Lombardia: Trasporti internazionali

Premessa: quando vi sia extraterritorialità; nei trasporti funebri la normativa nazionale ed internazionale (Convenzione di Berlino del 10(02/1937) prevalgono sempre su quella regionale.

In Lombardia l’autorizzazione al trasporto (Si veda anche, a tal proposito, il paragrafo 7 della Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005, soprattutto dopo il DPCM 26 maggio 2000) è rilasciata dal preposto ufficio del Comune di decesso.

L’autorizzazione al trasporto funebre, allora, è materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali.

In tale maniera viene chiarito che non è più competente il Sindaco del Comune di decesso (mentre in materia era prima vigente la previsione dell’art. 4, comma 1, lett. c) legge regionale Lombardia 6 marzo 2002, n. 4), ma è ogni comune a stabilire come organizzarsi al proprio interno con regolamento approvato dalla giunta ai sensi del Testo Unico Ordinamento Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000.

La verifica, sempre obbligatoria, ex paragrafo 9.7 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24, per i trasporti verso l’estero è, invece, effettuata da personale ASL che può dettare specifiche misure igienico sanitarie come, ad esempio, la siringazione cavitaria ex Art. 31 DPR 285/90 così come specificato dal paragrafo 7 della circolare regionale 30 maggio 2005 n. 21. n Lombardia già dall’emanazione della circolare 26 giugno 2000 n. 32 si disapplica l’Art. 32 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria che continua a valere solo per i trasporti all’Estero o fuori regione.

L’ASL redige relativa certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, non surrogabile da soggetti terzi ex Art. 49 DPR 445/2000, solo per i trasporti internazionali ai sensi del paragrafo 3 Circolare Regionale 9 febbraio 2004 n. 7 il necroscopo è tenuto a produrre apposita certificazione attestante l’assenza di malattie infettive, come, d’altra parte richiesto, dallo stesso paragrafo 8.2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

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