. Leggi Sanitarie ed il suo logico regolamento di attuazione e dettaglio, ovvero il DPR n. 285/1990 che non essendo mai stato abrogato continua, con andamento “carsico” a produrre per default i suoi effetti, in tutt’Italia, laddove specifica ed apposita norma regionale non ne novelli le disposizioni. Tutte le Leggi Regionali, infatti, si concludono con un Art. di questo tenore: “Per quanto non espressamente previsto continua a valere e, di conseguenza, ad applicarsi, il DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Chiudo con un’ultima osservazione: nessuno ha ancora pensato di adottare almeno per le regioni limitrofe una sorta di norma “ponte” in cui sia insita una qualche proprietà transitiva, per rendere più omogenei i requisiti richiesti ed evitare furbate come gli sconfinamenti “ad hoc” al fine di aggirare le disposizioni più selettive e stringenti.
Buongiorno, volevo porre un quesito a cui non riesco a trovare una risposta precisa:
Impresa funebre autorizzata all’esercizio dell’attività funebre in Regione Lombardia.
Può svolgere servizi funebre completi ( nel senso di partenza e relativa sepoltura nella medesima regione ) in altra regione Italiana, magari nelle confinanti Regioni Veneto o Emilia Romagna.?
Grazie per l’aiuto.