La L.R. Campania 12 del 2001 modificata dalla 7 del 2013 art. 7 comma 3 ha previsto che per operare in Campania le imprese funebri e gli operatori cimiteriali dovessero essere iscritti ad uno speciale registro regionale.
La norma istitutiva così specifica:
“la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della Consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la Regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall’articolo 1 bis, comma 3, dell’allegato A, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti” e comma 3 bis “l’inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all’esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione”.
Inoltre con specifica nota regionale è stato precisato che è cura del Servizio Stato Civile dell’Ente Comunale e/o del Servizio deputato a rilasciare l’autorizzazione al trasporto della salma, effettuare le dovute verifiche.
Il registro è stato pubblicato precedentemente su sito web regionale della Campania al link VEDI
Si segnala che in data 18 aprile 2024 l’elenco completo delle imprese autorizzate in Campania a svolgere attività funebre (di 490 nominativi) è stato pubblicato in formato excel ed è disponibile cliccando SCARICA