Ospedali e case di cura: la vestizione dei defunti può esser a titolo oneroso?

Piglio spunto, nella stesura di questo articolo, da una controversa norma regionale. L’art. 8, comma 10 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/R dell’8 agosto 2012 (Regione Piemonte, cioè l’unica ad ora ad aver, seppur a sproposito, legiferato sulla materia) considera, infatti, limitatamente ai casi di decessi in strutture sanitarie o di ricovero, come questi nosocomi possano provvedere (con il consenso dei familiari) alla vestizione e composizione del defunto, tra l’altro a titolo oneroso, attribuendo all’ASL la deliberazione della misura del corrispettivo di un tale servizio.

A parte il fatto che se si tratta di istituti pubblici o accreditati, una tale determinazione tariffaria competerebbe, di norma, alla Giunta regionale, non si vede come un soggetto terzo possa stabilire la misura di un tale prezzo quando si tratti di strutture private.

Occorre anche considerare come, sempre dal Legislatore Piemontese, siano state bellamente obliterate le disposizioni del Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i cui requisiti sono stati successivamente integrati, in epoca repubblicana, dalla Legge 12 febbraio 1968, n. 132, che, all’art. 19, lettera m), ragione espressamente sulla necessità di apparecchiare una sala mortuaria, all’uopo attrezzata, con idoneo personale sanitario ad essa applicato.

Le caratteristiche tecniche, quanto alla cosiddetta “SALA MORTUARIA” contemplate per gli ospedali sono state, poi, estese e rideterminate per le case di cura private (Decreto Ministeriale 5 agosto 1977), in attuazione dell’art. 51 citata Legge 12 febbraio 1969, n. 132, con cui si subordina l’autorizzazione all’apertura delle case di cura private, che operino in regime di ricovero, da parte delle regioni al possesso di determinati servizi e qualità, tra cui un servizio mortuario (art. 16, comma 2, lettera i ); esso deve rispondere ad alcune condizioni di esercizio (art. 25, comma 1 lettera e) , poiché si prevede che consista di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall’esterno, destinati all’osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché predisposti, a loro volta, ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Situazione analoga, a quella delle case di cura private, si ha per le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), istituite dall’art. 20, comma 1 Legge 11 marzo 1988, n. 67, per le quali con il D.P.C.M. 22 dicembre 1989 sono state dettate le prescrizioni sulle tipologie e sulle dotazioni minime, anche dimensionali, individuate in apposito allegato A, nel quale si precisa (Criterio 9) l’esigenza dell’articolazione nelle strutture delle R.S.A. di determinati servizi e, nello specifico, tra i locali ausiliari in quanto in funzione dell’intera R.S.A., figura la camera mortuaria.

Le norme sopra richiamate, tutt’oggi vigenti, vanno valutate attualmente alla luce sia del D.P.R. 14 gennaio 1997, sia del D.P.C.M. 28 novembre 2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza ”.

Da questo quadro normativo deriva che nel caso di decesso in queste ambienti di cura, le funzioni di osservazione e, successivamente, di custodia temporanea della salma, nonché i trattamenti necessari sulla stessa (eventuale ricomposizione, vestizione, collocamento nel feretro, ecc.) costituiscono servizi propri della struttura al pari dell’allestimento e funzionamento della camera ardente dove prestare le estreme onoranze al feretro, nelle quali rientrano, tra l’altro, a pieno titolo, la celebrazione di eventuali riti religiosi o laici di commiato richiesti dalla famiglia, con la conseguenza che diventa difficile considerare la vestizione e la ricomposizione del defunto o il suo incassamento nella bara come una prestazione eventuale e da erogare a titolo oneroso, siccome essa è propria, e per così dire “istituzionale” e dovuta, delle strutture sanitarie e di ricovero, mentre l’obbligo per gli operatori del servizio mortuario sanitario di procedere d’ufficio può, semmai, cedere solo di fronte alla volontà sovrana, espressa dei familiari, di provvedervi direttamente, laddove questa possibilità, per ragioni organizzative e di ordine pubblico, sia ammessa dalla direzione del nosocomio.

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Carlo Ballotta

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