Riporto qui di seguito, senza prender posizione nel merito (non ne avrei titolo) alcuni illuminanti spezzoni di dottrina riguardo ad un problema fiscale nella gestione degli atti tipicamente di polizia mortuaria, muovendo da questa semplice domanda:
In Regione Lombardia (ma il caso è estensibile a tutte le Regioni in cui si applichi integralmente il dettato della Legge 30 marzo 2001 n. 130) l’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale, dall’ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. L’autorizzazione alla cremazione, non trattandosi di estratto/certificato di stato civile è soggetta all’imposta di bollo?
Sulle pagine della rivista specializzata di settore “Lo Stato Civile Italiano” la risposta pare esser categorica (se ne riporta – fedelmente – un testuale estratto) “[….omissis…] La normativa di riferimento allo soluzione del quesito è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 di recante “Disciplina dell’imposta di bollo” che, agli articoli 3 e 4 dell’allegato A) prevede che l’imposta di bollo sia dovuta fin dall’origine per “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, nonché, per “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Pertanto è evidente che laddove esista un’istanza diretta ad ottenere un’autorizzazione non è possibile prescindere dall’applicazione dell’imposta di bollo. L’imposta deve pertanto essere assolta anche per l’autorizzazione alla cremazione.
Di diverso tenore sembra la soluzione ad un problema analogo formulata dal Dr. Sereno Scolaro sul forum www.enti.it; il dilemma, ceteris paribus, è analogo:
“La manifestazione di volontà per la cremazione effettuata tramite un “processo verbale” reso davanti all’ufficiale dello stato civile ha o no i requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. n.642/1972? Pertanto, rilevata l’assenza di una pecifica previsione normativa in merito all’esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione – ne discenderebbe la loro assoggettabilità all’imposta di bollo fin dall’origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907- 35613/2010 del 22.10.2010].
Parrebbe, però, secondo questo autorevole commentatore della materia funeraria, che l’art. 17 Tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 consideri altre fattispecie, si veda, infatti, l’art. 1 comma 1 d.P.R. 26/10/1972, n. 642 ( non alcuno dei suoi Allegati).
A questo punto la confusione è massima!
Il comma 1 dell’articolo citato dice che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti indicati dalla tariffa.
L’art. 4 della tariffa contempla espressamente, ad esempio, la pubblicazione di matrimonio come atto in bollo (ma non il verbale di manifestazione della volontà di cremazione).
Il 2° comma dell’articolo menzionato indica come criterio generale il fatto che non si applichi l’imposta di bollo agli atti amministrativo dello Stato, Regioni, Province, Comune e loro consorzi. Quindi se il principio è questo e se il verbale di manifestazione di volontà alla cremazione sono atti amministrativi dello Stato, concludo che il verbale di manifestazione della volontà di cremazione, sia in carta libera.
Colto nel segno, allora,: l’assoggettamento all’imposta di bollo deve essere previsto/indicato nella Tariffa.