Niente più limite comunale alla tariffa del trasporto funebre a pagamento

Le tariffe massime sui trasporti imposte dal Comune di Venezia nel giugno 2008, quando il servizio era stato aperto al mercato rompendo il monopolio di Veritas spa, sono state dichiarate illegittime. L’ha sentenziato il 7 luglio 2010 il TAR del Veneto, accogliendo il ricorso presentato all’epoca da un paio di imprese di pompe funebri e dall’Associazione che le rappresenta in Veneto, l’Assivof.

Secondo gli avvocati Antonio Sala e Stefano Capo, che avevano firmato i ricorsi, il trasporto funebre ‘a pagamento su richiesta dei familiari del defunto’ è ‘un’attività commerciale a tutti gli effetti, non un servizio pubblico locale’. Motivo per cui non sarebbe stato possibile imporre una tariffa massima. Obiezioni che la terza sezione del tribunale amministrativo regionale del Veneto, presieduta dal giudice Giuseppe Di Nunzio, ha accolto pienamente, scrivendo nella sentenza che ‘le logiche ed inevitabili conseguenze’ del nuovo regime di libero mercato impongono ‘che lo stesso Comune non potrà più fissare le tariffe per il trasporto funebre’.

Cade così l’ultimo baluardo dei comuni alla individuazione di tariffe per trasporti funebri da parte di privati e quindi sarà la sola concorrenza a stabilire il prezzo di tali servizi. E per i veneziani sarà certo l’aumento dei prezzi, che ora non hanno più calmiere. Il testo della sentenza è reperibile su www.euroact.net

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