L’articolo in questione sarebbe molto proficuo non solo per le Imprese Funebri, ma anche per gli uffici comunali preposti ai procedimenti di polizia mortuaria.
Sulla tesi dell’assoggettamento all’imposta di bollo dell’autorizzazione all’inumazione o dell’autorizzazione alla tumulazione, vi sono orientamenti difformi di parte della dottrina.
L’imposta di bollo è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
La tariffa è stata aggiornata con il D.M. 20 agosto 1992. I favorevoli fondano la Loro argomentazione su questo dato: la natura autorizzatoria (anche con la precedente, ed abrogata, denominazione di permesso di seppellimento) colloca l’autorizzazione ad inumazione e tumulazione nel contesto di cui all’art. 4 Tariffa Parte I, in quanto tali autorizzazioni non sono ne’ certificati, ne’ estratti dai registri di stato civile, ma altre attività di carattere provvedimentale compiute dalla stessa figura giuridica.
A Vostro avviso: nelle istanze di polizia mortuaria e nel rilascio delle relative autorizzazioni l’imposta di bollo può esser assolta virtualmente? A tal proposito ho reperito (grazie alla soffiata di un necroforo corrotto!) questo link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti/2017/dicembre-2017-provvedimenti/provvedimento-29122017-bollo-virtuale.
La risposta è positiva, ma si tenga sempre presente che occorre l’autorizzazione (cioè va presentata la dichiarazione per l’anno successivo), e che serve versare (anticipando) periodicamente ,( trimestralmente??? ) le somme degli importi introitati quale imposta di bollo, che vanno poi conguagliati sulla base del rendiconto.
In altre parole, bisognerebbe anche stimare la dimensione supposta, degli importi che, anno per anno (a partire da quello successivo) si presume di introitare quale imposta di bollo, da anticipare all’erario statale.
Se la stima risulta ,in sede di rendiconto, inferiore all’anticipato, vi potrebbe essere il rischio di non poter conguagliare del tutto l’imposta anticipata.
Se non vi sono volumi (d’imposta), notevoli tale modalità rischia di essere laboriosa e anche più costosa dell’approvvigionamento dei contrassegni telematici dell’imposta (un tempo denominate: marche). Per questa ragione, molti Comuni, anche di dimensioni consistenti, non si avvalgono di questa modalità di assolvimento dell’imposta.
Rammentiamo, in ultima analisi, come anche per l’Art.16 Tab. B – Risol. Finanze n.193/1995) l’imposta di bollo su autorizzazione alla inumazione/tumulazione rilasciate dall’Ufficiale di Stato Civile, non sia richiesta.
)L’autore rivolge al Dr. Sereno Scolaro un sincero ringraziamento per i preziosi consigli dispensati, su una materia (quella fiscale) così difficile e complessa).